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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25028/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società e i soci avevano impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2013, con cui era stata negata la detrazione IVA sugli acquisti di carburante e irrogate sanzioni, perché l'Ufficio riteneva che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti. L'accertamento traeva origine da verifiche sui fornitori, ritenuti privi di organizzazione e utilizzati come soggetti interposti nella cessione di prodotti petroliferi, anche mediante false dichiarazioni di intento e senza versamento delle imposte. Dopo il rigetto in primo e secondo grado, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio dell'Ufficio sulla consapevolezza della frode IVA, sulla base di presunzioni non gravi, precise e concordanti. In particolare, hanno sostenuto che non spettasse al contribuente dimostrare controlli sui propri fornitori, che fossero state trascurate circostanze di fatto idonee a escludere la frode e che gli acquisti contestati fossero solo una piccola parte degli approvvigionamenti complessivi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge e delle regole sull'onere della prova, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito, tentando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Ha quindi ritenuto che non fosse censurabile in cassazione, nei termini dedotti, l'apprezzamento della CTR circa la mancata prova, da parte dei contribuenti, della diligenza esigibile da un operatore professionale e circa la consapevolezza della frode IVA a monte. Il ricorso è stato rigettato nelle sue conclusioni processuali, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato come norma sulla detrazione IVA, ma la censura dei ricorrenti è stata ritenuta inammissibilmente diretta a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla partecipazione a una frode IVA e sulla diligenza del contribuente.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    È richiamato come norma invocata dai ricorrenti insieme all'art. 19, senza che la Corte ne effettui un'interpretazione autonoma, poiché la doglianza è stata ricondotta a una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte precisa che la deduzione della violazione delle regole sull'onere della prova riguarda l'uso di prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o l'erronea qualificazione di prove legali, non la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per veicolare la censura di violazione di legge, ma la Corte rileva che il motivo, sotto tale etichetta, tende in realtà a ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ne dà applicazione ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della parte ricorrente, in presenza dei presupposti processuali.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale disposizione che ha inserito nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 la previsione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La deduzione di violazione delle regole sull'onere della prova è ammissibile solo se si contesta l'uso di prove non dedotte, prove illegittimamente acquisite o la qualificazione giuridica di prove legali; non è invece consentito trasformare tale censura in una richiesta di rivalutazione del merito istruttorio.
  • In materia di fatture soggettivamente inesistenti e frodi IVA a monte, il contribuente deve dimostrare di avere adottato la diligenza esigibile da un operatore professionale per non partecipare inconsapevolmente alla frode; la verifica della sufficienza di tale prova è rimessa al giudice di merito.
  • In sede di legittimità, non è consentita una surrettizia richiesta di nuovo esame dei fatti e delle prove, poiché la Corte di cassazione non funge da terzo giudice del merito.
  • La contestazione dell'accertamento della consapevolezza della frode e della diligenza del contribuente, se basata sulla sola lettura alternativa degli elementi fattuali, è inammissibile quando non denuncia un vero errore di diritto o un vizio motivazionale nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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