Cassazione Penale, Sentenza n. 7438/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per il reato di cui all'art. 73 T.U. stupefacenti per cessione di oltre 2 kg di cocaina. L'indagato impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere sostenendo: 1) mancanza e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge circa la sussistenza dei gravi indizi, in quanto egli era seduto "in disparte", fischiò e si diede alla fuga per paura senza partecipare attivamente alla cessione; 2) vizio della motivazione e violazione di legge sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura (era incensurato, la pericolosità del coindagato non poteva ricadere su di lui, non sussistevano concreti e attuali indici di pericolo di reiterazione tali da giustificare la custodia in carcere).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale del riesame adeguata e priva di vizi logici: l'indagato ammise di aver fischiato e tentato la fuga, il verbale di arresto lo colloca come parte del gruppo e come "vedetta", e il comportamento (allertare con il fischio e fuggire insieme ai responsabili) è stato valutato come concorso effettivo nella compravendita e non semplice favoreggiamento. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha logicamente valutato la gravità della condotta, la quantità di stupefacente trattato, l'assenza di fissa dimora e di redditi leciti, ritenendo inidonee misure meno afflittive. Cassazione ha inoltre ricordato i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73 T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
Norma penale sulla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: il procedimento trae origine dall'accertamento della cessione di oltre 2 kg di cocaina, elemento centrale per la qualificazione del reato e per la gravità degli indizi.
art. 41, 43, 56, 110 e 378 c.p.
Articoli del codice penale richiamati dal ricorrente (es. concorso di persone, reati contro la libertà personale, ecc.) come presunte violazioni: la Corte non ha ritenuto fondata la censura di violazione di legge riferita a tali disposizioni.
art. 272, 273, 274 e 275 c.p.p.
Norme processuali relative alle prove, alle misure cautelari e alla motivazione; la Corte ha verificato la congruenza della motivazione e l'adeguatezza della misura in base a questi articoli, ritenendole conformi.
Limita l'ampiezza della motivazione del ricorso in cassazione nelle questioni cautelari, principio richiamato dalla Corte per segnalare i limiti del sindacato sulla valutazione di merito.
art. 274 c.p.p. (comma 1, lett. b) e c))
Disciplina le esigenze cautelari dopo le modifiche introdotte dalla legge n.47/2015: non si può dedurre il pericolo solo dalla gravità del reato, ma la concreta condotta e le circostanze restano elementi essenziali per la prognosi di pericolosità; Corte ha ritenuto applicata correttamente questa interpretazione.
legge n. 47/2015 (richiamata in relazione all'art. 274 c.p.p.)
Modifica i criteri di valutazione delle esigenze cautelari; la sentenza sottolinea che le modalità della condotta e le circostanze di fatto sono elementi imprescindibili per la prognosi di pericolo di recidiva o di azione criminosa futura.
Norma che disciplina l'ammenda a favore della Cassa delle ammende: applicata con condanna al pagamento di €3.000 a carico del ricorrente per inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il fischio di allarme e la fuga, se confermati da verbali e da ammissioni, possono integrare gravi indizi di concorso (vedetta) nella cessione di stupefacenti e non essere considerati mero favoreggiamento.
- La valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari è prevalentemente di merito del giudice della cautela; la Cassazione controlla solo la logicità, la coerenza e la legalità della motivazione, non la rivalutazione integrale delle prove.
- La condotta concreta (modalità, quantità di stupefacente, ruolo nel contesto criminale), l'assenza di fissa dimora e la mancanza di redditi leciti sono elementi rilevanti per ritenere necessaria la custodia cautelare in carcere quando misure meno afflittive risultano impraticabili o inefficaci.
- I precedenti penali dei coindagati possono essere considerati per delineare il contesto criminale ma non sostituiscono la valutazione degli elementi probatori specifici a carico dell'indagato; tuttavia contribuiscono alla prognosi cautelare se il quadro complessivo indica elevata pericolosità ambientale.
- Nella impugnazione di misure cautelari è necessario proporre censure specifiche di legittimità e indicare vizi logici o normativi precisi; la mera proposta di una diversa valutazione delle prove è generalmente inammissibile.
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