Cassazione Penale, Sentenza n. 7405/2024 del 20/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Roma, della sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato Ortiz responsabile del reato di furto in abitazione (fatto del 27.09.2022). Quattro motivi: I) violazione di legge per deposito telematico tardivo delle conclusioni del Procuratore generale (art. 23, comma 2, d.l. n.149/2020) e mancata possibilità di replica della difesa; II) violazione dell'art. 382 c.p.p. per presunta assenza di stato di flagranza o quasi-flagranza, dato che l'arresto sarebbe avvenuto oltre due ore dopo il furto; III) vizio di motivazione per diversa valutazione delle dichiarazioni degli imputati (i coimputati assolti dicevano di essere stati invitati a pranzo nell'abitazione in cui fu trovata la refurtiva, mentre Ortiz sosteneva di avere poco prima acquistato gli oggetti); IV) mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonostante incensuratezza, giovane età e condizioni di vita.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima doglianza ha ritenuto infondata la nullità per tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale, poiché il ricorrente non ha indicato un concreto pregiudizio e, nel giudizio cartolare disciplinato dalle norme emergenziali, la tardiva trasmissione non produce di per sé nullità se non vi è impedimento a concludere; inoltre la censura avrebbe dovuto essere eccepita in sede di appello. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo sulla flagranza/quasi-flagranza, atteso che l'arresto era sorretto dal riscontro di cose e tracce inequivocabili; in ogni caso eventuali nullità della convalida non si riverberano sul giudizio successivo e devono essere dedotte con il rito previsto (ordinanza ex art. 391, comma 4). Sul terzo motivo ha escluso vizio motivazionale: la valutazione della credibilità è coerente con i riscontri probatori, in particolare il possesso degli oggetti. Sul quarto motivo ha dichiarato inammissibile la richiesta di attenuanti generiche, perché l'assenza di fattori positivi (oltre l'incensuratezza) è stata adeguatamente motivata. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 23, comma 2, decreto-legge n. 149/2020
art. 23, comma 2, d.l. n. 149/2020
Il tardivo deposito telematico delle conclusioni del Procuratore generale non determina automaticamente una nullità rilevante a regime generale; è necessario provare il concreto pregiudizio alla difesa.
art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (convertito nella legge 176/2020)
Disciplina il giudizio cartolare d'appello in regime emergenziale; implica che il deposito telematico tardivo, salvo pregiudizio concreto, non produce automaticamente nullità.
art. 382 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione della situazione come (quasi) flagranza sulla base del riscontro di oggetti e tracce, escludendo che il ritardo nell'arresto renda automaticamente invalida la fase successiva.
art. 182 cod. proc. pen.
Nel giudizio cartolare la parte alla quale sono trasmesse tardivamente le conclusioni è considerata presente e deve tempestivamente eccepire eventuali nullità; l'eccezione non sollevata in appello è inattuabile in cassazione.
art. 438, comma 6-bis cod. proc. pen.
art. 438, comma 6-bis c.p.p.
La scelta del rito abbreviato comporta la sanatoria delle nullità non assolute connesse al processo; perciò molte eccezioni non possono essere riproposte nel giudizio successivo.
art. 62-bis cod. pen.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimo se il giudice motiva l'assenza di elementi positivi atti a giustificare la diminuzione della pena, al di là della sola incensuratezza.
art. 391, comma 4 cod. proc. pen.
Eventuali nullità o vizi relativi alla convalida dell'arresto devono essere impugnati con il ricorso avverso l'ordinanza di convalida (strada distinta rispetto al giudizio di merito).
art. 178, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
art. 178, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.
Il mancato rispetto di termini per il deposito delle conclusioni non è automaticamente ricondotto alle nullità generali previste da questa norma, salvo che si dimostri l'impossibilità di concludere per le altre parti.
Massime di principio
- Il deposito tardivo delle conclusioni del Pubblico Ministero, soprattutto nel giudizio cartolare d'appello secondo norme emergenziali, non comporta automaticamente nullità: bisogna dimostrare un pregiudizio concreto alla difesa (es. impossibilità di preparare una replica effettiva).
- Le censure sulla flagranza o sulla convalida dell'arresto frequentemente non incidono sul giudizio di merito se la fase di convalida non è stata impugnata con gli strumenti specifici (ordinanza ex art. 391, comma 4); contestare la convalida richiede un ricorso ad hoc.
- La Corte di Cassazione non rivede liberamente le valutazioni di credibilità operate dai giudici di merito: esse sono sindacabili solo se irragionevoli, illogiche o in contraddizione con i fatti probatori.
- La scelta del rito abbreviato tende a precludere la rilevazione di nullità non assolute, perciò le eccezioni relative a tali nullità devono essere tempestivamente sollevate nella fase procedimentale appropriata.
- La concessione delle attenuanti generiche richiede elementi positivi di valutazione (non basta l'incensuratezza): il giudice deve motivare l'assenza di fattori mitiganti se li ritiene mancanti.
- Per massimizzare le chance in casi simili: eccepire tempestivamente eventuali nullità in sede di appello, documentare e dimostrare il concreto pregiudizio subito per tardivi depositi, impugnare separatamente eventuali vizi della convalida dell'arresto, e produrre elementi concreti che sostengano la richiesta di attenuanti generiche.
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