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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7407/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 7, comma 15-bis, codice della strada (esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore con recidiva). I motivi principali sono: I) violazione di legge per presunta irretroattività della norma penale introdotta dal decreto legge n. 113/2018 (cd. Decreto Sicurezza "Salvini"), sostenendo che il precedente illecito amministrativo (6/8/2017) era anteriore all'entrata in vigore della norma penale e quindi non poteva concorrere alla configurazione della recidiva; II) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, lamentando carenza di prova e mancanza di ricostruzione alternativa; III) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) e mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla presunta irretroattività: la norma incriminatrice era vigente al momento della reiterazione (10/6/2019) e rileva che il precedente illecito amministrativo, pur commesso anteriormente (6/8/2017), costituisce un presupposto di fatto esterno che legittima la configurazione del reato se la condotta viene reiterata durante la vigenza della nuova norma. Il motivo relativo alla prova e alla motivazione è stato respinto come generico, stante la documentazione (riprese e accertamenti) che dimostrava l'attività abusiva e la recidiva. Anche il motivo relativo a 131-bis e alle attenuanti generiche è stato ritenuto generico: i giudici di merito hanno motivatamente escluso la non punibilità per particolare tenuità e il riconoscimento delle attenuanti, rilevando l'abitualità della condotta e la personalità del prevenuto con precedenti. Per l'inammissibilità del ricorso è stata condannata la parte alla rifusione delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 15-bis, codice della strada

    Disciplina l'illecito penale per l'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore in presenza di precedente violazione amministrativa divenuta definitiva; nella pronuncia è stato interpretato come norma che richiede la reiterazione della condotta durante la vigenza della stessa per integrare il reato

  • d.l. n. 113/2018 (cd. Decreto Sicurezza "Salvini")

    Ha introdotto la fattispecie contravvenzionale relativa alla recidiva dell'attività di parcheggiatore non autorizzato; la Corte ha ritenuto che la norma operi rispetto alla reiterazione verificatasi dopo la sua entrata in vigore, anche se il precedente amministrativo è anteriore

  • art. 2 codice penale (principio di irretroattività della legge penale)

    Citato implicitamente: la Corte ha escluso l'applicazione dell'argomento dell'irretroattività, ritenendo che la fattispecie si perfezioni con la reiterazione dopo l'entrata in vigore della norma e che il precedente amministrativo costituisca presupposto di fatto esterno, non introduttivo di nuova punibilità retroattiva

  • art. 131-bis codice penale

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità della condotta; la Corte di merito ha escluso la sua applicazione per la non particolare tenuità dell'offesa e per l'abitualità della condotta

  • art. 62-bis codice penale

    Norma sulle attenuanti generiche: i giudici hanno negato il beneficio ritenendo la personalità del soggetto e la recidiva indicative di pericolosità e abitualità

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione (criterio di specificazione dei motivi); il ricorso è stato valutato anche alla luce del requisito di specificità e di adeguata motivazione

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000 (giurisprudenza citata)

    Citata in relazione al principio che l'inammissibilità del ricorso non determina l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; giustificazione per l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • La reiterazione di una condotta vietata durante la vigenza di una norma penale che richiede un precedente amministrativo anteriore puo' integrare il reato anche se il precedente amministrativo risale a prima dell'entrata in vigore della norma: il precedente costituisce un presupposto di fatto esterno e non comporta retroattività dell'incriminazione
  • Nel ricorso per cassazione è necessario contestare in modo specifico e confrontarsi con le considerazioni di fatto e di diritto dei giudici di merito; deduzioni generiche o non supportate non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità
  • La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e il riconoscimento delle attenuanti generiche richiedono una valutazione concreta della tenuità dell'offesa e della personalità dell'imputato: condotte abituali o quadro personale gravato da precedenti possono legittimamente escludere tali benefici
  • L'accertamento probatorio documentale (es. filmati, verbali) che dimostri la reiterazione e la percezione di compenso per l'attività abusiva è determinante per la conferma della responsabilità; le decisioni di merito ben motivate sono difficili da impugnare se il ricorso non ne smonta i presupposti probatori
  • In casi di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria: è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo

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