Cassazione Penale, Sentenza n. 7407/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della sua responsabilità per il reato previsto dall'art. 7, comma 15-bis, codice della strada (esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore con recidiva). I motivi principali sono: I) violazione di legge per presunta irretroattività della norma penale introdotta dal decreto legge n. 113/2018 (cd. Decreto Sicurezza "Salvini"), sostenendo che il precedente illecito amministrativo (6/8/2017) era anteriore all'entrata in vigore della norma penale e quindi non poteva concorrere alla configurazione della recidiva; II) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine agli elementi oggettivo e soggettivo del reato, lamentando carenza di prova e mancanza di ricostruzione alternativa; III) mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità) e mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo sulla presunta irretroattività: la norma incriminatrice era vigente al momento della reiterazione (10/6/2019) e rileva che il precedente illecito amministrativo, pur commesso anteriormente (6/8/2017), costituisce un presupposto di fatto esterno che legittima la configurazione del reato se la condotta viene reiterata durante la vigenza della nuova norma. Il motivo relativo alla prova e alla motivazione è stato respinto come generico, stante la documentazione (riprese e accertamenti) che dimostrava l'attività abusiva e la recidiva. Anche il motivo relativo a 131-bis e alle attenuanti generiche è stato ritenuto generico: i giudici di merito hanno motivatamente escluso la non punibilità per particolare tenuità e il riconoscimento delle attenuanti, rilevando l'abitualità della condotta e la personalità del prevenuto con precedenti. Per l'inammissibilità del ricorso è stata condannata la parte alla rifusione delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, codice della strada
Disciplina l'illecito penale per l'esercizio non autorizzato dell'attività di parcheggiatore in presenza di precedente violazione amministrativa divenuta definitiva; nella pronuncia è stato interpretato come norma che richiede la reiterazione della condotta durante la vigenza della stessa per integrare il reato
d.l. n. 113/2018 (cd. Decreto Sicurezza "Salvini")
Ha introdotto la fattispecie contravvenzionale relativa alla recidiva dell'attività di parcheggiatore non autorizzato; la Corte ha ritenuto che la norma operi rispetto alla reiterazione verificatasi dopo la sua entrata in vigore, anche se il precedente amministrativo è anteriore
art. 2 codice penale (principio di irretroattività della legge penale)
Citato implicitamente: la Corte ha escluso l'applicazione dell'argomento dell'irretroattività, ritenendo che la fattispecie si perfezioni con la reiterazione dopo l'entrata in vigore della norma e che il precedente amministrativo costituisca presupposto di fatto esterno, non introduttivo di nuova punibilità retroattiva
art. 131-bis codice penale
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità della condotta; la Corte di merito ha escluso la sua applicazione per la non particolare tenuità dell'offesa e per l'abitualità della condotta
art. 62-bis codice penale
Norma sulle attenuanti generiche: i giudici hanno negato il beneficio ritenendo la personalità del soggetto e la recidiva indicative di pericolosità e abitualità
art. 173, comma 1, disposizioni attuative c.p.p.
Norma procedurale richiamata in relazione alla esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione (criterio di specificazione dei motivi); il ricorso è stato valutato anche alla luce del requisito di specificità e di adeguata motivazione
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000 (giurisprudenza citata)
Citata in relazione al principio che l'inammissibilità del ricorso non determina l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; giustificazione per l'imposizione delle spese e della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La reiterazione di una condotta vietata durante la vigenza di una norma penale che richiede un precedente amministrativo anteriore puo' integrare il reato anche se il precedente amministrativo risale a prima dell'entrata in vigore della norma: il precedente costituisce un presupposto di fatto esterno e non comporta retroattività dell'incriminazione
- Nel ricorso per cassazione è necessario contestare in modo specifico e confrontarsi con le considerazioni di fatto e di diritto dei giudici di merito; deduzioni generiche o non supportate non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. e il riconoscimento delle attenuanti generiche richiedono una valutazione concreta della tenuità dell'offesa e della personalità dell'imputato: condotte abituali o quadro personale gravato da precedenti possono legittimamente escludere tali benefici
- L'accertamento probatorio documentale (es. filmati, verbali) che dimostri la reiterazione e la percezione di compenso per l'attività abusiva è determinante per la conferma della responsabilità; le decisioni di merito ben motivate sono difficili da impugnare se il ricorso non ne smonta i presupposti probatori
- In casi di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata alle spese e a una sanzione pecuniaria: è quindi importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo
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