Cassazione Penale, Sentenza n. 7411/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava la sentenza per mancata sussistenza dell'elemento psicologico (dolo/dolo eventuale) in relazione ai reati contestati ex art. 189 C.d.S. (fuga e omissione di soccorso), sostenendo di aver agito in buona fede e per errore di valutazione; in subordine invocava lo stato di necessità (anche putativo) perché si sarebbe mosso per prestare soccorso alla madre dopo una telefonata; denunciava altresì violazione della presunzione di innocenza e degli oneri della prova per errori/incompletezze negli accertamenti, e chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che lo stato di necessità invocato non è provato: l'allegazione deve fondarsi su dati concreti (niente documentazione, nessuna chiamata ambulanza). Ha richiamato la distinzione tra i due reati di cui all'art. 189 C.d.S.: per la "fuga" (comma 6) è sufficiente il dolo eventuale con la rappresentazione della possibilità di danno; per l'omissione di soccorso (comma 7) il dolo deve investire anche la probabilità/possibilità che dall'incidente derivi danno alle persone e la necessità del soccorso. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale circa la riconducibilità dell'incidente all'imputato e la sussistenza del dolo eventuale, evidenziando elementi fattuali (invasione di corsia, manovre di emergenza della vittima, perdita della calotta dello specchietto, comportamento successivo dell'imputato, mancanza di collaborazione) che giustificano la condanna. Ha inoltre affermato che la particolare tenuità ex art. 131-bis non poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione e che il giudice di merito non è tenuto a pronunciarsi d'ufficio in assenza di specifica richiesta. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Richiamata nella motivazione per la disciplina della pluralità di reati e dell'eventuale cumulazione delle pene; la sentenza applica i principi relativi alla imputazione di più fattispecie in relazione agli stessi fatti
art. 189 Codice della Strada
art. 189, commi 6 e 7 C.d.S.
Comma 6 (fuga dopo investimento): il dolo eventuale è sufficiente quando l'agente possa rappresentarsi la possibilità che dall'incidente derivi danno alle persone e non si fermi. Comma 7 (omissione di soccorso): il dolo deve investire anche la probabilità/possibilità del danno alle persone e la necessità del soccorso; anche qui il dolo eventuale è configurabile quando l'agente consapevolmente si rifiuti di accertare la presenza di elementi costitutivi del reato, accettandone il rischio
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte rileva che la sua invocazione non può essere proposta per la prima volta in Cassazione (art. 606, comma 3 c.p.p.) e che il giudice di merito non è obbligato a pronunciarvisi d'ufficio senza formale richiesta
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, lett. b) cod. proc. pen.
Norma che individua come motivo di ricorso la violazione di legge; la Corte ha esaminato e ritenuto infondati i profili di illegittimità denunciati relativi alla qualificazione dell'elemento psicologico, allo stato di necessità e agli oneri probatori
Massime di principio
- L'allegazione dello stato di necessità deve appoggiarsi a elementi oggettivi e documentabili: la mera convinzione soggettiva dell'agente non è sufficiente.
- Per i reati ex art. 189 C.d.S. va fatta distinzione tra "fuga" (comma 6) e "omissione di soccorso" (comma 7): entrambi possono configurarsi anche con dolo eventuale, ma per l'omissione occorre la rappresentazione anche della possibilità che dall'incidente derivi un danno a persone e della necessità di soccorso.
- La presenza di elementi fattuali immediati (danni al veicolo, dinamica compatibile con responsabilità, perdita di parti del veicolo, manovre della vittima) e il rifiuto di collaborare aumentano la probabilità che venga ritenuto il dolo eventuale.
- Questioni relative alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis, se non dedotte nei precedenti gradi di giudizio, non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione.
- Sul piano probatorio, la Corte richiede che le eccezioni difensive (es. responsabilità di terzi, incertezza dell'evento) siano supportate da argomenti e dati concreti: la critica agli accertamenti non esonera l'imputato dall'onere di fornire elementi a sostegno della propria versione.
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