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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7410/2024 del 20/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) violazione e falsa interpretazione dell'art. 589-bis, comma 5, n.1 c.p., per aver ritenuto integrata l'aggravante nonostante la velocità accertata (77 km/h in centro abitato con limite 50 km/h) non fosse pari o superiore al doppio del limite; 2) omessa e insufficiente motivazione sulla scelta della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente anziché la più favorevole sospensione, in un contesto segnato dalla declaratoria di parziale incostituzionalità dell'art. 222 c.d.s.; 3) mancata valutazione dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (motivo assorbito dalla decisione sulla aggravante).

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 5, n.1 c.p. (escludendola perché la norma richiede cumulo delle due condizioni di velocità) e ha annullato la statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria (revoca della patente) per insufficiente motivazione; ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio (compresa la valutazione della sospensione condizionale della pena e la scelta motivata tra revoca e sospensione della patente secondo i criteri del c.d.s.).

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen., comma 5, n. 1

    La pena di cui al comma precedente si applica altresì: ... al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ...cagioni per colpa la morte di una persona ...

    La Corte afferma che i due requisiti di velocità sono cumulativi e non alternativi: l'aggravante opera solo se la velocità è sia pari o superiore al doppio del limite consentito sia non inferiore a 70 km/h.

  • art. 222 cod. strada

    Richiamato per la sua parziale declaratoria di incostituzionalità da Corte cost. n.88/2019: tale pronuncia incide sulla possibilità di applicare la revoca della patente e impone al giudice un necessario e puntuale esame motivazionale quando scelga la revoca in luogo della sospensione.

  • art. 218, comma 2, cod. strada

    Individua i criteri che il giudice deve considerare per la scelta tra revoca e sospensione (entità del danno, gravità della violazione, pericolo di ulteriore circolazione); la Corte richiede che la motivazione dia conto, anche sinteticamente, dell'esame di tali criteri.

  • art. 213, comma 2, cod. strada

    Determinazione della durata della sospensione e criteri per la sanzione amministrativa accessoria: la Corte sottolinea che, in materia di omicidio stradale, i parametri da considerare per l'accessorio sono quelli del codice della strada e devono essere esplicitati dal giudice.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in contrapposizione ai criteri del codice della strada: la Corte conferma l'autonomia delle motivazioni relative alla pena e a quella amministrativa accessoria quando il legislatore prevede criteri specifici diversi.

Massime di principio

  • L'aggravante di cui all'art. 589-bis, comma 5, n.1 c.p. va interpretata in senso letterale: i requisiti relativi alla velocità sono cumulativi; occorre verificare contemporaneamente il superamento del doppio del limite e il limite minimo di 70 km/h.
  • Se in concreto è accertata una sola delle due condizioni previste dalla norma (es. velocità ≥70 km/h ma < doppio del limite), l'aggravante non si considera integrata.
  • Quando il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente in luogo della sospensione, deve motivare, con riferimento ai criteri dell'art. 218 c.d.s. (entità del danno, gravità della violazione, rischio di ulteriore circolazione), il motivo della scelta; l'omessa motivazione comporta l'annullamento della statuizione sull'accessorio.
  • Dopo la parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 222 c.d.s., il sindacato sulla scelta tra revoca e sospensione è più rigoroso: la motivazione deve essere puntuale e riferita ai parametri legislativi specifici del codice della strada.
  • Se viene esclusa un'aggravante che aveva inciso sulla gravità della condotta, il giudice del merito deve riesaminare la prognosi di pericolosità e la concedibilità di benefici (es. sospensione condizionale della pena), posto che il trattamento sanzionatorio può risultare meno gravoso.
  • In tutti i casi, la motivazione del giudice deve rendere esplicito l'iter logico-giuridico seguito: sufficiente anche una enunciazione sintetica dei criteri valutati, purché sia chiaro come sono stati applicati.

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