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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32359/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento, poi seguito da un avviso di presa in carico, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione canoni di locazione non dichiarati per l'anno 2011. Il contribuente aveva sostenuto di non avere percepito i canoni perché il contratto di locazione sarebbe stato risolto in data 15.12.2010. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario, e la CTR aveva confermato sia l'inammissibilità sia, nel merito, l'insufficienza della prova della risoluzione del contratto. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla notificazione a mezzo posta e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la prova della notifica del prodromico avviso di accertamento non fosse stata validamente fornita mediante un duplicato dell'avviso di ricevimento privo di sottoscrizione e di adeguati elementi identificativi; 2) violazione delle norme sul valore probatorio del certificato storico di residenza e dell'art. 2699 c.c., lamentando che la CTR avesse erroneamente escluso che tale certificato costituisse prova certa della risoluzione del contratto di locazione e, quindi, della mancata percezione dei canoni contestati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché cumulava in modo indistinto vizio di violazione di legge e vizio motivazionale e, sostanzialmente, mirava a una rivalutazione del fatto. Ha inoltre affermato che il duplicato dell'avviso di ricevimento può costituire valida prova della notificazione se contiene le indicazioni necessarie, compreso il soggetto che ha ricevuto il plico; nel caso concreto la CTR aveva correttamente valorizzato la documentazione prodotta dall'Ufficio, dalla quale risultava la consegna al destinatario. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito per effetto del rigetto del primo, essendo divenuta definitiva la statuizione di inammissibilità del ricorso originario. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente nei confronti dell'Agenzia delle entrate, mentre nulla è stato disposto per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, rimasta intimata. È stata inoltre data atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sovrapporre indistintamente violazione di legge e vizio motivazionale, né per sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 60 del d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come norma sulla notificazione degli atti tributari, in combinazione con la disciplina processuale e postale della notifica a mezzo posta.

  • artt. 139, 140 e 149 c.p.c.

    Richiamati in relazione alle modalità di notificazione e alla prova del perfezionamento della stessa.

  • artt. 7 e 8 della L. n. 890/1982

    Richiamati per la disciplina della notificazione a mezzo posta e per il rilascio del duplicato dell'avviso di ricevimento in caso di smarrimento.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell'onere della prova: il contribuente non ha fornito una prova idonea a smentire la notificazione e a dimostrare la risoluzione del contratto.

  • art. 19, n. 2, del d.P.R. n. 223/1989

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il valore probatorio del certificato storico di residenza, ma la Corte ha ritenuto assorbita la censura.

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per attribuire al certificato storico di residenza natura di atto pubblico, ma la questione è rimasta assorbita.

  • art. 2700 c.c.

    Il duplicato dell'avviso di ricevimento, se completo degli elementi necessari, ha natura di atto pubblico e fa piena prova dei fatti attestati dall'agente postale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo il vizio di violazione di legge e quello di omesso esame/motivazione, se la censura mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti di causa.
  • In materia di notificazione postale, il duplicato dell'avviso di ricevimento è idoneo a provare la consegna del plico solo se riproduce gli elementi essenziali dell'originale, inclusa l'indicazione del soggetto che ha ricevuto l'atto.
  • Il duplicato dell'avviso di ricevimento, quando completo e conforme, ha efficacia probatoria equiparabile all'originale e fa piena prova dei fatti attestati dall'agente postale; se il destinatario contesta la notificazione deve proporre querela di falso quando l'atto abbia natura di pubblico ufficiale.
  • La prova dell'avvenuta risoluzione di un contratto di locazione, quando rilevante per contestare la pretesa fiscale sui canoni, deve essere certa e idonea a dimostrare sia l'evento risolutivo sia la sua comunicazione all'Ufficio, non essendo sufficiente una documentazione non direttamente decisiva sul rapporto contrattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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