Cassazione Civile, Ordinanza n. 16047/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (socie)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta da due partecipanti alla compagine sociale, della deliberazione assembleare del 30 giugno 2014 con cui era stato approvato il bilancio dell'esercizio 2013 di una s.r.l. La Corte d'appello aveva annullato la delibera ritenendo: che una delle attrici fosse legittimata come socia, poiché il suo ingresso nella società doveva reputarsi tacitamente gradito; che anche l'altra fosse legittimata, nonostante un pegno sulla quota, perché la garanzia costituiva atto nullo per indeterminatezza dell'oggetto; che la delibera fosse viziata per difetto di informazione, poiché il progetto di bilancio e la documentazione contabile non risultavano depositati presso la sede sociale nei termini di legge. La società ricorrente ha censurato tale decisione con quattro motivi: primo, contestando l'accertamento incidentale della qualità di socia della prima impugnante e sostenendo che il gradimento statutario dovesse essere espresso con forme specifiche, non per facta concludentia, e che fosse comunque revocabile; secondo, contestando la legittimazione della seconda impugnante e la declaratoria di nullità del pegno, oltre alla mancata sospensione del giudizio per la pendenza di altra causa; terzo, negando che per le s.r.l. fosse applicabile l'obbligo di deposito del progetto di bilancio e della documentazione ex art. 2429 c.c., nonché contestando alcuni profili processuali e probatori; quarto, censurando la regolazione delle spese di c.t.u. e il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibili alcune censure perché volte a rimettere in discussione accertamenti di merito, interpretazioni statutarie o profili non correttamente dedotti come vizi motivazionali; ha ritenuto infondati gli altri motivi. In particolare ha affermato che il socio di s.r.l. che abbia costituito in pegno la propria quota conserva, in difetto di diversa pattuizione, tutti i diritti amministrativi diversi dal voto, incluso il diritto di impugnare la delibera votata dal creditore pignoratizio in sua sostituzione. Ha inoltre ribadito che il pegno è nullo se l'oggetto non è determinabile per mancanza dell'indicazione dei crediti garantiti. Sul bilancio, ha confermato che l'art. 2478-bis c.c. richiama l'art. 2429 c.c., con conseguente applicazione alle s.r.l. dell'obbligo di deposito preventivo del progetto di bilancio e della documentazione presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea, quale presidio del diritto del socio a un consenso informato. Le spese di c.t.u. sono state correttamente poste a carico della soccombente; il raddoppio del contributo unificato non è autonomamente censurabile con motivo di ricorso.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente nei motivi relativi al trasferimento/gradimento della quota sociale
richiamato dalla ricorrente e dalla Corte in relazione alle forme di manifestazione delle decisioni dei soci e ai limiti del sindacato di legittimità
richiamato nei motivi come norma inerente alla disciplina delle decisioni dei soci e del bilancio nelle s.r.l.
richiamato nei motivi come norma sulle impugnazioni delle decisioni dei soci
richiamato dalla ricorrente in tema di impugnazione delle delibere
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione dello statuto
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione dello statuto
richiamato dalla ricorrente per l'interpretazione dello statuto
richiamato dalla ricorrente nel motivo sul pegno della quota
richiamato dalla ricorrente nel motivo sul pegno della quota
richiamato dalla ricorrente nel motivo sul pegno della quota
richiamato per sostenere la nullità del pegno per indeterminatezza dell'oggetto
richiamato per sostenere la nullità del pegno
interpretato nel senso che, per il pegno di quote di s.r.l., rinvia all'art. 2352 c.c. e comporta la conservazione dei diritti amministrativi diversi dal voto, salvo diversa pattuizione
interpretato nel senso che al creditore pignoratizio spetta il diritto di voto, mentre il socio conserva gli altri diritti amministrativi, compreso quello di impugnazione
richiamato nel motivo sulla sospensione necessaria, esclusa perché mancava il presupposto dell'identità soggettiva e dell'efficacia di giudicato sulla questione pregiudiziale
richiamato dalla Corte come corretta alternativa alla sospensione necessaria nel ragionamento sul giudizio pregiudiziale
interpretato come applicabile anche alle s.r.l. per effetto del rinvio dell'art. 2478-bis c.c., imponendo il deposito del progetto di bilancio e della documentazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea
interpretato nel senso che il rinvio alle disposizioni della sezione IX del capo V del libro V include l'art. 2429 c.c. e quindi il deposito preventivo del bilancio nelle s.r.l.
richiamato nel motivo sulle spese e sull'asserito ultrapetita/processo decisionale
richiamato nel motivo relativo alla valutazione delle contestazioni e delle prove
richiamato nel motivo sulle spese di lite e di c.t.u.
richiamato nel motivo sulle spese e sull'appello incidentale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in relazione al contributo unificato dovuto
richiamato come intervento modificativo dell'art. 2478-bis c.c.
Massime di principio
- Nella s.r.l., il socio che abbia costituito in pegno la propria partecipazione conserva, salvo diversa pattuizione, i diritti amministrativi diversi dal voto; pertanto può impugnare la deliberazione assembleare anche se in assemblea ha votato il creditore pignoratizio in sua sostituzione.
- Il voto espresso dal creditore pignoratizio non esaurisce né sostituisce integralmente la posizione del socio, che resta titolare dei poteri amministrativi residui connessi alla partecipazione.
- La sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. presuppone che il giudizio pregiudiziale e quello pregiudicato pendano tra le stesse parti e che la questione pregiudiziale debba essere decisa con efficacia di giudicato; in mancanza, la sospensione non è dovuta.
- Il pegno è nullo quando l'oggetto della garanzia non sia determinabile per la mancata indicazione dei crediti garantiti, poiché difetta l'identificazione del contenuto essenziale della garanzia stessa.
- Per le s.r.l., l'art. 2478-bis c.c. va letto in coordinamento con l'art. 2429 c.c., con conseguente obbligo di deposito preventivo del progetto di bilancio e della documentazione contabile presso la sede sociale almeno quindici giorni prima dell'assemblea di approvazione.
- Il deposito preventivo del bilancio e dei relativi documenti è funzionale a garantire al socio un consenso informato sulla delibera di approvazione del bilancio; la sua omissione integra un vizio idoneo a determinare l'annullamento della deliberazione.
- In cassazione non è consentito trasformare in censura motivazionale una contestazione che in realtà mira a rivalutare l'interpretazione dello statuto, gli accertamenti di fatto o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16032/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16034/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16035/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16039/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16040/2024 del 10/06/2024
- ordinanza_civile · 10 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 16041/2024 del 10/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →