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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08293/2024 del 27/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il recupero di contributi condominiali straordinari, pari originariamente a euro 11.009,06 oltre accessori, deliberati dall'assemblea in relazione a lavori di riparazione di appartamenti danneggiati da lesioni e infiltrazioni d'acqua provenienti da un terrazzo di uso esclusivo della condomina opponente. In appello la Corte territoriale ha ritenuto che la delibera di riparto fosse al più annullabile e non nulla, con conseguente applicazione del termine di impugnazione ex art. 1137 c.c. e irrilevanza, nel giudizio di opposizione, delle doglianze sulla responsabilità del condominio per l'aggravamento dei danni. Con il primo motivo la ricorrente ha sostenuto che le deliberazioni assembleari fossero nulle perché avrebbero imputato alla stessa, in assenza di accertamento o ammissione di responsabilità, un terzo dei costi di ristrutturazione, mentre il riparto avrebbe dovuto seguire il criterio proporzionale dell'art. 1123 c.c. e non quello dell'art. 1126 c.c.; con il secondo motivo ha dedotto che la Corte d'appello aveva erroneamente reputato nuova e quindi inammissibile la questione del concorso di colpa del condominio, che invece era stata già allegata sin dall'atto di opposizione, evidenziando anche la mancata tempestiva manutenzione del lastrico e la causalità delle infiltrazioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i due motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali il giudice può scrutinare la nullità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, ma l'annullabilità può essere fatta valere solo mediante specifica domanda riconvenzionale di annullamento proposta ex art. 1137, comma 2, c.c. La censura sulla ripartizione delle spese non integrava nullità, poiché la delibera contestata riguardava una concreta ripartizione di spese e non la modifica dei criteri generali di riparto. Inoltre, le doglianze sulla responsabilità aquiliana del condominio e sulla quantificazione del danno da infiltrazioni erano estranee al tema del giudizio di opposizione, che concerne la debenza delle spese condominiali ripartite ai sensi dell'art. 1126 c.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    la mancata specifica riferibilità dei motivi alla ratio decidendi conduce a inammissibilità

  • art. 1137 c.c.

    l'annullabilità delle deliberazioni condominiali va fatta valere con apposita domanda riconvenzionale; opera il termine di decadenza di trenta giorni

  • art. 1123 c.c.

    invocato dalla ricorrente come criterio legale di riparto proporzionale al valore della proprietà

  • art. 1135 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di deliberazioni assembleari

  • art. 1126 c.c.

    criterio di riparto delle spese per terrazzo/lastrico di uso esclusivo: un terzo a carico dell'usuario esclusivo e due terzi agli altri condomini

  • art. 1227 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il concorso di colpa del condominio nella produzione/aggravamento del danno

  • art. 2051 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per la responsabilità del custode e la mancata manutenzione del terrazzo

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma ritenuto non decisivo nel contesto della controversia

  • art. 345 c.p.c.

    la Corte d'appello aveva qualificato come nuova e inammissibile la questione sulla responsabilità del condominio

  • art. 63, comma 1, disp. att. c.c.

    il decreto ingiuntivo per contributi condominiali emesso ai sensi di tale norma riguarda la ripartizione delle spese condominiali

  • art. 1136 c.c.

    richiamato per affermare la forma scritta e la verbalizzazione delle deliberazioni assembleari

  • art. 1130 c.c.

    richiamato per la tenuta e trascrizione del registro delle assemblee

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato per l'obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • Cass. Sez. Unite, 14 aprile 2021, n. 9839

    nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo condominiale il giudice può scrutinare la nullità della delibera, mentre l'annullabilità richiede domanda riconvenzionale; sono nulle solo le delibere che stabiliscono o modificano in via generale i criteri di riparto, non quelle che li violano nella concreta ripartizione

  • Cass. Sez. Unite, n. 9449 del 2016

    richiamata per affermare che, quando l'assemblea ripartisce spese ai sensi dell'art. 1126 c.c., non vengono in rilievo in quel giudizio i profili di responsabilità aquiliana o di colpa nella causazione del danno

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali, il giudice può rilevare d'ufficio solo la nullità della deliberazione posta a fondamento del decreto; i vizi di annullabilità sono deducibili solo se l'opponente propone una specifica domanda di annullamento nei termini di legge.
  • È nulla la delibera assembleare che, con efficacia generale e per il futuro, stabilisca o modifichi i criteri legali o convenzionali di riparto delle spese; è invece annullabile la delibera che si limiti ad applicare in concreto, magari in modo errato, i criteri di riparto a una specifica spesa.
  • La contestazione sulla imputazione di responsabilità per fatto illecito o sulla colpa del condominio nella causazione del danno è estranea all'opposizione al decreto ingiuntivo per spese condominiali, quando l'oggetto del giudizio è solo la debenza della quota ripartita dall'assemblea.
  • Per superare una delibera di riparto fondata su criteri di legge, non è sufficiente allegarne l'erroneità: occorre distinguere tra modifica dei criteri generali, che incide sulla validità della delibera, e mera violazione nella ripartizione del singolo onere, che comporta annullabilità.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata e finiscono per prospettare questioni estranee al decisum.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiOpposizioni esecutiveInadempimento
RamiCondominioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàGiudicato

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