Cassazione Civile, Ordinanza n. 08190/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una azienda sanitaria locale aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una società privata per il pagamento di prestazioni di analisi cliniche rese nel 2008. L'opposizione era stata respinta in primo grado e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo applicabile anche alle tariffe regionali lo sconto previsto dalla normativa statale sui tetti di spesa, ma entro i limiti di soglia del tariffario nazionale, con eventuali eccedenze a carico del bilancio regionale. In cassazione l'azienda sanitaria ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme che disciplinano lo sconto e il sistema tariffario, sostenendo: (i) che la decisione d'appello si poneva in contrasto con altre decisioni della stessa corte e con la corretta interpretazione della disciplina; (ii) che il giudice di merito avrebbe omesso di esaminare la questione della "scontistica" e avrebbe motivato in modo incomprensibile sul superamento del tetto di spesa e sulla regressione tariffaria. La società intimata non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a ribadire l'applicabilità dello sconto senza censurare il nucleo argomentativo della decisione, centrato sull'autonomia regionale nel fissare tariffe e sul coordinamento tra sconto e limiti di soglia nazionali. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile per difetto di specificità, perché formulato in modo generico e con un rinvio eterogeneo a stralci di precedenti giurisprudenziali senza una critica puntuale e intelligibile della decisione impugnata. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata costituzione della controparte; è stato inoltre rilevato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1, comma 796, lett. o), L. 27 dicembre 2006, n. 296
Lo sconto previsto dalla norma è applicabile anche al tariffario regionale nei limiti di coincidenza con i limiti di soglia del tariffario nazionale; gli eventuali oneri eccedenti restano a carico del bilancio regionale.
art. 1, comma 170, L. 30 dicembre 2004, n. 311
Norma richiamata dalla ricorrente insieme alle altre disposizioni sul sistema tariffario e sulla spesa sanitaria, senza autonoma ratio decisiva esplicitata nella pronuncia.
art. 8-sexies D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie e di assetto tariffario.
Delibera Giunta regionale della Campania 16 luglio 2009, n. 1269
Atto regionale richiamato quale fonte del tariffario regionale applicabile alle prestazioni contestate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre la propria tesi senza attaccare il fondamento effettivo della decisione.
- Il ricorso per cassazione, essendo mezzo di impugnazione a critica vincolata, richiede motivi specifici, intelligibili e puntualmente riferiti alle affermazioni contenute nella sentenza impugnata; il richiamo generico a precedenti o a stralci motivazionali non basta.
- In materia di remunerazione delle prestazioni sanitarie, la disciplina dello sconto sui compensi deve coordinarsi con l'autonomia regionale nella determinazione delle tariffe e con i limiti di soglia del tariffario nazionale; l'eventuale eccedenza rispetto a tali soglie può gravare sul bilancio regionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08159/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08160/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08161/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08167/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08180/2023 del 22/03/2023
- ordinanza_civile · 22 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 08181/2023 del 22/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →