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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21951/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un ex difensore civico aveva agito per ottenere dalla Regione il compenso spettantegli per l’incarico svolto, sostenendo che dovesse essere corrisposto nella misura antecedente alla riduzione del 70% disposta da una legge regionale. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto della domanda, escludendo che il rapporto fosse contrattuale, qualificando il trattamento come indennitario e non retributivo, negando la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma regionale e dichiarando inammissibile per difetto di specificità il motivo di appello relativo all’incompetenza dell’ufficio che aveva materialmente applicato la riduzione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulle preleggi, della disciplina regionale e del principio di intangibilità della retribuzione, assumendo che le Sezioni Unite avessero già riconosciuto natura retributiva al compenso determinato ex lege; 2) illegittimità costituzionale della legge regionale per violazione di vari parametri costituzionali; 3) violazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto aspecifico il motivo d’appello sulla competenza dell’organo che aveva ridotto il compenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il precedente delle Sezioni Unite invocato dal ricorrente era stato pronunciato solo sulla giurisdizione e non sulla natura contrattuale o retributiva del rapporto, e che in quella sede era stata comunque esclusa la sinallagmaticità del compenso. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui era diretto a censurare la sentenza per asserita illegittimità costituzionale della legge regionale, precisando che la questione può semmai essere proposta o riproposta nel giudizio se rilevante e non manifestamente infondata, ma non configura di per sé un vizio della sentenza cassabile; ha comunque escluso la non manifesta infondatezza delle censure, sia perché alcuni parametri non erano adeguatamente argomentati, sia perché altri non sono pertinenti fuori da un rapporto di lavoro subordinato, sia perché la riduzione del compenso era coerente con la natura onoraria dell’incarico e con esigenze di contenimento dei costi. Ha inoltre ritenuto inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non riportava puntualmente il contenuto del motivo di appello asseritamente specifico. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio e dichiarati i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione della disciplina intertemporale, ma non accolto dalla Corte

  • art. 15 l. reg. Veneto 6 giugno 1988, n. 28

    invocato dal ricorrente quale base del compenso, ma il motivo è stato ritenuto infondato

  • art. 6 l. reg. Veneto 6 aprile 2012, n. 13

    disposizione regionale che ha ridotto del 70% il compenso; la Corte ne ha escluso la illegittimità costituzionale nei termini dedotti

  • artt. 2, 3, 23, 35, 36, 53, 97 e 117 Cost.

    parametri costituzionali invocati nel motivo di legittimità costituzionale; la Corte ha ritenuto le censure in parte non argomentate, in parte inconferenti, e comunque non idonee a fondare la non manifesta infondatezza

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato per censurare la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello; la Corte ha confermato l’inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di autosufficienza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza

  • art. 21 dello Statuto regionale

    richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del Consiglio regionale, ma la censura è stata ritenuta non scrutinabile per difetto di autosufficienza

Massime di principio

  • Il precedente delle Sezioni Unite reso sulla sola questione di giurisdizione non può essere utilizzato per affermare automaticamente, sul piano del merito, la natura contrattuale o retributiva del rapporto quando la motivazione espressamente escluda ogni nesso di sinallagmaticità.
  • Per i funzionari o incaricati onorari, il compenso ha di regola natura indennitaria e non retributiva; la diversa qualificazione come retributiva richiede una specifica previsione di legge, ma ciò non implica di per sé l’esistenza di un rapporto contrattuale o sinallagmatico.
  • La questione di legittimità costituzionale non integra un autonomo motivo di cassazione per vizi della sentenza, ma può rilevare solo se la censura costituzionale è effettivamente collegata alla decisione delle questioni dedotte e supportata da una compiuta allegazione della non manifesta infondatezza.
  • I parametri costituzionali propri del lavoro subordinato non sono automaticamente invocabili per rapporti o incarichi onorari privi di sinallagma; la riduzione del compenso può essere giustificata da esigenze di contenimento dei costi pubblici quando coerente con la natura dell’incarico.
  • Nel ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità per difetto di autosufficienza, il ricorrente deve riportare puntualmente il contenuto del motivo di appello ritenuto erroneamente valutato dal giudice di merito, senza limitarsi a rinvii generici agli atti del processo.

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