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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21036/2023 del 18/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione المالية)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006, emesso a seguito di indagini finanziarie sui conti riconducibili a un professionista e anche ai conti del coniuge e dei figli. L’Ufficio aveva rilevato movimentazioni bancarie non giustificate, sia in versamento sia in prelevamento, e aveva ritenuto la contabilità del professionista globalmente inattendibile; per questo aveva proceduto ad accertamento induttivo puro, applicando alle operazioni non giustificate un coefficiente di redditività medio del settore e recuperando maggiori imposte Irpef, Irap e Iva, con sanzioni. La CTR aveva annullato integralmente l’atto ritenendo illegittimo il meccanismo presuntivo perché, dopo Corte cost. n. 228/2014, la presunzione sui prelevamenti non è applicabile ai lavoratori autonomi. L’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 39 e 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, in caso di accertamento induttivo puro, erano utilizzabili anche presunzioni supersemplici e che la sentenza della Corte costituzionale non escludeva il recupero fondato sui prelevamenti in questo caso; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 51 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che, anche a voler escludere i prelevamenti, la CTR avrebbe dovuto comunque rideterminare il reddito sulla base dei soli versamenti ingiustificati, invece di annullare integralmente l’accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo puro, data la globale inattendibilità della contabilità del professionista e la sproporzione tra redditi dichiarati e movimentazioni bancarie; ha però affermato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione legale sui prelevamenti non opera nei confronti dei lavoratori autonomi, mentre resta ferma per i versamenti, che il contribuente deve giustificare analiticamente. Perciò la CTR ha errato nell’annullare integralmente l’avviso: l’atto andava invece confermato almeno in relazione ai versamenti non giustificati. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    consente l’accertamento induttivo puro quando la contabilità sia globalmente inattendibile; in tale ambito l’Ufficio può ricostruire il reddito con presunzioni anche semplici, purché ragionevoli.

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    resta operativa per i versamenti sui conti del professionista, che devono essere giustificati analiticamente; non può invece essere applicata ai prelevamenti del lavoratore autonomo dopo Corte cost. n. 228/2014.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base per le indagini finanziarie e per la ricostruzione presuntiva ai fini IVA.

  • art. 51 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato con riguardo ai poteri istruttori dell’Ufficio in materia IVA.

  • art. 55 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato come base normativa dell’accertamento induttivo in ambito IVA.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    norma processuale evocata quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dalla Corte per affermare la legittimità dell’accertamento induttivo puro in presenza di contabilità inattendibile.

  • Corte cost. n. 228/2014

    ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presunzione sui prelevamenti per i lavoratori autonomi, limitando l’applicazione dell’art. 32 ai soli imprenditori per tale profilo.

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato solo per la segnalazione della notizia di reato, senza incidenza decisiva sulla decisione civile/tributaria.

  • d.lgs. n. 74/2000, art. 4

    richiamato in relazione al superamento delle soglie di punibilità per infedele dichiarazione.

Massime di principio

  • In tema di accertamento induttivo puro, l’Amministrazione può ricostruire il reddito anche sulla base di presunzioni semplici, purché gli elementi utilizzati siano ragionevoli e sorretti da un quadro di globale inattendibilità della contabilità.
  • Per i professionisti e lavoratori autonomi, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la presunzione legale sui prelevamenti bancari non è applicabile; resta invece ferma la presunzione sui versamenti non giustificati, che gravano sul contribuente con onere di prova analitica.
  • Quando un avviso di accertamento si fonda sia su prelevamenti sia su versamenti, l’illegittimità del solo criterio presuntivo relativo ai prelevamenti non comporta necessariamente la caducazione integrale dell’atto: il giudice deve verificare se la pretesa resti fondata autonomamente sui versamenti non giustificati.
  • In presenza di accertamento bancario, il giudice non può limitarsi a una formula di annullamento totale se una parte della pretesa è supportata da presunzioni ancora valide; deve invece procedere alla corretta rideterminazione della base imponibile.
  • La distinzione tra attività d’impresa e attività professionale è decisiva ai fini dell’operatività della presunzione sui prelevamenti ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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