Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09040/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA per gli anni 2007 e 2008, con i quali l'Amministrazione finanziaria ha negato alla società contribuente il diritto alla detrazione dell'IVA esposta in due fatture di acconto, ciascuna di euro 600.000, emesse da una società ritenuta mera cartiera nell'ambito di una convenzione preliminare per la compravendita di un complesso immobiliare. La CTR aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo provata la fraudolenza della condotta della controparte, ma non la partecipazione o conoscibilità della frode da parte della contribuente e dei suoi organi sociali, valorizzando anche gli esiti del processo penale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 20 d.lgs. n. 74/2000 e dell'art. 654 c.p.p., sostenendo che la CTR avrebbe attribuito eccessivo rilievo alle risultanze penali e trascurato gli elementi indiziari dell'Ufficio; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, per avere il giudice di merito selezionato solo alcune risultanze probatorie. La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti indicati, qualificando la fattispecie come erroneamente trattata dalla CTR come se fosse una ipotesi di operazione solo soggettivamente inesistente, mentre dagli atti emergeva la contestazione di operazione oggettivamente inesistente. In tale quadro la buona fede del contribuente è irrilevante; occorre invece verificare se l'operazione sia realmente esistita oppure no. Il secondo motivo è stato assorbito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti della motivazione, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della fattispecie, verificando in concreto se l'operazione contestata integri davvero un'operazione oggettivamente inesistente oppure se, alla luce degli elementi acquisiti, la sua fraudolenza conduca a una diversa qualificazione giuridica. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Invocato dall'Ufficio come norma violata; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, ma rileva che la questione decisiva è la corretta qualificazione dell'operazione ai fini della detrazione IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio: l'Amministrazione deve provare l'inesistenza oggettiva dell'operazione anche per presunzioni; una volta accertata tale inesistenza, non assume rilievo la buona fede del contribuente.

  • art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.

  • art. 654 c.p.p.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza specifica elaborazione autonoma nella decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Utilizzato come parametro del secondo motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria della controricorrente, senza rilievo sul merito.

Massime di principio

  • In tema di detrazione IVA relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, potendo farlo anche mediante elementi indiziari o presuntivi; non deve invece dimostrare la mala fede del contribuente.
  • Se l'operazione è oggettivamente inesistente, la buona fede del contribuente è giuridicamente irrilevante, poiché il contribuente sa se e in quale misura abbia effettivamente ricevuto il bene o la prestazione fatturata.
  • Il giudice di merito deve qualificare correttamente la fattispecie tributaria: non può trattare come soggettivamente inesistente un'operazione che, in base alla contestazione e agli elementi di causa, risulti dedotta come oggettivamente inesistente.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una qualificazione giuridica errata della fattispecie, la sentenza va cassata con rinvio affinché il giudice del merito riesamini i fatti alla luce della corretta categoria giuridica.
  • In presenza di una contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'esame degli esiti del processo penale non può sostituire la verifica della reale sussistenza dell'operazione ai fini tributari.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.