Cassazione Civile, Ordinanza n. 01723/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese, poiché le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (ente di riscossione)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda proposta da una contribuente per ottenere la cancellazione dal ruolo esattoriale di un credito risultante da una cartella esattoriale che, in un precedente giudizio instaurato su sua iniziativa, era già stata annullata. Il Tribunale di Roma aveva confermato la decisione di primo grado che dichiarava inammissibile la domanda, ritenendo che essa si ponesse in contrasto con il principio del ne bis in idem, poiché la pretesa amministrativa era già stata esclusa con giudicato. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., dell'art. 100 c.p.c., dell'art. 474 c.p.c. e dell'art. 1, commi 537 e seguenti, della L. 229/12, sostenendo che la domanda di cancellazione dal ruolo era invece fondata proprio sul precedente giudicato, del quale costituiva attuazione, e quindi non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile per ne bis in idem. La Corte ha però rilevato che, alla luce di Cass. Sez. Un. n. 26283/2022, l'art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito dalla l. n. 215/2021, rende non impugnabile l'estratto di ruolo anche nei giudizi pendenti; ha inoltre evidenziato il difetto di interesse ad agire, poiché l'azione era di mero accertamento negativo e la ricorrente non aveva allegato un pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione negli archivi dell'ente di riscossione né aveva dedotto di avere previamente richiesto lo sgravio in autotutela.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla stabilità del giudicato, ma la censura è stata ritenuta non idonea a superare la declaratoria di inammissibilità
richiamato in relazione all'interesse ad agire; la Corte ha ritenuto difettare un concreto interesse della ricorrente
menzionato tra le norme invocate nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura
art. 1, commi 537 e ss., L. 24 dicembre 2012, n. 229
richiamato dalla ricorrente a fondamento della domanda di cancellazione dal ruolo
indicato quale parametro del vizio denunciato per violazione di legge
utilizzato per la proposta del relatore in camera di consiglio
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti; ha dichiarato non impugnabile l'estratto di ruolo
legge di conversione che ha inserito l'art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
Cass. Sez. Un. n. 26283 del 6 settembre 2022
richiamata come precedente dirimente sull'applicabilità dell'art. 3-bis ai giudizi pendenti
Cass. n. 22946 del 2016
richiamata per affermare che, in difetto di previa istanza amministrativa di sgravio e di allegazione di un pregiudizio concreto, manca l'interesse ad agire
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- L'azione diretta alla cancellazione o contestazione dell'estratto di ruolo è inammissibile quando l'ordinamento, per effetto della disciplina sopravvenuta, ne escluda l'impugnabilità anche nei giudizi pendenti.
- L'interesse ad agire in un'azione di mero accertamento negativo richiede l'allegazione di un pregiudizio concreto e attuale derivante dalla persistenza della posizione debitoria negli archivi dell'ente di riscossione.
- La mancanza di una preventiva attivazione della procedura amministrativa di sgravio in autotutela può incidere negativamente sulla sussistenza dell'interesse ad agire.
- Il richiamo al giudicato favorevole non è sufficiente, di per sé, a superare una declaratoria di inammissibilità quando la domanda sia comunque priva dei presupposti processuali richiesti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01711/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01712/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01713/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01714/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01715/2023 del 20/01/2023
- ordinanza_civile · 20 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01716/2023 del 20/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →