Cassazione Civile, Ordinanza n. 12552/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di rapporti di finanziamento intercorsi tra una società e una banca. In primo grado il tribunale aveva condannato la società e il socio accomandatario, in solido, al pagamento di oltre 424 mila euro, poi rideterminati in appello in 393.231,21 euro oltre interessi. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo, in sintesi, la nullità per motivazione apparente della decisione sul punto della incompletezza della documentazione esaminata dal consulente tecnico d'ufficio; la violazione delle regole sull'onere della prova e sull'esibizione documentale, sostenendo che la banca non avesse prodotto tutta la documentazione necessaria e che ciò imponesse di accogliere la loro consulenza di parte; nonché, nella memoria, profili relativi a clausole abusive e alla presunta manipolazione dei tassi Euribor. La banca ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto condivisibile la motivazione della sentenza d'appello e ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo non apparente sulla sufficienza della documentazione, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio, il contraddittorio svolto in primo grado e la condotta processuale dei ricorrenti, i quali non avevano tempestivamente contestato la c.t.u. Né era consentito in cassazione chiedere una rivalutazione del merito e delle risultanze istruttorie. È stato inoltre ribadito che, nei rapporti bancari, anche in presenza di produzione documentale non integrale, il giudice di merito può ricostruire i saldi con ulteriori elementi di prova e con l'ausilio del consulente. Le doglianze introdotte solo con memoria sono state ritenute irrituali e, quindi, inidonee a integrare i motivi di ricorso. La Corte ha quindi respinto l'impugnazione e ha condannato i ricorrenti alle spese, oltre alle sanzioni economiche ex art. 96 c.p.c. e al contributo previsto dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio sulla base della proposta del consigliere relatore.
Richiamato per denunciare una presunta motivazione apparente; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della sentenza impugnata esiste ed è sufficiente.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza; la Corte ritiene che il requisito sia rispettato.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l'obbligo di esibizione documentale; la Corte osserva che nel caso concreto non risulta emessa un'ordinanza ex art. 210 c.p.c., ma solo un'autorizzazione al consulente ad acquisire documenti.
La Corte ribadisce che la violazione dell'onere della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice lo abbia erroneamente attribuito a una parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove.
Richiamato tra le norme asseritamente violate; la Corte non ravvisa una violazione autonoma della norma.
Il giudice di merito può apprezzare discrezionalmente le prove e la condotta processuale delle parti; tale valutazione non è sindacabile in cassazione come riesame del merito.
Il ricorso è ritenuto inammissibile anche perché non si confronta con un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla ricostruzione dei saldi bancari e sulla valutazione probatoria del giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile come vizio di legge solo nei limiti dell'erronea ripartizione dell'onere probatorio.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La Corte richiama il principio per cui è oggi denunciabile solo l'anomalia motivazionale che risulti dal testo della sentenza, non la mera insufficienza della motivazione alla luce delle risultanze processuali.
La memoria può solo illustrare i motivi già proposti, ma non introdurre nuovi motivi di ricorso.
La Corte condanna la parte ricorrente per responsabilità aggravata, in ragione della definizione del giudizio in conformità della proposta.
Ulteriore condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
art. 1.629 l. 27 dicembre 2013, n. 147
È richiamata per affermare che nel periodo 2014-2016 non può operare anatocismo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito o delle risultanze peritali: la cassazione può censurare solo errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti oggi consentiti.
- La motivazione è apparente solo quando manca in modo sostanziale; se il giudice di merito espone le ragioni della decisione richiamando consulenza tecnica, contraddittorio e condotta processuale delle parti, il vizio non sussiste.
- Nel contenzioso bancario, la mancata produzione integrale della documentazione non impedisce necessariamente la ricostruzione del dare-avere: il giudice può utilizzare altri elementi probatori idonei e la consulenza tecnica d'ufficio per determinare i saldi.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile come motivo di ricorso per cassazione solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è deducibile per contestare il modo in cui le prove sono state valutate.
- Le questioni nuove introdotte solo con memoria nel giudizio di cassazione sono inammissibili, perché la memoria serve a illustrare motivi già ritualmente proposti e non a integrarli o sostituirli.
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