Cassazione Civile, Ordinanza n. 30291/2024 del 25/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava una strada confinante tra fondi in Comune di Monzambano, denominata dei Gallinotti. Il proprietario di un immobile agiva per far accertare, in via principale, il diritto di passare a piedi e con veicoli sulla strada assumendone la natura di strada pubblica o comunque di uso pubblico; in subordine, chiedeva l'accertamento dell'usucapione ultraventennale di una servitù di passaggio pedonale e carrabile a favore del proprio fondo e contro il vicino. Il convenuto contestava la domanda, negava la natura pubblica della strada, sosteneva la propria proprietà esclusiva anche per usucapione e proponeva domanda riconvenzionale di negatoria servitutis. In primo grado fu accolta la domanda di servitù per usucapione; in appello, su impugnazione del soccombente e appello incidentale della controparte, la Corte d'appello riformò la decisione e dichiarò il diritto di transito a piedi e con veicoli lungo la strada. In cassazione il proprietario del fondo asservito deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la Corte territoriale avesse qualificato la strada come vicinale di uso pubblico senza spiegare il titolo e senza valorizzare correttamente i dati catastali e comunali; con il secondo motivo denunciava violazione delle norme sulle strade vicinali di uso pubblico e omesso esame di fatti decisivi, affermando che la strada vicinale resta privata e che la sua destinazione a uso pubblico richiede prova di un titolo o dell'usucapione, non desumibile dalla sola classificazione urbanistica o dal collegamento con strada comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la motivazione della sentenza d'appello non era né mancante né apparente: la Corte territoriale aveva spiegato, con riferimento a risultanze catastali, cartografia urbanistica, delibera comunale e caratteristiche materiali della strada, perché la strada dovesse qualificarsi come vicinale ad uso pubblico. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi e, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, si risolveva in una contestazione della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito, non sindacabile in cassazione. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità, a una somma ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore importo per il contributo unificato.
Norme richiamate
La sua violazione è configurabile solo in caso di mancanza o apparenza della motivazione, nel rispetto del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
Consente la censura di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente, non per insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Dopo la riforma, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.
art. 111, comma 6, Cost.
Impone il minimo costituzionale della motivazione, superato solo nei casi di assoluta carenza o incomprensibilità.
Richiamato dal ricorrente in tema di classificazione delle strade, ma la censura è stata ritenuta non pertinente alla ratio decidendi.
Richiamato dal ricorrente in tema di classificazione delle strade, senza incidere sulla decisione di legittimità.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di un titolo per l'uso pubblico della strada; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché di fatto.
La decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3.
Ha regolato la trattazione in camera di consiglio dopo la richiesta di decisione delle parti.
In ragione della decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, la Corte ha applicato i commi 3 e 4, condannando la ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Ha comportato l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di motivazione è deducibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": sono censurabili la mancanza assoluta, la motivazione apparente, la manifesta e irriducibile contraddittorietà o l'incomprensibilità della sentenza, non già l'insufficienza o la mera non condivisibilità dell'argomentazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non consente di riproporre in cassazione una diversa lettura delle risultanze istruttorie o una diversa ricostruzione del fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata: se colpisce un argomento marginale o una ricostruzione fattuale diversa da quella effettivamente posta a base della decisione, è inammissibile.
- Una strada vicinale può essere qualificata come strada di uso pubblico solo quando siano provati, oltre alla natura privata del sedime, il passaggio esercitato da una collettività territoriale, l'idoneità al soddisfacimento di un interesse generale e un titolo idoneo, anche desumibile da convenzione o usucapione; la mera utilizzazione da parte di terzi o il collegamento con una strada comunale non bastano da soli.
- L'iscrizione di una strada negli elenchi o nelle cartografie pubbliche non ha, di regola, efficacia costitutiva del diritto di uso pubblico, ma può avere valore dichiarativo o presuntivo, superabile con prova contraria.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
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