Cassazione Civile, Ordinanza n. 33921/2024 del 22/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
Una società aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione di somme addebitate su un conto corrente, assumendo l'illegittimità di interessi, commissione di massimo scoperto e altri costi per complessivi oltre 252 mila euro. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per carenza di prova, ritenendo tardiva la produzione degli estratti conto effettuata dopo il deposito della seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. La Corte d'appello aveva confermato, affermando che il deposito dei documenti, avvenuto con nota successiva alla memoria nello stesso giorno ma non contestualmente, fosse tardivo e lesivo del diritto di difesa della banca. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e illogica, sostenendo che il deposito dei documenti fosse avvenuto lo stesso giorno della memoria per un'anomalia informatica e che la Corte avesse contraddittoriamente ritenuto non tardivo il deposito ma comunque lesivo del diritto di difesa; 2) violazione degli artt. 116 e 183 c.p.c., oltre all'art. 24 Cost., per avere la Corte d'appello considerato tardiva la produzione documentale nonostante la memoria fosse stata tempestivamente depositata e i documenti fossero stati inviati lo stesso giorno mediante nota separata, in ragione della dimensione della busta telematica; 3) violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per avere ritenuto non provata la domanda, nonostante i fatti costitutivi fossero stati allegati e parte della documentazione fosse in possesso della banca, che infatti aveva potuto difendersi nel merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficiente e comprensibile sotto il minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il deposito documentale successivo alla memoria non è tardivo se effettuato nello stesso giorno di scadenza tramite invii separati resi necessari dal superamento della dimensione massima del messaggio PEC, poiché la normativa di riferimento consente depositi plurimi entro la fine del giorno di scadenza e mira a evitare decadenze incolpevoli. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione per nuovo esame, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente è stata respinta perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta comprensibile e coerente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del vizio di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare violazione di norme processuali e sostanziali nella valutazione della tempestività e della prova.
Richiamato nei motivi di ricorso per censurare la valutazione del materiale probatorio e la tardività del deposito.
art. 183, sesto comma, n. 2
La Corte ha affermato che il potere di deposito documentale non si esaurisce se la produzione avviene nello stesso giorno di scadenza mediante invio successivo reso necessario da limiti tecnici del sistema telematico.
art. 24 Cost.
Richiamato per contestare la lettura del giudice di merito in tema di diritto di difesa; la Corte ha dato rilievo al bilanciamento tra termini processuali e difesa effettiva.
Richiamato nel terzo motivo sulla ripartizione dell'onere della prova, poi assorbito per l'accoglimento del secondo motivo.
art. 196-sexies disp. att. c.p.c.
È stata richiamata come espressione del principio secondo cui, se gli atti superano la dimensione massima consentita, il deposito può avvenire mediante più trasmissioni entro il giorno di scadenza.
art. 35, comma 2, d.lgs. n. 149/2022
La Corte ha precisato che la norma non si applicava ratione temporis al caso, ma ha valorizzato il principio che essa esprime.
art. 51, comma 2, d.l. n. 90/2014
La Corte lo ha indicato come fonte del principio, già vigente, che consente il deposito con più messaggi PEC quando il messaggio eccede la dimensione massima.
art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012
Norma novellata che prevede la tempestività del deposito eseguito entro la fine del giorno di scadenza anche tramite più invii PEC.
Massime di principio
- Quando il deposito telematico di atti o documenti non può essere effettuato in un'unica trasmissione per il superamento della dimensione massima consentita, è ammesso il frazionamento in più invii, purché tutti siano completati entro la fine del giorno di scadenza.
- Il potere processuale di depositare documenti non si considera consumato solo perché la memoria istruttoria è stata inviata prima, se la successiva trasmissione documentale nello stesso giorno è imposta da limiti tecnici del sistema telematico e resta entro il termine assegnato.
- Le norme sul deposito telematico vanno interpretate in modo da prevenire decadenze incolpevoli per cause non imputabili alla parte, evitando che limiti tecnici del sistema si traducano in un pregiudizio al diritto di difesa.
- La violazione del contraddittorio non può essere affermata in modo astratto quando la produzione documentale avvenga nei termini e secondo le modalità consentite dal sistema; occorre verificare concretamente la tempestività del deposito e la riconducibilità del ritardo a impedimenti tecnici.
- La censura di motivazione apparente è infondata se il percorso logico della decisione di merito è comprensibile, coerente e idoneo a far percepire le ragioni della decisione, anche se la conclusione è poi errata in diritto.
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