Cassazione Civile, Sentenza n. 19514/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Licenziamento disciplinare intimato il 30/01/2016 al dipendente per plurimi episodi di falsa attestazione della presenza in servizio emersi in sede di inchiesta penale; questione processuale e sostanziale relativa al rapporto tra il giudicato penale (sentenza di assoluzione) e il procedimento disciplinare, nonché se l'impugnazione dell'originario provvedimento di licenziamento potesse estendersi al successivo provvedimento di conferma adottato dopo la riapertura del procedimento disciplinare ex art. 55-ter D.Lgs. 165/2001.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dal Comune di Sanremo contro la sentenza della Corte d'appello di Genova (n.151/2023) che aveva accolto il reclamo di Maurizio Di Fazio, annullato il licenziamento (originario e quello confermativo) e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con corresponsione della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegra. La Cassazione ha confermato che il giudicato penale di assoluzione, ove definitivo e quando copra integralmente la materialità dei fatti oggetto della contestazione disciplinare, ha efficacia vincolante in sede disciplinare ai sensi dell'art. 653 c.p.p.; ha altresì ritenuto legittima l'estensione della cognizione del giudice del lavoro al provvedimento confermativo adottato dopo la riapertura del procedimento disciplinare (procedimento unitario ai sensi dell'art. 55-ter), e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di cassazione (liquidate in € 4.000,00 per compensi e € 200,00 per esborsi) nonché alla rifusione delle spese al controricorrente.
Norme richiamate
La sentenza penale irrevocabile di assoluzione (es. "perché il fatto non sussiste") acquista efficacia vincolante nel giudizio per responsabilità disciplinare se investe la materialità dei fatti e coincide integralmente con la contestazione disciplinare; non opera però come automatismo assoluto di archiviazione del procedimento disciplinare quando non siano soddisfatti tali requisiti.
D.Lgs. n. 165/2001 (procedimento disciplinare nel pubblico impiego)
art. 55-ter, commi 2 e 4; richiamati anche artt. 55-quater e 55-quinquies
L'art. 55-ter disciplina la riapertura del procedimento disciplinare dopo sentenza penale irrevocabile e stabilisce che il procedimento disciplinare è unitario: la sanzione finale adottata dopo il giudicato penale sostituisce ex tunc la sanzione provvisoria. La riapertura consente all'amministrazione di confermare o modificare la sanzione alla luce dell'esito penale, ma senza effetto automatico di annullamento.
artt. 100 e 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 richiamati nei motivi
Norme processuali indicate nella critica circa l'estensione della cognizione del giudice al provvedimento successivo: la Corte ha ritenuto compatibile l'estensione in virtù del carattere unitario del procedimento disciplinare e ha respinto i profili di vizio denunciati ai sensi dell'art. 360.
Previsione formale relativa all'eventuale contributo unificato aggiuntivo spettante quando la pronuncia ricomprende determinati presupposti; la Corte ha dato atto della possibile applicazione e demandato all'amministrazione giudiziaria la verifica.
Massime di principio
- Il procedimento disciplinare nel pubblico impiego è unitario anche se articolato in due fasi quando è in contestazione un fatto penale: la sanzione definitiva adottata dopo il giudicato penale sostituisce ex tunc la sanzione adottata in via provvisoria.
- La sentenza penale di assoluzione passata in giudicato (art. 653 c.p.p.) vincola il giudice della responsabilità disciplinare solo se investe la materialità delle condotte e i fatti penali coincidono integralmente con la contestazione disciplinare; in assenza di identità materiale o se l'assoluzione riguarda solo la non rilevanza penale, la P.A. può comunque valutare la rilevanza disciplinare.
- L'impugnazione dell'originario provvedimento disciplinare può estendersi al provvedimento successivo di conferma/modifica adottato dopo la riapertura (art. 55-ter), sicché il dipendente non è costretto a proporre una nuova impugnazione per lo stesso procedimento unitario.
- Le affermazioni del giudice penale circa la rilevanza disciplinare (obiter dictum) non vincolano il giudice del lavoro: rileva il dictum che riguarda la fondatezza delle imputazioni penali, ma le valutazioni sulla sfera disciplinare restano autonome nei limiti della non contraddizione con la materialità accertata in sede penale.
- Se si verifica un caso analogo, occorre verificare (1) se la sentenza penale è definitiva; (2) se la formula di assoluzione investe la materialità delle condotte; (3) se gli episodi giudicati in sede penale coincidono integralmente con quelli contestati disciplinarmente; soltanto se tutte e tre le condizioni sono positive la disciplina di art. 653 c.p.p. impone conformità.
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