Cassazione Civile, Sentenza n. 19354/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il mancato riconoscimento pieno della reintegra nel rapporto di lavoro e la qualificazione del loro rapporto come subordinato a tempo indeterminato con l'utilizzatrice Quattroesse s.r.l., sostenendo che i contratti di somministrazione a termine erano fittizi. La Corte d'appello aveva riconosciuto la subordinazione ma aveva limitato la tutela alla sola indennità (art. 32, comma 5, legge 183/2010) ritenendo impossibile la reintegrazione per l'intervenuto fallimento della datrice; i lavoratori hanno quindi proposto ricorso per cassazione per ottenere la tutela ripristinatoria anche nei confronti della cessionaria Blickert s.r.l.; la cessionaria ha proposto ricorso incidentale per confermare la limitazione della responsabilità e per eccepire decadenze e la mancata applicabilità di art. 2112 c.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dei lavoratori e ha rigettato il ricorso incidentale della cessionaria. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia errato nel limitare la tutela alla sola indennità, poiché il fallimento non esclude l'interesse del lavoratore alla reintegra e, in caso di cessione dell'azienda, l'obbligo di cui all'art. 2112 c.c. può trovare applicazione nei confronti della cessionaria. La Corte ha escluso che l'atto di cessione potesse derogare unilateralmente all'art. 2112 senza le procedure sindacali e le condizioni previste dalla legge concorsuale; ha inoltre ritenuto regolare la notifica del ricorso ai soci della cedente. Per questi motivi ha cassato la sentenza impugnata nella parte accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo, regolazione delle spese e quant'altro necessario, con specifica indicazione sul raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale ove spettante.
Norme richiamate
d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276 (art. 20, art. 21, art. 27)
la causale "punte di intensa attività derivanti dalla acquisizione di commesse che prevedono inserimento in reparto produttivo"
La causale "picchi/punte di intensa attività" è sufficientemente specifica se permette di individuare la ragione organizzativa; il controllo giudiziale è limitato a verificare l'effettività delle ragioni che giustificano la somministrazione, senza sindacare le scelte tecniche o l'entità quantitativa dei picchi
legge 12 novembre 2010, n. 183 (art. 32, comma 5 e comma 4)
L'indennità prevista dall'art. 32, comma 5, è applicabile alle ipotesi di conversione da tempo determinato a indeterminato (anche per somministrazione) e costituisce una tutela alternativa; tuttavia il fallimento non elimina automaticamente la possibilità di reintegrare il lavoratore se sussistono condizioni per la successione d'azienda
codice civile (art. 2112)
Il trasferimento d'azienda comporta la successione nei rapporti di lavoro; la cessionaria può essere tenuta alla reintegrazione e agli obblighi derivanti dal rapporto preesistente, salvo che sia stata raggiunta una specifica e validamente negoziata deroga nelle procedure concorsuali
legge fallimentare (art. 105, art. 72)
Gli accordi e gli atti negoziali nell'ambito di procedure concorsuali possono prevedere deroghe al regime ordinario di successione (art. 2112) solo se rispettano le procedure di consultazione sindacale e le previsioni normative; il curatore, con la dichiarazione di volersi sciogliere dal rapporto (art.72), determina effetti particolari sui crediti di lavoro
legge 23 dicembre 1990, n. 428 (art. 47, comma 5)
In procedure concorsuali esistono norme che consentono, tramite accordi sindacali, deroghe al trasferimento automatico dell'occupazione, ma ciò richiede l'osservanza delle procedure e non può essere usato per eludere la tutela dei lavoratori senza la previsione e il rispetto delle condizioni normative
codice di procedura civile (art. 111)
Il successore a titolo particolare nel diritto controverso (cessionaria) può intervenire o essere chiamato in ogni grado del processo; la chiamata non soggiace alle forme e ai termini ordinarî e non lede il diritto di difesa del successore
codice civile (art. 2119 e art. 2118)
Il fallimento non determina automaticamente la cessazione del rapporto: il lavoratore conserva diritti che possono tradursi in ammissione al passivo fallimentare per le somme dovute in relazione alla reintegrazione o ad altre indennità
Corte di giustizia UE, causa C-561/07
Gli accordi sindacali nell'ambito di procedure di insolvenza non possono disporre della tutela dei lavoratori preesistenti in modo incompatibile con la direttiva europea; ciò limita la possibilità di deroghe all'art. 2112 senza garanzie
legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 1, comma 13)
Fornisce l'interpretazione autentica sulle modalità di applicazione dell'art. 32, confermando che l'indennità trova applicazione nelle conversioni di contratti a termine
Massime di principio
- Quando un lavoratore in somministrazione dimostra che, di fatto, il rapporto era con l'utilizzatrice (utilizzo continuativo e duraturo), il giudice può qualificare il rapporto come subordinato con l'utilizzatrice stessa.
- La causale "picchi/punte di intensa attività" è valida se sufficientemente specificata: il giudice verifica l'effettività della ragione, non compiendo un sindacato sulle scelte tecniche o sul mero conteggio quantitativo dei picchi.
- Il fallimento del datore non estingue l'interesse del lavoratore alla reintegra; la reintegrazione può essere ancora rilevante ove l'azienda prosegua l'attività o sia ceduta.
- In caso di cessione d'azienda, l'art. 2112 c.c. può comportare la successione dei rapporti di lavoro verso la cessionaria; deroghe a tale regime sono ammesse solo se previste e attuate secondo le procedure concorsuali e di consultazione sindacale previste dalla legge.
- La cessionaria come successore a titolo particolare può essere chiamata o intervenire in ogni fase processuale e può essere tenuta alle conseguenze di decisioni che ripristinino rapporti di lavoro preesistenti.
- Onere probatorio: spetta all'utilizzatore/successore dimostrare la specificità e l'effettività delle ragioni che giustificano il ricorso alla somministrazione a termine o a soluzioni derogatorie all'art. 2112.
- Le clausole contrattuali nell'atto di cessione che dichiarino l'inesistenza di rapporti di lavoro preesistenti non sono di per sé idonee a escludere i diritti dei lavoratori se mancano le procedure e le condizioni di legge che consentono deroghe.
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