Cassazione Civile, Sentenza n. 19762/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la sentenza della Corte d'appello che, nel riformare il primo grado, aveva rigettato la domanda volta ad accertare il requisito contributivo utile per l'accesso alla pensione di anzianità. In particolare si contestava l'attribuzione retroattiva del periodo pre-1997 al gruppo B previsto dal d.lgs. n.182/1997 (e quindi l'applicazione dei relativi criteri di annualità), e si deduceva la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n.182/97 nonche dei d.m. 10.11.1997 e 15.3.2005 per avere la Corte territoriale omesso di rapportare il requisito della prevalenza contributiva considerando l'intera storia contributiva del lavoratore
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per i conseguenti accertamenti. Il principio applicato è che i periodi anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 non vanno inseriti in alcun gruppo di cui all'art.2 co.1 del d.lgs. n.182/97 e devono essere valutati secondo la normativa vigente tempo per tempo (es. DPR 1420/71 e d.lgs. 503/92). Il giudizio di prevalenza della maggiore anzianità contributiva opera a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97: va dunque confrontata l'anzianità maturata sotto il d.m. 10.11.1997 (gruppo B) e quella maturata sotto il d.m. 15.3.2005 (gruppo A). Una volta individuato il gruppo prevalente, la contribuzione versata nel gruppo non prevalente va riproporzionata secondo l'art.2 co.3 del d.lgs. 182/97 (uso del coefficiente 2,16667 nel caso di rapporto tra 260 e 120 giornate). La somma della quota antecedente al 1997 (calcolata con le regole vigenti allora) e della quota ricalcolata dal 1997 in poi determinerà se il requisito dei 35 anni è raggiunto.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 maggio 1997, n.182
art.2, co.4: Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'eta pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria nella quale hanno acquisito maggiore anzianita contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.
La Corte ha interpretato l'art.2 come applicabile ex nunc, ossia il giudizio di prevalenza tra gruppi opera a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97; i periodi anteriori non devono essere retrodatati nei nuovi gruppi ma valutati secondo la normativa vigente tempo per tempo
Decreto Ministeriale 10 novembre 1997
Attribuiva inizialmente gli addetti alla produzione al gruppo B; la Corte ha ritenuto che i contributi maturati sotto la vigenza di tale d.m. siano confrontati con quelli maturati sotto il successivo d.m. 15.3.2005 per determinare la prevalenza a partire dal 1997
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005
Ricoloca gli addetti alla produzione nel gruppo A; la Corte stabilisce che dal 1997 in poi si confrontino i periodi sotto i due d.m. per stabilire quale gruppo ha la maggiore anzianita contributiva e applicare la riproporzionatura prevista dall'art.2 co.3
Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708
art.3 (elencazione delle categorie di lavoratori dello spettacolo)
La classificazione originaria in categorie rimane rilevante per il periodo anteriore al 1997; il d.lgs. 182/97 non dispone la retroazione delle nuove regole ai periodi pregressi
D.P.R. n.1420/1971
art.6 (introduce differenze tra categorie e regole per integrazione annualita in giornate, es. 60 giornate per alcune categorie)
Per il periodo precedente al d.lgs. 182/97 va applicata la disciplina previgente, per esempio il criterio di 60 giornate per annualità previsto per alcune categorie
Decreto Legislativo n.503/1992
art.6 (fissa 120 contributi giornalieri per alcune categorie ai fini dell'annualita)
La successiva modifica del parametro da 60 a 120 giornate per annualita va applicata ai periodi pertinenti secondo la normativa tempo per tempo prima del 1997
Massime di principio
- I periodi di lavoro antecedenti all'entrata in vigore di una nuova classificazione normativa (qui d.lgs. n.182/97) devono essere calcolati secondo le regole vigenti all'epoca e non possono essere automaticamente ricondotti alle nuove categorie o gruppi con efficacia retroattiva
- Il criterio di prevalenza della maggiore anzianita contributiva previsto dall'art.2 co.4 del d.lgs. n.182/97 opera a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. stesso; la comparazione tra gruppi va effettuata solo sui periodi successivi a tale data
- Per i periodi successivi all'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97, occorre determinare quale gruppo (es. A o B) presenta la maggiore anzianita contributiva e riproporzionare i contributi del gruppo non prevalente secondo il criterio previsto dalla norma (rapporto fra giornate richieste per annualita)
- Il calcolo dell'anzianita contributiva deve essere fatto in giornate, convertendo le giornate in annualita secondo i parametri in vigore per ciascun arco temporale (es. 60, 120, 260 giornate), e poi sommando le quote calcolate nei diversi periodi per verificare il raggiungimento dei requisiti pensionistici
- L'amministrazione previdenziale e le corti non possono applicare ex tunc una nuova disciplina a periodi pregressi se la normativa non prevede espressamente la retroattivita
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 17 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 19765/2024 del 17/07/2024
- Sentenza lavoro · 17 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 19772/2024 del 17/07/2024
- Sentenza lavoro · 16 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 19514/2024 del 16/07/2024
- Sentenza lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 19348/2024 del 15/07/2024
- Sentenza lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 19354/2024 del 15/07/2024
- Sentenza lavoro · 15 lug 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 19391/2024 del 15/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →