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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19772/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Disputa sul calcolo dell'anzianità contributiva (espressa in giornate) ai fini del diritto alla pensione di anzianità per lavoratori dello spettacolo. In particolare la questione era se i periodi assicurativi anteriori al d.lgs. n.182/97 dovessero essere ricondotti ex tunc ai gruppi (A o B) previsti dal d.lgs. n.182/97 e se, una volta individuato il gruppo prevalente, l'annualità contributiva dovesse essere calcolata applicando retroattivamente il numero di giornate (es. 120 per il gruppo A) a tutto il periodo assicurativo. L'INPS contestava la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto l'intera contribuzione del ricorrente in base a 120 giornate annue (gruppo A), sostenendo invece che occorresse tener conto di periodi in cui il lavoratore risultava inquadrato nel gruppo B (260 giornate) e dei precedenti regimi (60 o 120 giornate a seconda delle epoche), con conseguente necessità di riproporzionare le giornate e del computo per singoli periodi temporali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Roma per il ricalcolo dell'anzianità contributiva alla luce dei principi enunciati. La Corte ha stabilito che: (i) la classificazione in gruppi prevista dal d.lgs. n.182/97 opera ex nunc (a far data dall'entrata in vigore del decreto) e non retroattivamente; (ii) i periodi anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 vanno valutati secondo la normativa previgente, tempo per tempo; (iii) per il periodo successivo al d.lgs. n.182/97 va determinato quale dei gruppi (A o B) abbia dato maggiore anzianità contributiva e, una volta individuato il gruppo prevalente, la contribuzione maturata nell'altro gruppo deve essere riproporzionata secondo l'art.2, co.3 del d.lgs. n.182/97 (rapporto tra requisiti di annualità: es. 260/120 = 2,16667); (iv) sommata la contribuzione pre-1997 calcolata secondo le regole allora vigenti e la contribuzione post-1997 così rettificata, la Corte d'appello dovrà verificare se il totale sia sufficiente per il diritto alla pensione. La decisione finale sulla concessione del trattamento è rimessa alla Corte d'appello in diversa composizione.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.182/97 - art.2, commi 1,3,4

    «Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, tra quelle indicate all’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.708, ... nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1.»; e per il comma 3: «Per la determinazione del numero complessivo di giornate accreditate, per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, nel caso di passaggio fra i diversi gruppi, quelle relative al gruppo di provenienza sono riproporzionate in base al rapporto esistente tra i rispettivi requisiti di annualità di contribuzione previsti per il diritto alle prestazioni.»

    La Corte interpreta il comma 4 nel senso che il criterio di 'maggiore anzianità contributiva' opera a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 (ex nunc). Il comma 3 detta il metodo di riproporzionamento delle giornate in caso di passaggio tra gruppi (coefficiente dato dal rapporto tra le giornate annue previste dai gruppi).

  • d.lgs. n.182/97 - art.3, co.1

    Richiamato dalla Corte per affermare che la nuova classificazione in gruppi non abroga retroattivamente la disciplina previgente; la normativa sul sistema pensionistico retributivo e il calcolo dell'anzianità vigente prima del 1997 rimane applicabile ai periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto.

  • Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n.708/1947 - art.3

    Norma originaria che individuava le categorie dei lavoratori dello spettacolo; la classificazione storica in categorie è il riferimento per il calcolo dell'anzianità nei periodi anteriori al 1997.

  • d.P.R. n.1420/71

    Intervenne nella ripartizione delle categorie (nn.1-14 vs 15 in poi) e nelle regole di computo delle annualità contributive per epoche successive; utilizzato come riferimento storico per la progressiva diversa configurazione del calcolo contributivo.

  • d.lgs. n.503/92 - art.6

    Ha modificato il requisito di giornate per l'annualità per alcune categorie (es. introducendo il parametro di 120 giornate per certe categorie), rilevante per il calcolo dell'anzianità nei periodi ante-1997.

  • legge n.218/1952 - art.2

    Richiamata nella ricostruzione storica normativa in relazione ai requisiti temporali (anni) per la pensione di vecchiaia che influivano sui calcoli delle giornate annue nelle diverse epoche.

Massime di principio

  • La classificazione in gruppi prevista dal d.lgs. n.182/97 si applica a partire dalla sua entrata in vigore (ex nunc): i periodi anteriori devono essere calcolati secondo la normativa vigente in ciascun periodo storico.
  • Per il periodo post-entrata in vigore del d.lgs. n.182/97 occorre determinare quale gruppo (A o B) ha prodotto la maggiore anzianità contributiva; quello sarà il gruppo "prevalente" ai fini del calcolo complessivo.
  • Le giornate maturate nel gruppo non prevalente devono essere riproporzionate secondo il rapporto tra i requisiti di annualità (es. coefficiente 260/120 = 2,16667) previsto dall'art.2, co.3 del d.lgs. n.182/97.
  • Il calcolo deve essere fatto per tranches temporali: (i) sommare l'anzianità determinata secondo le regole previgenti per il periodo ante-1997; (ii) calcolare e, se necessario, riproporzionare la contribuzione per il periodo post-1997; (iii) sommare i risultati e verificare il raggiungimento del requisito per la pensione alla data di domanda.
  • Qualora vi siano passaggi di categoria o di gruppo nel corso della carriera, non è corretto applicare automaticamente il criterio del gruppo prevalente a tutta la carriera senza riproporzionamenti e senza tener conto della normativa applicabile nei singoli periodi.
  • In caso di contestazione, l'amministrazione o il giudice devono documentare il calcolo periodo per periodo (annualità e coefficiente di riproporzionamento) e motivare la scelta del gruppo prevalente; mancate verifiche puntuali possono essere motivo di cassazione e rinvio.

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