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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19391/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento di un superiore inquadramento contrattuale (3^ area professionale III livello retributivo del CCNL vigente dall'8/3/2010) e l'autorizzazione a svolgere attività libero-professionale di commercialista. In primo grado e in appello le domande furono rigettate: l'inquadramento era ritenuto conforme alle mansioni effettivamente svolte (settore crediti) e la banca aveva legittimamente negato l'autorizzazione per rischio di conflitto di interessi e per l'assenza di indicazioni concrete circa l'attività professionale esterna. Con ricorso per cassazione il lavoratore denunciava violazione/erronea applicazione degli artt. 2104, 2105, 2106 c.c. e norme del CCNL e del Codice etico, sostenendo che il diniego impediva illegittimamente l'esercizio della libera professione debitamente regolata dall'iscrizione all'Ordine.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valorizzato le risultanze di merito e applicato i principi di diritto: il divieto contrattuale di prestare opera a terzi senza preventiva autorizzazione e il dovere di fedeltà (art. 2105 c.c. insieme a principi di correttezza e buona fede) legittimano il diniego quando l'attività esterna è aspecifica e non adeguatamente circoscritta dal lavoratore, perché sussiste il fondato rischio di conflitto di interessi. La Corte ha altresì confermato la correttezza dell'inquadramento attribuito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile/infondato nei limiti indicati e il lavoratore condannato alle spese, liquidate in euro 5.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi più IVA e maggiorazioni.

Norme richiamate

  • art. 2104 c.c.

    Norma sul dovere di diligenza del lavoratore; richiamata quale profilo generale del comportamento lavorativo ma la sua applicazione concreta è rimessa all'accertamento di fatto del giudice del merito.

  • art. 2105 c.c.

    Dovere di fedeltà: interpretato in senso ampio, estendendosi a comportamenti idonei a creare conflitto con gli interessi dell'impresa e a ledere il vincolo fiduciario, giustificando il controllo e il possibile diniego di attività esterne.

  • art. 2106 c.c.

    Collegato alle sanzioni disciplinari; utilizzato per inquadrare le conseguenze disciplinari di comportamenti in violazione dei doveri di diligenza e fedeltà.

  • CCNL per i Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (31/03/2015 e 19/01/2012) - art. 38, settimo comma, lett. a)

    “Al personale è vietato in particolare di: a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell’impresa, o svolgere attività comunque contraria agli interessi dell’impresa stessa o incompatibile con i doveri di ufficio”.

    Il CCNL vieta prestazioni a terzi senza preventiva autorizzazione e autorizza il datore a valutare l'incompatibilità per proteggere gli interessi aziendali; ciò legittima il diniego se manca una precisa delimitazione dell'attività esterna.

  • CCNL 8/12/2007 - art. 34, settimo comma, lett. a)

    “Al personale è vietato in particolare di: a) prestare a terzi la propria opera, salvo preventiva autorizzazione dell’impresa”.

    Prevede analogo divieto di prestazione a terzi senza autorizzazione, riaffermando la potestà datoriale di controllo sulle attività esterne.

  • Codice Etico aziendale (art. 24 quarto comma; poi art. 25 nel Codice 2016)

    “il personale è tenuto all’obbligo di fedeltà nei confronti della società non potendo assumere occupazione alle dipendenze di terzi, ovvero collaborazioni non preventivamente autorizzate”.

    Il codice etico impone l'obbligo di preventiva autorizzazione per collaborazioni esterne; è strumento aziendale che integra il potere di controllo del datore.

Massime di principio

  • Il datore di lavoro del settore bancario può legittimamente negare l'autorizzazione a prestazioni professionali esterne quando l'attività richiesta è aspecifica e non sufficientemente delimitata dal dipendente, perché sussiste un ragionevole rischio di conflitto di interessi con le attività aziendali.
  • È responsabilità del lavoratore fornire indicazioni concrete e impegni specifici su natura, ambito e limiti dell'attività esterna al fine di ottenere l'autorizzazione preventiva; la mancanza di tali elementi rafforza il potere datoriale di diniego.
  • Occorre distinguere tra l'autorizzazione preventiva (valutazione ex ante del rischio di incompatibilità) e l'accertamento disciplinare ex post: il giudice del merito ha ampia discrezionalità valutativa sulla legittimità del diniego, e le sue valutazioni di fatto sono difficilmente rivedibili in cassazione se adeguatamente motivate.
  • Il dovere di fedeltà (art. 2105 c.c.), insieme alle clausole del CCNL e al codice etico aziendale, costituisce base normativa solida per limitare l'esercizio di attività libero-professionali se queste possono ledere gli interessi dell'impresa.
  • In caso di contenzioso, le censure in cassazione che riguardano valutazioni di fatto e di merito sono ammissibili solo nei limiti del vizio di motivazione e delle specifiche ipotesi previste dall'art. 360 c.p.c.; pertanto è cruciale che i giudici di merito motivino dettagliatamente le ragioni del diniego.

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