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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19348/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La lavoratrice impugnava la decisione di merito che aveva escluso il suo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato della cooperativa. La questione centrale riguardava l'interpretazione dell'art. 5, commi 4-quater e 4-sexies del d.lgs. 368/2001: se il diritto di precedenza, per chi abbia prestato attività con contratti a termine per un periodo superiore a sei mesi, possa essere esercitato anche in costanza del rapporto a termine (ossia prima della cessazione), nonché i termini per la manifestazione della volontà e per l'estinzione del diritto. La Corte d'appello aveva ritenuto la lavoratrice decaduta per tardiva manifestazione rispetto alla cessazione del primo contratto e, per il periodo successivo, aveva ritenuto carente la prova delle assunzioni a tempo indeterminato da parte della cooperativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Venezia e ha rinviato la causa alla stessa Corte in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto errata la motivazione della Corte territoriale, perché contraddittoria e illogica, e ha interpretato le norme di cui all'art. 5 d.lgs. 368/2001 nel senso che il requisito sostanziale (prestazione superiore a sei mesi) abilita il lavoratore ad esercitare il diritto di precedenza; le disposizioni procedimentali del comma 4-sexies pongono un dies ad quem per la manifestazione della volontà ed un termine di estinzione, ma non fissano un dies a quo che impedisca l'esercizio anche durante la vigenza del rapporto. Pertanto il lavoratore che abbia maturato il requisito può manifestare la volontà anche nel corso del rapporto a termine e, una volta manifestata, il diritto di precedenza vale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi dalla manifestazione. Il motivo relativo alla mancata acquisizione d'ufficio di informazioni (art. 210 c.p.c.) è stato assorbito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 368/2001, art. 5, comma 4-quater

    Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine

    La Corte ha ritenuto che il comma 4-quater definisca il requisito sostanziale (prestazione superiore a sei mesi) per il diritto di precedenza, ma non stabilisca un dies a quo che impedisca l'esercizio del diritto durante la vigenza del rapporto a termine

  • d.lgs. 368/2001, art. 5, comma 4-sexies

    Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

    Il comma 4-sexies stabilisce condizioni e termini procedimentali (dies ad quem per la manifestazione e termine di estinzione), ma non esclude che la manifestazione possa avvenire anche prima della cessazione; la Corte ha quindi ritenuto che, in assenza di un dies a quo, il lavoratore possa manifestare anche durante la vigenza del rapporto e che l'efficacia del diritto per le assunzioni decorra dal momento della manifestazione (con durata operativa di 12 mesi per le assunzioni del datore)

  • d.lgs. 81/2015, art. 24

    Citato in relazione al diritto di precedenza richiamato nel ricorso; nessuna interpretazione applicativa particolare resa nella decisione di legittimità

  • cod. civ., art. 2697

    Norma sull'onere della prova richiamata dalla ricorrente: la Cassazione non ha ritenuto necessario decidere nel merito su questo punto, avendo accolto il ricorso per vizi di motivazione

  • cod. proc. civ., art. 210

    Previsione dei poteri istruttori del giudice e della possibile acquisizione di informazioni dagli uffici competenti; la ricorrente aveva chiesto acquisizioni d'ufficio (es. L.U.L.); la Cassazione ha ritenuto il punto assorbito ma riconosciuto che, ove necessario, il giudice di merito può utilizzare tali poteri istruttori

  • cod. proc. civ., art. 132

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione: la sentenza impugnata è stata ritenuta affetta da contraddittorietà e illogicità della motivazione, con conseguente nullità ai sensi delle norme sul corretto svolgimento del giudizio

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato per il principio del 'minimo costituzionale' della motivazione; la violazione del principio (motivazione illogica/contraddittoria) integra vizio decisorio rilevante per cassazione

  • cod. proc. civ., art. 360, primo comma, n. 5

    Norma di legittimità invocata per vizio di motivazione (ragionamento illogico o incongruo) come causa di cassazione

  • cod. proc. civ., art. 380-bis, comma 1

    Norma procedurale richiamata per le comunicazioni e memorie depositate dal Pubblico Ministero (conclusioni) e dalle parti; presente nel fascicolo ma senza incidenza diretta sulla pronuncia di principio

Massime di principio

  • Il diritto di precedenza previsto dall'art. 5 d.lgs. 368/2001 matura quando il lavoratore ha prestato attività con contratti a termine per un periodo complessivo superiore a sei mesi: questo è il requisito sostanziale.
  • La normativa procedimentale (art. 5 comma 4-sexies) pone termini per la manifestazione della volontà e per l'estinzione del diritto, ma non impedisce che la manifestazione avvenga prima della cessazione del rapporto; pertanto il lavoratore può manifestare l'intenzione di avvalersi del diritto anche in costanza del rapporto a termine.
  • Se il lavoratore manifesta validamente il diritto di precedenza, il periodo di efficacia per le assunzioni del datore decorre dal momento della manifestazione e dura dodici mesi: il datore deve valutare il lavoratore per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate in tale arco temporale.
  • La manifestazione di volontà non richiede formule sacramentali: è sufficiente una comunicazione chiara al datore che esprima la volontà di avvalersi del diritto di precedenza.
  • In caso di contestazioni su assunzioni operate dal datore, grava sul lavoratore l'onere di fornire elementi di prova delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo rilevante, ma il giudice di merito può e deve utilizzare i poteri istruttori (es. acquisizione L.U.L., richieste agli uffici competenti) per chiarire i fatti rilevanti.
  • Sentenze di merito con motivazione contraddittoria o illogica possono essere cassate per vizio di motivazione: è essenziale che il giudice spieghi in modo coerente i presupposti e le implicazioni applicative della norma invocata.

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