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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 19765/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il ricalcolo in aumento della quota B della pensione (anzianità contributiva maturata dal 1.1.1993) contestando l'indicazione del gruppo (A o B) cui ascrivere la sua carriera ai fini della determinazione della retribuzione giornaliera pensionabile. La controversia nasceva dalla variazione dei raggruppamenti: il D.M. 10.11.1997 aveva ricondotto gli addetti alla produzione nel gruppo B (con annualità contributiva pari a 260 giornate), mentre il D.M. 15.3.2005 li aveva inseriti nel gruppo A (con annualità contributiva pari a 120 giornate). Il giudizio verteva su quale periodo rilevare per il criterio della "prevalenza" (maggiore anzianità contributiva) e se attribuire retroattivamente al gruppo B la contribuzione antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. 182/1997.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per i necessari accertamenti. Ha stabilito il principio secondo cui i periodi antecedenti l'entrata in vigore del d.lgs. n.182/1997 non devono essere retroattivamente inseriti in alcuno dei gruppi dell'art.2 d.lgs. 182/1997 ai fini del giudizio di maggiore anzianità contributiva. Il giudizio di prevalenza basato sulla maggiore anzianità contributiva opera solo a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 182/1997: da quella data si confronteranno le anzianità maturate sotto la vigenza del d.m. 10.11.1997 (gruppo B) e quelle maturate sotto la vigenza del d.m. 15.3.2005 (gruppo A), calcolando le giornate effettive rispetto alle annualità contributive previste (260 vs 120). Sulla base del gruppo prevalente si determinerà la modalità di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile (media delle migliori 1900 retribuzioni se prevale il gruppo A; media delle ultime 2600 retribuzioni se prevale il gruppo B).

Norme richiamate

  • d.lgs. 16/7/1947 n.708 (art.3) e sue modificazioni

    Individua le categorie dei lavoratori dello spettacolo (elencando le categorie rilevanti a fini di inquadramento) e costituisce il riferimento storico per la ricostruzione delle categorie prima dell'introduzione dei "gruppi" nel 1997.

  • d.P.R. 1420/1971 (art.6)

    Storicamente ha distinto le categorie e stabilito diversi requisiti contributivi per le categorie 1-14 rispetto alle altre, rilevante per comprendere l'evoluzione del criterio delle giornate necessarie per l'annualità contributiva.

  • legge n.218/1952 (art.34, co.3)

    Rilevata come fonte storica che fissava requisiti contributivi differenziati per categorie, utile per il confronto con i successivi decreti che hanno modificato l'annualità contributiva.

  • d.lgs. 30/12/1992 n.503 (art.6 e art.13 lett. b))

    Ha previsto, prima del 1997, la disciplina sulla quota B e il criterio delle annualità contributive (art.6: 120 contributi giornalieri per alcune categorie) nonché l'istituto della quota B (art.13 lett. b) relativo al periodo dal 1.1.1993).

  • d.lgs. 26/6/1997 n.182 (art.2 co.1, art.2 co.4, art.3 co.1, commi 3 e 4 dell'art.3)

    «Ai fini del diritto alle prestazioni e dell'individuazione dell'età pensionabile, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria... nella quale hanno acquisito maggiore anzianità contributiva. Il medesimo criterio si applica anche ai fini della ripartizione di cui al comma 1».

    Introduce la classificazione in "gruppi" (A, B, etc.) e il criterio della "maggiore anzianità contributiva" (art.2 co.4) per determinare a quale gruppo ascrivere l'assicurato. La Corte interpreta la norma nel senso che il giudizio di prevalenza opera solo a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 182/1997; inoltre l'art.3 co.1 salva la normativa previgente per il periodo anterior e al 1997, impedendo la retroattiva riconduzione dei periodi pre-1997 ai nuovi gruppi.

  • D.M. 10/11/1997

    Ha individuato la composizione dei gruppi in attuazione del d.lgs. 182/1997, inserendo gli addetti alla produzione nel gruppo B; la sua vigenza è il punto di riferimento per conteggiare l'anzianità sotto il regime del gruppo B (annualità contributiva 260 giornate).

  • D.M. 15/3/2005

    Ha riorganizzato i raggruppamenti ministeriali spostando gli addetti alla produzione nel gruppo A; la sua vigenza è il punto di riferimento per conteggiare l'anzianità sotto il regime del gruppo A (annualità contributiva 120 giornate).

Massime di principio

  • Se il rapporto assicurativo è iniziato prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 182/1997 e prosegue dopo, i periodi anteriori al 1997 non devono essere retroattivamente attribuiti ai gruppi introdotti dal 1997 per il calcolo della "prevalenza" contributiva.
  • Il giudizio di prevalenza (maggiore anzianità contributiva) va effettuato solo a partire dall'entrata in vigore del d.lgs. 182/1997 e confronta le anzianità maturate nei diversi regimi successivi (es. sotto il D.M. 10.11.1997 vs sotto il D.M. 15.3.2005), ciascuno con la propria annualità contributiva di riferimento.
  • Per calcolare l'anzianità contributiva prevalente si deve rapportare il numero di giornate effettivamente versate al numero di giornate richieste per integrare un'annualità nel periodo di riferimento (es. 260 per il gruppo B, 120 per il gruppo A); il risultato determina quale regime (A o B) è prevalente.
  • La prevalenza del gruppo determina la regola di calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile: se prevale il gruppo A si applica la media delle migliori 1900 retribuzioni; se prevale il gruppo B si applica la media delle ultime 2600 retribuzioni.
  • In casi simili il giudice di merito deve compiere i conteggi temporali e contributivi distinti per ciascun periodo regolato da norme diverse e decidere sulla base del confronto oggettivo; decisioni che ignorano la non retroattività della riconduzione al gruppo rischiano la cassazione.
  • In fase istruttoria è importante produrre documentazione puntuale (movimenti contributivi, certificazioni di giornate retributive) per consentire il calcolo corretto delle anzianità nei periodi rilevanti.

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