Cassazione Civile, Ordinanza n. 19452/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Non sono state liquidate spese perché la Provincia non si è costituita. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a una sanzione amministrativa. Dal testo emerge che la controversia riguardava cartelloni pubblicitari ritenuti abusivi. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 23, comma 13-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, ma la censura è stata qualificata come inammissibile perché mirava a ottenere una diversa valutazione di fatto rispetto all'accertamento di abusività già compiuto dal giudice di merito. Con il secondo motivo ha invocato la violazione del medesimo art. 23, comma 13-bis, e dell'art. 21-septies l. n. 241 del 1990, sostenendo la carenza di potere della Provincia nella procedura sanzionatoria, che sarebbe spettata all'ente proprietario della strada; anche tale motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché la ricorrente non ha fornito elementi a sostegno e, peraltro, risulta che si era rivolta proprio alla Provincia per la regolarizzazione dei cartelloni. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 198 cod. strada e dell'art. 8 l. n. 689 del 1981, lamentando l'applicazione di più sanzioni in violazione del cumulo giuridico; la censura è stata reputata manifestamente infondata perché, in tema di sanzioni amministrative, quando vi siano più condotte che realizzano inequivocabilmente la medesima violazione, ciascuna infrazione successiva alla prima può essere autonomamente sanzionata, mentre l'art. 198 cod. strada riguarda l'ipotesi diversa di più violazioni commesse con una sola azione od omissione.
Norme richiamate
art. 23, comma 13-bis, d.lgs. n. 285 del 1992
richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della sanzione; la Corte non entra nel merito della norma perché le censure sono inammissibili o infondate in fatto.
art. 21-septies l. n. 241 del 1990
invocato per sostenere la carenza di potere dell'amministrazione; la doglianza è stata giudicata generica e non sorretta da elementi specifici.
la Corte chiarisce che riguarda l'ipotesi di più violazioni commesse con una sola azione od omissione e non esclude la sanzionabilità autonoma di condotte successive e distinte.
richiamato per la tesi del cumulo giuridico; la Corte lo ritiene non ostativo all'autonoma sanzione di più condotte realizzatrici della medesima violazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
richiamato nel procedimento camerale per la definizione del ricorso manifestamente inammissibile o infondato.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, una censura è inammissibile quando, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti già accertati dal giudice di appello.
- È inammissibile per genericità il motivo che deduca il difetto di potere dell'amministrazione senza indicare elementi specifici idonei a sostenere la censura.
- In tema di sanzioni amministrative, se sono poste in essere più condotte distinte e inequivocabili che realizzano la medesima violazione, ciascuna infrazione successiva alla prima può essere autonomamente sanzionata.
- L'art. 198 cod. strada opera nell'ipotesi diversa di più violazioni commesse con una sola azione od omissione e non impedisce l'applicazione di sanzioni separate per condotte successive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19341/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19342/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19343/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19344/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19345/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2022 del 16/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →