Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20530/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2006 e 2007, emessi da un comune su aree edificabili di proprietà della società contribuente sulla base di una perizia di stima del valore dei terreni. Dopo un primo esito favorevole alla contribuente in primo grado e una riforma in appello, la causa è tornata al giudice di rinvio in seguito a precedente cassazione. La società ha poi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: (1) violazione dell’art. 384, comma 2, c.p.c., assumendo che il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto ai principi vincolanti indicati dalla Cassazione sulla rilevanza della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, dell’indice territoriale e della servitù di elettrodotto ai fini della riduzione del valore imponibile; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che l’onere di provare l’incidenza della servitù di elettrodotto sul valore delle aree gravasse sul comune e non sulla contribuente; (3) violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992, perché il valore delle aree avrebbe dovuto escludere o comunque ridurre il peso delle porzioni non edificabili o da cedere gratuitamente all’ente, senza equipararle alle aree pienamente edificabili; (4) violazione dell’art. 7 l. 212/2000, perché gli avvisi non avrebbero dovuto limitarsi a richiamare la relazione tecnica e i dati essenziali, ma avrebbero dovuto allegare anche le precedenti stime richiamate, per consentire piena comprensione dei criteri comparativi e tutela del diritto di difesa. Il comune ha resistito sostenendo che il giudice di rinvio aveva correttamente valutato gli elementi indicati dalla precedente cassazione, che non vi era inversione dell’onere della prova e che la motivazione degli avvisi era sufficiente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo, perché il giudice di rinvio aveva effettivamente considerato la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e gli altri elementi indicati dalla precedente pronuncia di cassazione, ma la valutazione in concreto della loro incidenza sul valore del bene restava riservata al giudice di merito ed era insindacabile in sede di legittimità. Ha respinto il secondo motivo, affermando che la CTR non aveva invertito l’onere della prova: una volta venuta meno la contestazione sull’attendibilità della perizia, spettava alla società dimostrare l’incongruità del valore accertato e l’effettiva incidenza riduttiva dei vincoli dedotti. Ha respinto anche il terzo motivo, richiamando il principio secondo cui, ai fini ICI, il valore dell’area fabbricabile va determinato unitariamente sull’area complessivamente interessata dalla trasformazione urbanistica, senza scorporare porzioni in ragione della diversa destinazione interna, pur dovendosi tenere conto dell’incidenza degli spazi riservati a urbanizzazioni e standard attraverso una valutazione complessiva. Infine ha respinto il quarto motivo, ritenendo sufficiente, ai fini dell’art. 7 dello Statuto del contribuente, la riproduzione degli elementi essenziali delle stime richiamate, idonei a rendere comprensibili le ragioni dell’accertamento. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    il giudice di rinvio deve uniformarsi ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione, ma resta libero nella valutazione di merito degli elementi probatori indicati dalla sentenza rescindente.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla società.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova non risulta invertito se il giudice di merito valuta gli elementi disponibili e conclude per l'insufficienza della prova offerta dalla parte che pretende la riduzione del valore imponibile.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992

    è invocato per sostenere l'assoggettamento a ICI delle aree edificabili; la Corte richiama poi il principio di valutazione unitaria del compendio edificabile ai fini del valore imponibile.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992

    il valore dell'area fabbricabile va determinato sul valore venale in comune commercio dell'area complessivamente e unitariamente interessata dalla modificazione urbanistica.

  • art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212

    l'obbligo di allegazione o riproduzione riguarda solo gli atti necessari a rendere comprensibili le ragioni dell'accertamento; sono esclusi gli atti irrilevanti, quando siano già indicati gli elementi essenziali della stima.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio la Corte di cassazione vincola il giudice di merito sui principi di diritto enunciati, ma non può sostituirsi a esso nella rivalutazione concreta del materiale probatorio e dell'incidenza dei singoli elementi sul fatto controverso.
  • In materia tributaria, la deduzione di un errore sull'onere della prova richiede che il giudice abbia realmente posto a carico della parte un onere diverso da quello previsto dalla legge; non vi è violazione dell'art. 2697 c.c. quando il giudice si limita a ritenere insufficiente la prova offerta dalla parte onerata.
  • Ai fini della determinazione del valore imponibile delle aree edificabili, la valutazione deve essere unitaria e riferita all'intero compendio interessato dalla trasformazione urbanistica, senza scorporare porzioni per la sola diversa destinazione interna, fermo il dovere di considerare in concreto l'incidenza di vincoli e aree standard.
  • In tema di motivazione degli avvisi ICI, l'art. 7 dello Statuto del contribuente è rispettato quando l'atto contenga o riproduca gli elementi essenziali necessari a comprendere la ragione dell'accertamento; non devono essere necessariamente allegati gli atti richiamati che non siano indispensabili a tale finalità.
  • Le censure che mirano a ottenere una diversa ponderazione del materiale istruttorio o una diversa stima del valore del bene non sono scrutinabili in cassazione, se il giudice di merito ha esaminato gli elementi rilevanti e motivato la propria scelta valutativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.