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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27567/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Porasso ha impugnato la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritta la contravvenzione relativa alla somministrazione illecita di desametasone (capo A) ma lo aveva condannato per i restanti reati connessi (capi B e C: vendita di merce diversa da quella dichiarata e false attestazioni nella documentazione di accompagnamento) e per violazioni amministrative (capi D ed E). In Cassazione ha dedotto: (1) che l'eccesso di desametasone sarebbe derivato da una contaminazione fortuita da contatto e che doveva essere applicata, o quantomeno valutata, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.); contesta inoltre la presunta contraddittorietà e carenza motivazionale; (2) che le sanzioni amministrative comminate dovessero essere dichiarate prescritte, come la contravvenzione del capo A.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la richiesta di applicazione ex novo in Cassazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p., poiché la disposizione era già vigente al momento della sentenza d'appello e non era stata sollevata in gravame; inoltre la ricostruzione difensiva della 'contaminazione per mero contatto' è valutazione di merito contrastata dai fatti e dalle argomentazioni della Corte territoriale (concentrazione quattro volte oltre il limite, mancata dichiarazione di animali in terapia, assenza di accorgimenti per isolare animali malati) e non sussistono vizi di manifesta illogicità. Sul secondo motivo la Cassazione ha confermato che le sanzioni amministrative pecuniarie contestate hanno natura pecuniaria e sono soggette alla prescrizione di cui all'art. 28 della legge n. 689/1981 (richiamando le regole di diritto civile sulla prescrizione); poiché il giudizio penale instaurato interrompe la prescrizione, le censure difensive sono infondate. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. a) legge n. 283/1962

    Norma che configura la contravvenzione relativa all'uso illecito di sostanze negli allevamenti; applicata per il capo A e rilevante ai fini dell'accertamento della condotta di somministrazione di desametasone.

  • art. 515 cod. pen.

    Norma relativa alla vendita di cosa altrui come propria o diversa da quella dichiarata; applicata ai capi B e C come reati residui.

  • art. 483 cod. pen.

    Norma sul falso in certificati o attestazioni; applicata alle false dichiarazioni nella documentazione di accompagnamento del bestiame (capo C).

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che tale causa non possa essere dedotta per la prima volta in Cassazione se non è stata invocata in sede di appello quando la disposizione era già vigente.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assoluzione quando le prove non sono sufficienti; il ricorrente sostenne che, essendo plausibili entrambe le tesi, si sarebbe dovuto assolvere per insufficienza; la Corte ha respinto tale lettura ritenendo la valutazione di merito non generica e con motivazione non manifestamente illogica.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di dedurre in Cassazione nuovi motivi quando la relativa disposizione era già vigente al tempo della sentenza impugnata; invocata per escludere la nuova deduzione dell'art. 131-bis.

  • art. 24 legge n. 689/1981

    Attribuisce competenza al giudice penale a decidere sulle violazioni amministrative collegate al reato quando il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato; è la base per trattare le sanzioni amministrative nel processo penale.

  • art. 28 legge n. 689/1981

    Stabilisce il termine di prescrizione (cinque anni) per le sanzioni amministrative pecuniarie e rinvia alle regole civili sull'interruzione della prescrizione; la Corte ha applicato questa disciplina alle sanzioni pecuniarie contestate, ritenendo che il processo penale abbia interrotto la prescrizione.

  • artt. 2943 e 2045 cod. civ.

    Richiamati in quanto regolano la prescrizione dei diritti di credito e la sua interruzione (atto che dà inizio a un giudizio); applicati per spiegare l'effetto interruttivo del processo penale sulla prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

  • art. 69, comma 1 (e comma 10) d.lgs. n. 193/2006

    Previsioni del decreto sui controlli e le sanzioni in materia di sicurezza alimentare; qui richiamate in relazione alle violazioni amministrative contestate (capo D) come sanzioni pecuniarie soggette alla disciplina di cui alla legge n. 689/1981.

  • art. 108, comma 9, d.lgs. n. 193/2006

    "chiunque non osserva le prescrizioni ... è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582,00 a euro 15.493,00"

    Conferma la natura pecuniaria della sanzione prevista per specifiche violazioni, giustificando l'applicazione dell'art. 28 della legge n. 689/1981.

  • art. 7 d.lgs. n. 146/2001

    Norma richiamata per le violazioni amministrative (capo E); la Corte ha qualificato le relative sanzioni come pecuniarie e soggette quindi alla disciplina sulla prescrizione prevista dalla legge n. 689/1981.

Massime di principio

  • La causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. non può essere invocata per la prima volta in Cassazione se la disposizione era già vigente al momento della sentenza di merito e non è stata dedotta in appello; va sollevata tempestivamente nel processo di merito.
  • Il giudice di merito non è obbligato a pronunciarsi su questioni non dedotte dalle parti in sede di gravame; la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione dei fatti se la motivazione non è manifestamente illogica.
  • La valutazione della causalità 'fortuita' di una contaminazione (es. per mero contatto) è valutazione di merito: elementi come concentrazioni nettamente superiori ai limiti, assenza di registrazioni di animali in terapia e mancata adozione di misure di isolamento possono legittimamente smentire la tesi difensiva.
  • Le censure che sostengono una diversa lettura dei fatti devono dimostrare vizi logico-giuridici manifesti della motivazione per essere accolte in Cassazione; la semplice proposta di una versione alternativa è insufficiente.
  • Quando una violazione amministrativa pecuniaria è connessa a un reato e il giudice penale è chiamato a decidere in base alla legge n. 689/1981, il processo penale interrompe la prescrizione dell'illecito amministrativo fino al passaggio in giudicato della sentenza penale (applicazione dell'art. 28 richiamando le regole civili sulla prescrizione).
  • La disciplina dell'art. 28 della legge n. 689/1981 si applica alle sanzioni amministrative pecuniarie ma non può essere estesa per analogia alle sanzioni amministrative accessorie; occorre verificare la natura della sanzione per stabilire il regime prescrizionale applicabile.

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