Cassazione Penale, Sentenza n. 27546/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari che confermava, ai soli effetti civili, la condanna di primo grado nei confronti di Ignazio Brancolini per fatti commessi tra il 2010 e il 2011 (turbativa d'asta in concorso, falso in atto pubblico e corruzione propria aggravata). Il ricorrente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per difetto di notifica del decreto che disponeva il giudizio di secondo grado, notificato al domicilio eletto presso il difensore di fiducia revocato anziché al nuovo domicilio; 2) violazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché il giudice d'appello non avrebbe dovuto limitarsi alla prescrizione penale ma pronunciare il proscioglimento nel merito alla luce delle risultanze probatorie e della sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022, evocando inoltre un interesse concreto alla pronuncia per effetti disciplinari e retributivi subiti dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Sul primo motivo, ha stabilito che la notifica al precedente difensore revocato integra, in assenza di prova della sua assoluta inidoneità a determinare la conoscenza dell'atto, una nullità a regime intermedio che doveva essere dedotta tempestivamente (art. 182 cod. proc. pen.) e che, in ogni caso, i diritti di difesa risultavano comunque espletati in appello dai nuovi difensori presenti in udienza. Sul secondo motivo, la Corte ha ritenuto la censura generica e inapplicabile: l'art. 129, comma 2, consente il proscioglimento solo quando l'inesistenza del fatto o l'irrilevanza penale risultino in modo assolutamente incontestabile dagli atti; nel caso concreto le risultanze probatorie esaminate dalla Corte d'appello non consentivano un proscioglimento "ictu oculi". Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; sono altresì confermate le statuizioni civili (risarcitorie) a carico del ricorrente; quanto ai profili penali, la Corte d'appello aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione per alcuni reati.
Norme richiamate
riferito alla nullità relativa degli atti di impugnazione e al regime di deducibilità delle nullità; nel caso valutata la natura della nullità derivante da notifiche 'irregolari'
la nullità assoluta di cui all'art. 179 ricorre solo quando la notificazione della citazione sia omessa o sia in concreto inidonea a determinare la conoscenza dell'atto; la mera notifica al domicilio presso difensore revocato non determina automaticamente nullità assoluta senza specifica prova dell'inidoneità
la nullità di ordine generale a regime intermedio deve essere dedotta nei termini decadenziali previsti dall'art. 182, pena la perdita della rilevabilità
il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, è possibile solo quando l'inesistenza del fatto o l'irritualità della sua rilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente non contestabile (valutazione 'ictu oculi')
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 111/2022, ha censurato interpretazioni che escludevano l'interesse ad impugnare avverso sentenze d'appello che dichiarino la prescrizione in violazione del contraddittorio; tuttavia la pronuncia costituzionale non è stata ritenuta direttamente applicabile al caso concreto che riguardava un giudizio d'appello ordinario con statuizioni civili connesse
richiamato come norma di recente introduzione ma non applicabile al presente giudizio, atteso che la vicenda concerne un normale giudizio d'appello e le relative questioni di responsabilità a effetti civili
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite)
es. Sez. U n. 28912/2019, n. 15498/2021, n. 119/2005, n. 23948/2019 e altre
richiamati i principi secondo cui la valutazione delle nullità deve seguire il criterio del 'pregiudizio effettivo' e dell'effettiva conoscenza del processo; la giurisprudenza di legittimità predilige un approccio sostanzialista e richiede deduzioni specifiche e tempestive per ritenere la sussistenza di nullità assolute
Massime di principio
- La notifica al precedente difensore revocato non determina automaticamente nullità assoluta: bisogna dimostrare concretamente che questa notifica è stata inidonea a produrre la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato
- Le nullità di ordine generale a regime intermedio devono essere dedotte tempestivamente (alla prima udienza utile) sotto pena di decadenza ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen.
- La presenza e l'operato dei nuovi difensori in udienza sono elementi rilevanti per valutare l'effettiva partecipazione e l'esercizio dei diritti di difesa; la mancata eccezione in udienza può comportare perdita della rilevanza della violazione
- Per ottenere il proscioglimento per "non luogo al fatto" ai sensi dell'art. 129, comma 2, occorre che l'inesistenza del fatto o l'irrilevanza penale risultino dagli atti in modo assolutamente evidente e incontestabile (criterio 'ictu oculi')
- Una pronuncia di prescrizione non esclude automaticamente le conseguenze civili: le responsabilità civile e il risarcimento possono essere confermati anche se i profili penali sono estinti per prescrizione
- La giurisprudenza di legittimità segue un approccio sostanzialista alle forme processuali: la sanzione della nullità è collegata all'effettivo pregiudizio delle garanzie processuali e non a mere irregolarità formali
- La sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 apre spazi per l'interesse ad impugnare in casi di violazione del contraddittorio, ma la sua efficacia pratica dipende dalla corrispondenza fattuale e procedurale del caso concreto
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