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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27549/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Latina che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Terracina (21/09/2020) che lo aveva condannato per lesioni. Il ricorrente deduceva che l'appello era stato tempestivamente proposto per raccomandata con ricevuta di ritorno spedita il 05/11/2020 (ricevuta di spedizione prodotta), e che, ai sensi dell'art. 583 c.p.p., l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata, perciò non tardiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, essendo stata prodotta la ricevuta di spedizione datata 05/11/2020 indirizzata alla cancelleria competente, l'appello era tempestivo ai sensi dell'art. 583 c.p.p. Dalla fondatezza del motivo è stata rilevata d'ufficio la sopravvenuta prescrizione del reato (fatto commesso il 07/07/2014; termine massimo 7 anni e 6 mesi con sospensioni calcolate), per cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata agli effetti penali per estinzione del reato per prescrizione. Ha inoltre annullato l'ordinanza agli effetti civili e rinviato la relativa cognizione al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

Norme richiamate

  • art. 583 cod. proc. pen.

    "le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione (...) con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582 comma 1"; "l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata"

    Applicata dalla Corte per ritenere tempestivo l'appello spedito il 05/11/2020: la data di spedizione della raccomandata fa data ai fini della tempestività dell'impugnazione se rispettate le formalità previste.

  • art. 582 comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che individua la cancelleria destinataria dell'atto impugnatorio; la corretta indicazione della cancelleria è condizione per l'applicazione dell'art. 583.

  • art. 32 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Richiamato in relazione al termine di deposito di 15 giorni per le parti e alla decorrenza del termine di impugnazione dal quindicesimo giorno successivo all'emissione della sentenza quando il deposito è tempestivo.

  • artt. 548 comma 2 e 585 comma 1 lett. b) e comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla decorrenza del termine di impugnazione quando il deposito della sentenza avviene fuori termine e alla notifica dell'avviso di deposito.

  • art. 157 e art. 161 cod. proc. pen.

    Norme richiamate per il calcolo del termine di prescrizione e per la determinazione del termine massimo applicabile al reato, così come per la computazione delle sospensioni.

  • art. 609 comma 2 cod. proc. pen.

    Autorità del giudice a rilevare d'ufficio, anche in sede di impugnazione idonea, la sopravvenuta causa di non punibilità (qui: prescrizione).

  • art. 129 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che la sentenza di assoluzione nel merito per insufficienza di prova è possibile solo quando le circostanze escludenti emergono dagli atti in modo non contestabile; nel caso di specie si è proceduto invece alla declaratoria di estinzione per prescrizione.

Massime di principio

  • La spedizione di un atto di impugnazione tramite raccomandata con ricevuta, indirizzata alla cancelleria competente, fa data ai fini della tempestività dell'impugnazione secondo l'art. 583 c.p.p.: conta la data di spedizione se sono rispettate le formalità.
  • Un appello ritenuto tempestivo instaura il rapporto di impugnazione e permette al giudice di rilevare d'ufficio cause sopravvenute di estinzione del reato (es. prescrizione) ai sensi dell'art. 609 c.p.p.
  • Se dalla verifica dei termini e delle sospensioni emerge la prescrizione del reato, la Corte può annullare l'atto impugnato senza rinvio agli effetti penali per estinzione del reato.
  • Quando l'ordinanza impugnata non ha esaminato le ragioni di merito relative alle civili conseguenze, l'annullamento può comportare il rinvio al giudice civile competente per continuare la cognizione degli effetti civili.
  • La pronuncia di assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è limitata ai casi in cui l'inesistenza del fatto o la sua non rilevanza penale emergano in modo inequivocabile dagli atti; diversamente, se sussiste una causa di estinzione come la prescrizione, si deve dichiarare l'estinzione e non l'assoluzione di merito.
  • Per il calcolo della prescrizione vanno considerate tutte le sospensioni legali e indicate (es. astensione forense, rinvii per impegni professionali, sospensioni per emergenza), poiché incidono in modo determinante sulla decorrenza del termine.

Testo integrale

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