Cassazione Penale, Sentenza n. 27542/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per essersi impossessata di energia elettrica erogata da Enel (artt. 81 cpv., 624 e 625, primo comma, nn. 2 e 7 c.p.). Ha impugnato la decisione in appello con un unico motivo sostenendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione, lamentando che la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi senza esporre le ragioni di tale decisione. In particolare la difesa aveva prospettato la non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e lo stato di necessità per gravi condizioni economiche
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'atto di appello fosse carente di specificità: non ha confutato in modo argomentato e puntuale le ragioni fondate della motivazione di primo grado e non ha fornito elementi idonei a rimettere in discussione il giudizio di merito. In particolare, quanto all'art. 131-bis c.p. la Corte ha osservato che il minimo edittale del furto pluriaggravato (tre anni) rimane superiore al tetto di due anni previsto dalla nuova formulazione dell'art. 131-bis, per cui la causa di non punibilità non è applicabile; quanto allo stato di necessità, la mera difficoltà economica non è sufficiente a integrare gli elementi richiesti dall'art. 54 c.p. La Corte ha inoltre rilevato che il cambiamento legislativo che ha reso il reato procedibile a querela (d.lgs. 150/2022) non incide sull'inammissibilità del ricorso e sul consolidamento del giudicato. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Codice penale, articolo 624 (furto)
Norma sostanziale sanzionante il furto; applicata per il fatto di essersi impossessata di energia elettrica
Codice penale, articolo 625, primo comma, nn. 2 e 7 (circostanze aggravanti)
Individua le aggravanti che, congiunte, configurano il furto pluriaggravato con un minimo edittale della reclusione che resta superiore al limite previsto dalla riforma di cui all'art. 131-bis
Codice penale, articolo 81, comma secondo (concorso formale e materiale)
Richiamato nel capo di imputazione per la ricostruzione della responsabilità penale
Codice penale, articolo 131-bis (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La Corte ha interpretato la norma alla luce del limite edittale: la causa non si applica se il minimo edittale del reato è superiore al tetto previsto (qui il furto pluriaggravato ha minimo di tre anni, superiore al tetto di due anni indicato dalla riforma), perciò la doglianza della ricorrente è inidonea
Codice penale, articolo 54 (stato di necessità)
La Corte ha richiamato che lo stato di necessità richiede elementi specifici (necessità attuale, proporzionalità, assenza di altra via d'uscita) e che la mera situazione di disagio economico non soddisfa tali requisiti
D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato la procedibilità del reato rendendolo procedibile a querela e inciso su limiti di punibilità; la Corte osserva tuttavia che l'inammissibilità del ricorso determina il consolidamento del giudicato sostanziale e rende irrilevante la proposizione o meno della querela nel caso concreto
D.l. 28/10/2020 n.137, art. 23, comma 8, conv. L. 18/12/2020 n.176
Norma richiamata rispetto alla trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale
Giurisprudenza di legittimità: Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)
Principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non espone e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata; la Corte ha applicato questo criterio per dichiarare inammissibile l'appello
Giurisprudenza di legittimità: Sez. U., n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Richiama il principio che il mancato perfezionamento del rapporto processuale comporta il consolidamento del giudicato sostanziale, con conseguente irrilevanza di questioni come la proposizione della querela
Massime di principio
- L'appello deve essere specifico: non è sufficiente riproporre temi già valutati dal primo giudice; l'impugnante deve confutare in modo argomentato le ragioni di fatto e di diritto presenti nella decisione impugnata
- Quando si invoca una causa di non punibilità ex art. 131-bis, occorre verificare il quadro edittale del reato impugnato: se il minimo della pena prevista è superiore al tetto indicato dalla norma, la causa non si applica
- Lo stato di necessità ai sensi dell'art. 54 c.p. richiede elementi concreti (pericolo attuale, proporzionalità, assenza di altra via d'uscita); la mera situazione di disagio o povertà non è di per sé idonea
- Le modifiche legislative intervenute successivamente al giudicato (es. modifiche di procedibilità o di limiti di punibilità) possono non incidere se il processo si conclude per inammissibilità dell'impugnazione e il giudicato sostanziale si consolida
- La Corte di merito che dichiara l'inammissibilità dell'appello deve comunque motivare i motivi per cui ritiene carente la specificità, richiamando i principi di giurisprudenza di legittimità
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione comporta normalmente la condanna per spese e, in casi come questo, anche il pagamento di somme alla Cassa delle ammende
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