Cassazione Penale, Sentenza n. 27543/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per furto (art. 624-bis cod. pen., aggravato ex art. 625, primo e secondo comma). 1) Primo motivo: si contestava la qualificazione del luogo del fatto come "privata dimora" operata dalla Corte territoriale, sostenendo che lo studio dentistico non rientrerebbe nella nozione di privata dimora in assenza del caratteristico rapporto persona-luogo (ius excludendi alios, non accessibile al pubblico). Si rilevava che gli elementi indicati (archivi, locale per cambio abiti) sarebbero insufficienti a far ritenere il carattere privato del luogo. 2) Secondo motivo (solo per Restivo): si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, lamentando che la Corte non avrebbe adeguatamente valutato il profilo soggettivo e personale del ricorrente e si sarebbe limitata a richiamare la commissione del reato in concorso con un soggetto pluripregiudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla qualificazione del luogo come privata dimora, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui rientrano nella nozione di privata dimora anche luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata (anche se destinati ad attività professionale) e che non siano aperti al pubblico né accessibili senza il consenso del titolare; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivatamente indicato la presenza di archivi, un locale per il cambio di abiti e il fatto che il furto era avvenuto in segreteria, dove la cassetta era custodita in un cassetto della scrivania. Ha altresì respinto il motivo relativo alla sospensione condizionale della pena per Restivo, ritenendo adeguata la valutazione prognostica negativa operata dai giudici di merito, sorretta dalla gravità dell'azione criminosa, dall'orario notturno e dai precedenti/condotte connesse. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte interpreta la nozione di "privata dimora" in senso esteso: comprende anche luoghi nei quali non occasionalmente si svolgono atti della vita privata (comprendendo taluni luoghi di lavoro/professione) purché non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza consenso del titolare (carattere di "ius excludendi alios").
Richiamata quale norma che aggravava il reato di furto contestato (circostanze aggravanti applicate al caso concreto).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai limiti posti all'impugnazione nel rito abbreviato: i motivi devono rispettare i limiti di cui alla disposizione ed il ricorso non può essere meramente generico, dovendo confrontarsi con la motivazione di merito.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma formale richiamata in ordine alla trasmissione e acquisizione delle conclusioni scritte del Procuratore generale nel procedimento di legittimità (regolazione procedurale introdotta nel periodo di riferimento).
Massime di principio
- Per qualificare un luogo come "privata dimora" non conta solo la funzione professionale: rilevano il carattere non aperto al pubblico, l'accesso non indiscriminato (ius excludendi alios) e lo svolgimento non occasionale di atti di vita privata (es. conservazione di archivi, locali per cambio abiti, cassaforte o cassetta custodita in uffici privati).
- La sala d'attesa o altri spazi destinati all'accesso di una pluralità indeterminata di persone ordinariamente non rientrano nella nozione di privata dimora; la qualificazione va fatta con riferimento al luogo concreto ove si è consumato il reato.
- In caso di ricorso avverso sentenze rese in rito abbreviato è essenziale un confronto specifico e critico con la motivazione del giudice di merito: censure generiche o inattendibili rispetto alla motivazione sono di norma inammissibili.
- Ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena il giudice può formulare un giudizio prognostico sulla personalità dell'imputato basandosi anche sulla gravità del reato, sulle circostanze (es. orario notturno) e sui precedenti; i precedenti possono essere considerati purché forniscano elementi concreti per una prognosi negativa.
- In situazioni simili (furto in locali professionali) è determinante dettagliare la natura concreta degli spazi invasi (dove si trovava l'oggetto sottratto, chi vi aveva accesso, presenza di elementi di riservatezza) per stabilire se operi la fattispecie aggravata prevista per la privata dimora.
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