Cassazione Penale, Sentenza n. 27547/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per presunta nullità per violazione del divieto di reformatio in peius: contestano la mancata riduzione della pena dopo la riqualificazione del capo a) da furto consumato a tentato furto e la mancata rimodulazione della continuazione criminosa dando rilievo al capo b) (tentato sequestro) come reato prevalente. Con motivi aggiunti chiedono altresì l'estinzione del reato di tentato sequestro (capo b) in ragione della modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) che rende il sequestro procedibile a querela e deducono l'esistenza di una remissione tacita di querela sulla base di una "quietanza" e della mancata costituzione di parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata: la Corte d'appello ha corretto un errore motivazionale del primo grado e ha applicato una congrua dosimetria, tenuto conto della gravità della condotta anche nella forma tentata. Sul profilo della continuazione la censura è priva di interesse perché i ricorrenti cercano una ricalcolazione della pena che sarebbe a loro sfavorevole. Sui motivi aggiunti la Corte ha ritenuto che non sussista remissione tacita della querela: la quietanza depositata prova solo l'incasso di 500 euro e non documenta l'effettivo ricevimento dei restanti 1.000 euro, perciò manca l'atto inequivoco di rinuncia alla querela previsto dall'art. 152 c.p.; la modifica della procedibilità (d.lgs. n.150/2022) non determina l'estinzione del reato in assenza della remissione. Per questi motivi il ricorso è inammissibile; i ricorrenti sono condannati alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
La remissione di querela può essere tacita solo se sussiste un comportamento inequivoco della persona offesa (es. quietanza con ricezione della somma a saldo e rinuncia ad ogni azione); la sola mancata costituzione di parte civile non equivale automaticamente a remissione
Ha modificato la procedibilità del delitto di sequestro di persona, da perseguibile d'ufficio a procedibile a querela; tuttavia la modifica non determina l'estinzione del reato se non è soddisfatta la condizione di procedibilità (es. presenza o assenza di remissione valida)
Disciplina il tentativo e le conseguenze sanzionatorie del reato tentato rispetto al reato consumato, rilevante nel calcolo della pena base
Prevede la fattispecie e la pena dell'aggravato furto in abitazione; citato per individuare la pena massima di riferimento usata dal giudice
Regola il cumulo giuridico/continuazione e la determinazione della pena per reati continuati; il calcolo della continuazione deve partire dalla pena base effettivamente applicata e non può essere invocato per ottenere un peggioramento a favore del ricorrente
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
La circostanza è stata riconosciuta in forma equivalente come attenuante rispetto alle aggravanti contestate
Richiamata in relazione alla recidiva; la Corte ha valutato congiuntamente attenuanti e recidiva nella dosimetria
Autorità della Cassazione per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile
Giurisprudenza rilevata (Sez.4 n.13204/18.1.2022, Ottaviani)
Secondo tale giurisprudenza, la sottoscrizione di una quietanza con accettazione di una somma a saldo e stralcio e rinuncia ad ogni azione integra remissione tacita di querela, ma nel caso esaminato la prova fattuale della quietanza integrale e del ricevimento della somma non è stata fornita
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n.40150/21.6.2018 Salatino; Sez.2 n.28305/18.6.2019 Mumlek; Sez.5 n.43478/19.10.2001 Cosenza)
Richiamate per il principio secondo cui la costituzione di parte civile può attestare la volontà querelatoria anche dopo modifiche normative della procedibilità; la Corte esclude però l'effetto contrario automatico (mancata costituzione = assenza di querela)
Massime di principio
- La riqualificazione del reato (es. da consumato a tentato) non impone automaticamente una riduzione della pena per la continuazione se il giudice di merito ha motivato congruamente la dosimetria: la Corte verificherà la coerenza della motivazione e l'adeguatezza della pena, non il mero ricalcolo formale
- Una censura che comporterebbe un peggioramento del trattamento sanzionatorio per il ricorrente è priva di interesse e può essere dichiarata inammissibile: i ricorsi non possono essere utilizzati per ottenere calcoli sanzionatori a svantaggio del ricorrente
- La modifica normativa della procedibilità (da perseguibile d'ufficio a procedibile a querela) non estingue automaticamente il reato già giudicato: è necessaria la presenza di una valida remissione della querela o della condizione di procedibilità prevista dalla norma
- La remissione tacita della querela richiede elementi oggettivi e inequivocabili (es. quietanza che provi pagamento a saldo e rinuncia espressa): un mero ordine di bonifico non provato o la sola mancata costituzione di parte civile non sono sufficienti
- In appello e in Cassazione è fondamentale fornire prove documentali chiare (es. ricevute, conferme di accredito) quando si deduce la remissione della querela o il soddisfacimento delle pretese risarcitorie
- Il rigetto o l'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese e, in presenza di colpa, somme alla cassa delle ammende; valutare la fondatezza prima di proporre ricorso
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