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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27548/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che, revocando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva escluso la recidiva semplice ma confermato la condanna per oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) e per false dichiarazioni sulle generalità (art. 496 c.p.), con pena complessiva di 8 mesi e 20 giorni. L'imputata ha proposto quattro motivi: 1) nullità della citazione/notifica (art. 161, co.4 c.p.p.) per presunta mancata ulteriore notifica dopo irreperibilità; 2) errore nell'affermare il delitto di false dichiarazioni, sostenendo di aver detto "Antonella" per abitudine e senza intenzione di ingannare, con presenza del difensore e conoscenza delle reali generalità da parte degli operatori; 3) carenza offensiva delle espressioni contestate e dunque mancata integrazione del reato di oltraggio; 4) mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, richiamando l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la consegna dell'atto al difensore dopo attestazione di irreperibilità è conforme all'art. 170 c.p.p. e non determina nullità se non ricorrono le eccezioni previste. Ha respinto i motivi sostanziali (secondo e terzo) come manifestamente infondati: per l'art. 496 c.p. è sufficiente il dolo generico e dal quadro processuale risultava la consapevolezza della dichiarazione falsa (anche per la dichiarazione di non avere i documenti, poi esibiti); per l'art. 341-bis c.p. le espressioni volgari rivolte a due agenti in uniforme, all'interno di un bar e in presenza di altri avventori, avevano valenza offensiva e denigratoria dell'onore e del prestigio dei pubblici ufficiali. Il motivo sulla particolare tenuità è stato ritenuto infondato per la gravità complessiva del comportamento. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Regola il reato di oltraggio a pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che espressioni volgari dirette ad agenti in uniforme, in luogo pubblico e in presenza di civili, integrino l'offesa all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale

  • art. 496 cod. pen.

    Sanziona le false dichiarazioni sulle generalità; la Cassazione ha ribadito che è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontà di rendere una dichiarazione difforme dal vero), non il dolo specifico di ingannare

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Prevede la consegna della notificazione al difensore in caso di irreperibilità dell'imputato; la Corte ha ritenuto la procedura valida ove sussista l'attestazione prevista e non ricorra caso fortuito o forza maggiore che impedisca la comunicazione del mutamento di domicilio

  • art. 170 cod. proc. pen.

    Regola la notificazione a mezzo posta e le conseguenze dell'irreperibilità; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che collega l'attestazione di irreperibilità alla possibilità di consegna dell'atto al difensore

  • artt. 157 e 159 cod. proc. pen.

    Norme richiamate come alternative applicabili nel caso di mutamento del luogo dichiarato od eletto dal destinatario; rilevanti nel quadro della disciplina delle notifiche

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che non si applicasse per la "gravità" complessiva e il carattere non tenue dell'oltraggio commesso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata per la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00

  • Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021 (Rv. 282848)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che la mancata notifica per irreperibilità, attestata dal postino, legittima la consegna al difensore senza ulteriori adempimenti, superando l'orientamento che dichiarava nulla la consegna al difensore senza tentativi ulteriori

  • Sez. 1, n. 7376 del 24/3/1980 (Gangitano)

    Precedente richiamato per affermare che il delitto di false dichiarazioni richiede solo il dolo generico

  • Sez. 6, n. 51613 del 8/11/2016 (Ene) e altri precedenti

    Giurisprudenza consolidata secondo cui espressioni volgari e offensive rivolte a pubblici ufficiali in contesti pubblici possono integrare l'oltraggio, anche se di uso comune, se incidono negativamente sul prestigio del pubblico ufficiale

Massime di principio

  • La notifica dell'atto giudiziario consegnata al difensore dopo attestazione di irreperibilità nel domicilio dichiarato è generalmente valida salvo comprovata impossibilità causata da caso fortuito o forza maggiore; le eccezioni devono essere specificamente dedotte e documentate
  • Per il reato di false dichiarazioni sulle generalità (art. 496 c.p.) è sufficiente il dolo generico: la consapevolezza di fornire un'informazione difforme dal vero integra l'elemento soggettivo anche se non vi era l'intento specifico di trarre in inganno
  • L'oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) si configura quando offese o espressioni volgari, nel contesto e luogo in cui sono rivolte a pubblici ufficiali in servizio e in presenza di estranei, ledono l'onore e il prestigio richiesto alla funzione pubblica
  • La valutazione della offensività e della tenuità del fatto è rimessa in ampia parte al giudice di merito; in Cassazione non è ammessa una rivalutazione di fatto se non per vizio di motivazione grave o illogicità manifesta
  • I ricorsi generici, vaghi o che sostanzialmente chiedono una rivalutazione dei fatti risultanti dalla sentenza di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili
  • La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una motivazione concreta e comparativa rispetto all'intero atteggiamento dell'imputato; comportamenti con elementare gravità o con finalità di denigrazione del pubblico ufficiale difficilmente soddisfano i requisiti della tenuità

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