Cassazione Civile, Ordinanza n. 15686/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dalla notifica a una società beneficiaria di scissione parziale di alcune cartelle di pagamento relative a imposte e tributi riferiti ad annualità precedenti alla scissione, originati da un accertamento emesso nei confronti della società scissa. La beneficiaria impugnava le cartelle sostenendo, da un lato, che le iscrizioni a ruolo non fossero state effettuate a suo nome e, dall'altro, che non potesse essere chiamata a rispondere dei debiti tributari della scissa in caso di scissione parziale. La CTR della Campania, dopo avere rilevato la cessazione della materia del contendere per IRAP e IRES, aveva accolto l'appello della società, ritenendo che per l'IVA la solidarietà delle beneficiarie operasse solo nella scissione totale senza trasferimento d'azienda. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: ha denunciato, in primo luogo, una pretesa nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo; in secondo luogo, la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. per mancata considerazione di deduzioni difensive sulla reale natura della scissione; in terzo luogo, la violazione degli artt. 173 d.P.R. 917/1986 e 16 L. 537/1993 per avere la CTR escluso la responsabilità solidale della beneficiaria anche per i debiti IVA anteriori alla scissione parziale. L'agente della riscossione ha aderito al ricorso principale con ricorso incidentale adesivo.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, qualificando come mero errore materiale il contrasto tra motivazione e dispositivo relativo alla cessazione della materia del contendere per IRAP e IRES. Ha ritenuto assorbito il secondo motivo. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, in caso di scissione parziale, la responsabilità per i debiti fiscali anteriori alla scissione si estende anche alle società beneficiarie in modo solidale e illimitato, senza il limite del patrimonio netto assegnato previsto dalla disciplina civilistica per i creditori ordinari. In conseguenza, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo accolto e la causa è stata rinviata alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese. È stato accolto nei limiti corrispondenti anche il ricorso incidentale adesivo dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo se impedisce di comprendere la statuizione complessiva; altrimenti integra un mero errore materiale.
La chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione ha natura di litis denuntiatio e non richiede autorizzazione del giudice.
Per i debiti tributari anteriori alla scissione, la responsabilità si estende alla beneficiaria anche in caso di scissione parziale; in ambito tributario non opera il limite quantitativo del patrimonio assegnato previsto dal codice civile.
In materia IVA, la disciplina speciale comporta responsabilità solidale delle beneficiarie anche nella scissione parziale per i debiti anteriori alla scissione.
art. 15, comma 2, d.lgs. 472/1997
Nelle scissioni anche parziali ciascuna società partecipante è obbligata in solido per le violazioni commesse anteriormente alla scissione.
La limitazione civilistica della responsabilità al valore del patrimonio netto attribuito non si applica alla responsabilità tributaria.
Il limite civilistico della responsabilità delle beneficiarie non è estensibile ai debiti fiscali.
In ambito tributario opera la regola generale della solidarietà integrale tra i soggetti obbligati.
La Corte richiama il principio di responsabilità patrimoniale illimitata a supporto dell'estensione della garanzia del credito erariale.
art. 3 Cost.
La disciplina tributaria speciale non viola il principio di eguaglianza e ragionevolezza.
art. 53 Cost.
La responsabilità solidale della beneficiaria non lede il principio di capacità contributiva.
art. 12 direttiva 82/891/CEE
Il diritto unionale consente agli Stati membri di prevedere la responsabilità solidale delle società beneficiarie e di modularne la portata; la disciplina italiana è ritenuta conforme.
Massime di principio
- Nel processo di cassazione, il contrasto tra motivazione e dispositivo non determina nullità quando il contenuto decisorio complessivo resta chiaramente ricostruibile; in tal caso l'errore è meramente materiale.
- La chiamata in causa dell'ente impositore da parte dell'agente della riscossione, prevista dalla normativa speciale, ha funzione di semplice litis denuntiatio e non richiede preventiva autorizzazione del giudice.
- In caso di scissione societaria, la disciplina tributaria speciale prevale su quella civilistica: per i debiti fiscali anteriori alla scissione la responsabilità delle società partecipanti è solidale e, nei limiti della disciplina richiamata dalla Corte, non soggetta al tetto del patrimonio netto assegnato previsto per i creditori ordinari.
- La responsabilità della beneficiaria per debiti tributari della scissa è una responsabilità stabilita direttamente dalla legge e non una obbligazione da fatto proprio; perciò non è necessario che la beneficiaria abbia realizzato il presupposto impositivo.
- La tutela del credito erariale, anche in materia IVA, può essere più intensa di quella apprestata dal codice civile ai creditori ordinari, senza violare i principi costituzionali di eguaglianza e capacità contributiva.
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