Cassazione Civile, Ordinanza n. 16145/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, recuperando maggiori imposte IVA e IRAP sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza e di indagini sui conti correnti bancari intestati al contribuente. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; la CTR aveva confermato la decisione ritenendo, da un lato, ammissibile la produzione in giudizio di contratti di associazione in partecipazione non esibiti in verifica, perché non risultava un invito specifico dei verificatori alla loro produzione; dall’altro, aveva escluso l’applicabilità della presunzione bancaria ex artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972 sul rilievo che la mera disponibilità di più conti correnti non bastasse a far desumere la qualità di imprenditore. Con il ricorso per cassazione l’Ufficio deduceva: 1) violazione dell’art. 52, comma 5, d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR ammesso i documenti senza considerare che il contribuente non aveva allegato, nel ricorso introduttivo, una causa a sé non imputabile idonea a giustificarne la mancata produzione in sede di verifica; 2) violazione dell’art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. 633/1972, per avere la CTR ritenuto superata la presunzione bancaria e per avere escluso la sua operatività in mancanza della prova dell’esercizio di impresa.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell’Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha affermato che la documentazione non esibita in sede di verifica e avente contenuto solo favorevole al contribuente può essere utilizzata in giudizio soltanto se, nel ricorso introduttivo, sia stata dichiarata e allegata l’impossibilità non imputabile di ottemperare alla richiesta amministrativa; inoltre ha ribadito che la presunzione bancaria opera anche per dimostrare l’esistenza di attività occulte e non richiede, per la sua applicazione, la preventiva prova che il soggetto sia imprenditore, gravando invece sul contribuente l’onere di giustificare analiticamente i movimenti bancari contestati.
Norme richiamate
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
È invocato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.
art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633/1972
La dichiarazione di non aver potuto adempiere alla richiesta degli uffici per causa non imputabile, resa nel ricorso introduttivo e accompagnata dai documenti non esibiti, è condizione per superare la preclusione probatoria; il controllo sulla sua regolarità e plausibilità spetta al giudice anche d’ufficio.
Richiamato ai fini della ripartizione dell’onere della prova nella controversia, ma la Corte ribadisce che, in presenza della presunzione bancaria, grava sul contribuente l’onere di provare l’estraneità dei movimenti a operazioni imponibili.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
I dati bancari possono costituire prova presuntiva di maggiori ricavi o di attività occulta; il contribuente deve fornire una prova analitica dei singoli movimenti giustificandone la non rilevanza fiscale.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Speculare alla norma sulle imposte sui redditi, consente l’utilizzo dei dati bancari come base presuntiva anche in materia IVA.
art. 32, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973
L’invito dell’Amministrazione a fornire dati e notizie ha funzione collaborativa e preventiva; la mancata risposta comporta la preclusione all’allegazione e produzione in giudizio degli elementi non forniti in sede procedimentale.
art. 32, quinto comma, d.P.R. n. 600/1973
Costituisce la deroga alla preclusione probatoria: richiede una dichiarazione chiara e esplicita nel ricorso introduttivo circa l’impossibilità non imputabile di adempiere alla richiesta dell’Ufficio.
art. 53, ultimo comma, d.P.R. n. 633/1972
È indicato come corrispondente, in materia IVA, della disciplina delle preclusioni probatorie prevista dall’art. 32 d.P.R. 600/1973.
art. 24 Cost.
Richiamato nel ragionamento sulla compatibilità costituzionale della disciplina delle inutilizzabilità, letta in senso restrittivo e non in contrasto con il diritto di difesa.
art. 111, primo comma, Cost.
È richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina che preclude l’utilizzo dei documenti non esibiti in sede amministrativa.
art. 2 Cost.
È evocato per sottolineare che il dovere tributario si colloca nell’ambito della solidarietà costituzionale e della collaborazione tra fisco e contribuente.
art. 10, primo comma, Cost.
Richiamato, insieme all’art. 117 Cost., nel quadro del controllo di costituzionalità delle preclusioni probatorie tributarie.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato per il raccordo con i parametri convenzionali e internazionali invocati nel vaglio costituzionale.
art. 6 CEDU
Richiamato nei parametri di costituzionalità menzionati dalla Corte.
art. 14, comma 3, lett. g), Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamato nei parametri di costituzionalità menzionati dalla Corte.
Massime di principio
- Nei procedimenti tributari, l’invito dell’Amministrazione a esibire dati e documenti non produce inutilizzabilità solo in modo automatico e generalizzato, ma la preclusione opera per gli elementi non forniti in sede procedimentale salvo che il contribuente, nel ricorso introduttivo, alleghi in modo chiaro e specifico l’impossibilità non imputabile di adempiere alla richiesta.
- La deroga alla preclusione probatoria deve essere interpretata restrittivamente: il giudice deve verificare d’ufficio la plausibilità della causa non imputabile dedotta, e la documentazione ammessa in giudizio deve avere contenuto univocamente favorevole al contribuente, restando esclusi gli elementi dal contenuto misto.
- In materia di accertamento bancario, i dati risultanti dai conti correnti possono essere utilizzati come presunzioni di maggiori ricavi o di operazioni imponibili anche per dimostrare l’esistenza di un’attività occultamente svolta; non è necessario che l’Ufficio provi preventivamente la qualità di imprenditore o professionista.
- Quando l’accertamento si fonda su movimentazioni bancarie, l’onere della prova si sposta sul contribuente, che deve fornire una giustificazione analitica e specifica di ciascun versamento o prelievo contestato, indicando la causa concreta di ogni operazione e la sua estraneità a fatti imponibili.
- Il giudice di merito deve procedere a una valutazione analitica delle singole movimentazioni e delle relative giustificazioni difensive; non è sufficiente un apprezzamento generico o apodittico della documentazione prodotta.
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