Cassazione Civile, Ordinanza n. 24002/2022 del 02/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo fiscale svolto presso uno studio contabile, da cui emerse che, per alcune annualità, erano stati esposti crediti IVA nelle dichiarazioni di alcuni clienti e dei professionisti dello studio senza corrispondenti registrazioni di fatture idonee a giustificarli. L’Ufficio notificò distinti atti di contestazione e irrogazione sanzioni, ritenendo i soggetti coinvolti responsabili per infedele dichiarazione. Nel giudizio qui esaminato, il professionista destinatario dell’atto impugnò la sanzione davanti al giudice tributario; in primo grado l’atto fu accolto solo parzialmente, con riqualificazione della violazione da infedele dichiarazione a omessa dichiarazione e conseguente applicazione di una sanzione fissa. L’Agenzia delle Entrate appellò, sostenendo che l’appello era specifico e che, comunque, il professionista doveva rispondere come coautore della violazione con sanzione proporzionale prevista per l’infedele dichiarazione. La CTR rigettò l’appello ritenendolo inammissibile per difetto di specificità, perché fondato su un richiamo ad altra sentenza, e ritenendo altresì non sussistente il vizio motivazionale della sentenza di primo grado. In cassazione l’Agenzia dedusse: 1) violazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 per erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello, poiché i motivi erano invece specifici e chiari se letti nel complesso dell’atto; 2) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle norme sul processo tributario, per avere la CTR pronunciato su una questione diversa da quella devoluta (difetto di motivazione della sentenza di primo grado) e per avere omesso di esaminare il motivo d’appello sulla corretta qualificazione e quantificazione della sanzione; 3) violazione delle norme sostanziali sulla sanzione per infedele dichiarazione e sul concorso di persone, ma tale motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa composizione, affinché esamini nel merito l’appello dell’Ufficio sulla specificità dei motivi e sulla corretta qualificazione/irrogazione della sanzione. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione della CTR è stata ritenuta errata perché aveva qualificato come inammissibile un appello che, letto complessivamente, conteneva censure specifiche e intelligibili, e perché aveva deciso su una questione non devoluta, omettendo di pronunciarsi sul vero thema decidendum dell’appello, cioè il titolo e la misura della sanzione.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità va dichiarata solo quando i motivi siano mancanti o assolutamente incerti; la specificità si valuta sull’intero atto di impugnazione e non richiede una forma rigorosamente formalistica, essendo sufficiente una chiara esposizione, anche sommaria, dei punti contestati.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
la trascrizione nell’atto di ricorso per cassazione del contenuto rilevante dell’appello consente di verificare la specificità delle censure dedotte.
il giudice non può pronunciare su una questione diversa da quella devoluta dalle parti; una pronuncia che si soffermi su un tema non dedotto, omettendo di decidere sul motivo effettivamente proposto, viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 5, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato come base della sanzione proporzionale per infedele dichiarazione, la cui applicabilità al coautore della violazione costituiva il nucleo della contestazione erariale.
art. 5, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
richiamato come diverso titolo sanzionatorio applicato in primo grado per omessa dichiarazione, oggetto di critica da parte dell’Ufficio.
art. 9 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
in caso di concorso di persone nella violazione, ciascun concorrente soggiace alla sanzione prevista per la violazione commessa; il motivo erariale sosteneva l’applicazione della sanzione per infedele dichiarazione anche al professionista concorrente.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo di ricorso relativo alla motivazione della sentenza tributaria, in collegamento con l’art. 36 del medesimo decreto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato come parametro del requisito motivazionale della sentenza tributaria.
richiamato nel motivo relativo alla nullità della sentenza per difetto di motivazione.
art. 111 Cost.
richiamato nel motivo relativo all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
richiamato per affermare l’interpretazione restrittiva delle disposizioni eccezionali che limitano l’accesso alla giustizia, come quella sull’inammissibilità dell’appello.
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 176/2020
richiamato solo per la trattazione in camera di consiglio con conclusioni scritte.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello non va applicato in modo formalistico: è sufficiente che dall’atto, letto nel suo complesso, emerga in modo chiaro l’oggetto della contestazione e i punti della decisione di primo grado sottoposti a riesame.
- L’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità costituisce una sanzione processuale di stretta interpretazione e va pronunciata solo in presenza di motivi mancanti o assolutamente incerti; la volontà di impugnare può ricavarsi anche implicitamente dalle premesse, dal contenuto espositivo e dalle conclusioni dell’atto.
- Il rinvio per relationem ad altro atto o ad altra sentenza è legittimo se il richiamo è comprensibile e serve a corroborare una censura autonoma; diventa patologico solo quando si traduce in adesione acritica a un provvedimento non realmente posto a base della contestazione.
- Il giudice di appello deve decidere sul thema devolutum dalle parti: se si pronuncia su una questione diversa da quella impugnata e omette di esaminare il motivo effettivamente dedotto, la sentenza è viziata per violazione dell’art. 112 c.p.c.
- Nel caso di concorso di persone nella violazione tributaria, la corretta qualificazione del titolo sanzionatorio e della misura della sanzione deve essere verificata in relazione alla contestazione effettivamente mossa, senza sostituire d’ufficio un diverso titolo di illecito non devoluto al giudizio d’appello.
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