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Sentenza

Sentenza del 17/05/2022 n. 4199 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione della cartella di pagamento (Irpef e addizionali anni 2012-2013) per mancata/inondata notifica; la società deduceva che la cartella non le era stata notificata e che, in ogni caso, la notifica via PEC prodotta dall'Agenzia era nulla perché inviata da un indirizzo PEC non corrispondente a quello presente nei pubblici registri (IPA). L'Agenzia ha prodotto ricevute e buste di trasporto PEC a sostegno della regolarità della notifica.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato il motivo relativo alla notifica via PEC: la cartella risultava inviata da notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it mentre l'indirizzo ufficiale/validato nei pubblici registri (IPA) per l'ente era differente; pertanto la notifica è stata dichiarata nulla. Tuttavia la Corte ha richiamato la Cass. n.10385/2022 e precisato che la nullità della notifica non si estende automaticamente alla cartella in sé; per la particolare fattispecie ha deciso l'accoglimento parziale dell'appello e la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26

    "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti ... si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero 'IPA','Reginde','Inipec'"

    La notifica tramite PEC degli atti di riscossione deve avvenire con riferimento agli indirizzi presenti nei pubblici elenchi (IPA ecc.); l'utilizzo di un indirizzo PEC non corrispondente all'indirizzo pubblicato nei registri pubblici comporta la nullità della notifica.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

    Norma richiamata in relazione agli obblighi di comunicazione e alle presunzioni relative agli atti tributari; nel contesto è stata utilizzata per sostenere la necessità di rispettare le regole di notifica e la prova della stessa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26

    Richiamati rispetto ai requisiti formali e probatori delle notifiche di atti esattoriali; l'art.26 è stato interpretato dalla giurisprudenza citata come vincolante circa l'uso degli indirizzi registrati per le notifiche PEC.

  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), artt. 3 e 6

    Il CAD definisce il valore giuridico degli strumenti digitali e della PEC e il concetto di domicilio digitale; la sentenza richiama il CAD per sostenere che il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche rilevanti devono rispettare le regole pubbliche sui registri degli indirizzi.

  • D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, art. 16-ter

    "a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti ... si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero 'IPA','Reginde','Inipec'"

    Conferma che gli elenchi pubblici (IPA, Reginde, Inipec) sono i riferimenti ufficiali per gli indirizzi PEC utilizzabili per notifiche; l'uso di indirizzi diversi da quelli pubblicati rende la notifica invalida.

  • Cassazione, sentenza n. 10385/2022

    La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per chiarire che l'annullamento della notifica non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo o della cartella nella sua totalità; la nullità riguarda la forma della notifica e può avere effetti limitati in relazione all'atto sostanziale.

Massime di principio

  • Per contestare una notifica via PEC di un atto della riscossione verificare immediatamente l'indirizzo mittente e confrontarlo con l'indirizzo ufficiale pubblicato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA); se differente, la notifica può essere impugnata per nullità.
  • L'Amministrazione che produce la prova della notifica tramite PEC deve dimostrare la riconducibilità certa del messaggio al suo domicilio digitale ufficiale (registro pubblico); semplici ricevute o contenuti riconducibili all'atto possono non essere sufficienti se il mittente PEC non è l'indirizzo registrato.
  • La nullità della notifica può comportare l'annullamento dell'atto notificatorio ma non necessariamente l'annullamento automatico della cartella di pagamento: va valutata la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n.10385/2022) e le conseguenze pratiche sul procedimento di riscossione.
  • In giudizio è utile produrre documentazione che attesti la mancata conoscenza dell'atto nel domicilio reale o digitale e la consultazione/assenza dell'indirizzo in pubblici registri; rivolgersi prontamente a un consulente per azioni cautelari (es. sospensione dell'esecutorietà) quando possibile.
  • Le spese di lite possono essere compensate in presenza di profili fattuali particolari o incertezza giurisprudenziale: valutare il rapporto costi/benefici prima di proseguire il contenzioso.

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