Sentenza del 17/05/2022 n. 4199 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento (Irpef e addizionali anni 2012-2013) per mancata/inondata notifica; la società deduceva che la cartella non le era stata notificata e che, in ogni caso, la notifica via PEC prodotta dall'Agenzia era nulla perché inviata da un indirizzo PEC non corrispondente a quello presente nei pubblici registri (IPA). L'Agenzia ha prodotto ricevute e buste di trasporto PEC a sostegno della regolarità della notifica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto fondato il motivo relativo alla notifica via PEC: la cartella risultava inviata da notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it mentre l'indirizzo ufficiale/validato nei pubblici registri (IPA) per l'ente era differente; pertanto la notifica è stata dichiarata nulla. Tuttavia la Corte ha richiamato la Cass. n.10385/2022 e precisato che la nullità della notifica non si estende automaticamente alla cartella in sé; per la particolare fattispecie ha deciso l'accoglimento parziale dell'appello e la compensazione integrale delle spese di lite per entrambi i gradi.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
"a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti ... si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero 'IPA','Reginde','Inipec'"
La notifica tramite PEC degli atti di riscossione deve avvenire con riferimento agli indirizzi presenti nei pubblici elenchi (IPA ecc.); l'utilizzo di un indirizzo PEC non corrispondente all'indirizzo pubblicato nei registri pubblici comporta la nullità della notifica.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
Norma richiamata in relazione agli obblighi di comunicazione e alle presunzioni relative agli atti tributari; nel contesto è stata utilizzata per sostenere la necessità di rispettare le regole di notifica e la prova della stessa.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 25 e 26
Richiamati rispetto ai requisiti formali e probatori delle notifiche di atti esattoriali; l'art.26 è stato interpretato dalla giurisprudenza citata come vincolante circa l'uso degli indirizzi registrati per le notifiche PEC.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), artt. 3 e 6
Il CAD definisce il valore giuridico degli strumenti digitali e della PEC e il concetto di domicilio digitale; la sentenza richiama il CAD per sostenere che il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche rilevanti devono rispettare le regole pubbliche sui registri degli indirizzi.
D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, art. 16-ter
"a decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti ... si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto, ovvero 'IPA','Reginde','Inipec'"
Conferma che gli elenchi pubblici (IPA, Reginde, Inipec) sono i riferimenti ufficiali per gli indirizzi PEC utilizzabili per notifiche; l'uso di indirizzi diversi da quelli pubblicati rende la notifica invalida.
Cassazione, sentenza n. 10385/2022
La giurisprudenza di legittimità è stata richiamata per chiarire che l'annullamento della notifica non comporta automaticamente la nullità dell'atto impositivo o della cartella nella sua totalità; la nullità riguarda la forma della notifica e può avere effetti limitati in relazione all'atto sostanziale.
Massime di principio
- Per contestare una notifica via PEC di un atto della riscossione verificare immediatamente l'indirizzo mittente e confrontarlo con l'indirizzo ufficiale pubblicato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA); se differente, la notifica può essere impugnata per nullità.
- L'Amministrazione che produce la prova della notifica tramite PEC deve dimostrare la riconducibilità certa del messaggio al suo domicilio digitale ufficiale (registro pubblico); semplici ricevute o contenuti riconducibili all'atto possono non essere sufficienti se il mittente PEC non è l'indirizzo registrato.
- La nullità della notifica può comportare l'annullamento dell'atto notificatorio ma non necessariamente l'annullamento automatico della cartella di pagamento: va valutata la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n.10385/2022) e le conseguenze pratiche sul procedimento di riscossione.
- In giudizio è utile produrre documentazione che attesti la mancata conoscenza dell'atto nel domicilio reale o digitale e la consultazione/assenza dell'indirizzo in pubblici registri; rivolgersi prontamente a un consulente per azioni cautelari (es. sospensione dell'esecutorietà) quando possibile.
- Le spese di lite possono essere compensate in presenza di profili fattuali particolari o incertezza giurisprudenziale: valutare il rapporto costi/benefici prima di proseguire il contenzioso.
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