Sentenza del 17/05/2022 n. 686 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugna l'avviso di liquidazione per l'imposta di registro relativo alla tassazione del decreto di omologazione del concordato fallimentare nel quale la B. srl era assuntrice. La controversia riguarda la corretta applicazione della tariffa: la ricorrente sostiene che doveva applicarsi la tassazione fissa prevista dall'art. 8 della Tariffa, mentre l'Ufficio ha liquidato l'imposta in misura proporzionale ritenendo applicabile l'art. 9 (atto a contenuto patrimoniale e ad effetti immediatamente traslativi).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione del primo giudice che aveva respinto il ricorso della B. srl. Il Collegio ha ritenuto — in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione — che l'omologazione del concordato con terzo assuntore abbia effetti immediatamente traslativi sui beni e sui crediti trasferiti all'assuntore e, quindi, sia soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale. Il momento traslativo è individuato nell'omologa del concordato. L'appellante è stata condannata alle spese di giudizio (Euro 3.000,00 oltre accessori).
Norme richiamate
DPR 131/1986, Tariffa Parte I, art. 9
Applicata per gli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale che producono effetti immediatamente traslativi; pertanto l'omologazione del concordato con terzo assuntore rientra in questa fattispecie e soggiace all'imposta proporzionale.
DPR 131/1986, Tariffa Parte I, art. 8
Norma invocata dalla ricorrente per ottenere la tassazione fissa; il Collegio ha escluso la sua applicabilità perché destinata ai casi in cui non si verifichi trasferimento immediato di diritti patrimoniali (es. concordato con mera garanzia).
Richiamato per il principio secondo cui l'efficacia immediatamente traslativa degli atti di disposizione riguarda non solo i diritti reali ma anche i diritti di credito; il trasferimento di crediti e beni al terzo assuntore si realizza per effetto dell'omologazione.
Richiamato nella prospettiva dell'istituto dell'accollo/assunzione dell'obbligo di soddisfare i creditori concorsuali: l'assuntore si obbliga, dietro corrispettivo, a soddisfare i crediti nella misura concordata.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, ord. n. 3286/12.2.2018 e n. 13352/1.7.2020
Precedenti interpretativi che confermano l'assoggettabilità a imposta proporzionale dell'omologazione del concordato con terzo assuntore in ragione dell'effetto traslativo immediato su beni e crediti.
Massime di principio
- Se il concordato fallimentare con terzo assuntore determina il trasferimento effettivo e immediato di beni o crediti all'assuntore (effetto traslativo), l'omologazione è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi dell'art. 9 della Tariffa, Parte I, DPR 131/1986.
- Se, invece, il concordato ha natura di garanzia o non comporta trasferimento immediato di diritti patrimoniali (concordato con garanzia), si applica la tassazione fissa prevista dall'art. 8 della Tariffa.
- Il momento rilevante per l'effetto traslativo è l'omologazione del concordato: da quel momento l'assuntore acquisisce i diritti/beni e assume l'obbligo di soddisfare i creditori secondo quanto concordato.
- Per qualificare correttamente la fattispecie fiscale occorre valutare la sostanza economica dell'atto (se è dispositivo o meramente obbligatorio/garantitorio), non solo la sua forma; la giurisprudenza della Cassazione è orientata a privilegiare la sostanza per l'imposizione.
- In caso di contenzioso, la prova dell'effettivo trasferimento o della natura garantitoria dell'operazione è centrale per ottenere la tassazione favorevole (fissa); gli uffici fiscali e i giudici fanno riferimento ai principi civilistici (art. 1376 c.c.) e alla consolidata giurisprudenza.
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