Sentenza del 17/05/2022 n. 1625 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Merce di modico valore - distruzione - autocertificazione - scritture contabili inattendibili - non ammissibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto non ammissibile l'autodichiarazione per la distruzione delle merci, in quanto il meccanismo previsto dall'art. 2, comma 4, lett. b) presuppone la completezza e l'attendibilità delle scritture contabili. In mancanza di tali scritture, l'ufficio è legittimato a procedere con l'accertamento analitico-induttivo: l'operato dell'amministrazione è stato confermato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha sostenuto che alcune rimanenze di modico valore sono state distrutte e ha presentato un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, lett. b), D.P.R. 441/1997 per giustificare la mancata giacenza. L'amministrazione ha ritenuto le scritture contabili incomplete o inattendibili e ha proceduto con un accertamento analitico-induttivo contestando maggiori ricavi/giacenze.
Norme richiamate
D.P.R. 441/1997, art. 2, comma 4, lett. b)
Il beneficio dell'autodichiarazione per la distruzione di beni di modico valore è subordinato alla esistenza di scritture contabili complete e affidabili; in assenza di tale requisito l'autodichiarazione non può essere invocata per sottrarsi all'accertamento analitico-induttivo.
Massime di principio
- L'autodichiarazione prevista per la distruzione di merci di modico valore è ammessa solo se le scritture contabili sono complete, coerenti e attendibili.
- Se le scritture sono mancanti, frammentarie o ritenute inattendibili dall'amministrazione, quest'ultima può legittimamente ricorrere all'accertamento analitico-induttivo per determinare la base imponibile.
- Il contribuente che dichiara distruzioni deve conservare documentazione probatoria contemporanea (registrazioni contabili aggiornate, registri di magazzino, documenti di smaltimento o distruzione, testimoni, foto, eventuali certificazioni) per dimostrare l'effettiva perdita delle rimanenze.
- In caso di contestazione, l'onere della prova grava sul contribuente che invoca la distruzione: l'assenza di prove sposta l'esito a favore dell'amministrazione.
- È opportuno integrare l'autodichiarazione con elementi documentali e ricostruzioni analitiche verificabili per evitare l'applicazione di metodi induttivi da parte dell'ufficio.
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