Sentenza del 17/05/2022 n. 652 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Avviso di accertamento IRAP relativo al 2009: l'Ufficio ha ritenuto che THML avesse acquistato carrelli elevatori dalla collegata svedese a prezzi non conformi al "valore normale" e ha riparametrato i prezzi ai sensi delle norme sul transfer pricing (art. 110, comma 7 TUIR), contestando maggiore IRAP. Il contribuente ha impugnato per motivi procedurali (violazione art.12 L. 212/2000 - contraddittorio/PVC), di merito economico (crisi del settore nel 2009; rilevanza della redditività delle attività accessorie quali assistenza e manutenzione; assenza di utilità nello spostamento di reddito verso la Svezia) e di diritto (inapplicabilità della disciplina dei prezzi di trasferimento all'IRAP).
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha ritenuto fondato l'appello dell'Ufficio: ha confermato la corretta applicazione della disciplina del transfer pricing per la determinazione del "valore normale" delle operazioni infragruppo e l'uso del metodo TNMM con indicatore ROS come PLI, avendo l'Ufficio basato l'analisi su dati forniti dalla società e su un arco pluriennale coerente con le Linee Guida OCSE. Le eccezioni procedurali (mancanza PVC/termine dilatorio, obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per IRAP, mancata informazione sull'annualità) sono state respinte: l'art.12 L.212/2000 opera solo per accessi/ispezioni nei locali; il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio per tributi non armonizzati come l'IRAP; e la società era stata informata nell'accesso 2013 che la verifica riguardava anche annualità precedenti. Inoltre è stato confermato che la disciplina del transfer pricing si applica anche all'IRAP, in particolare per effetto dell'art.1, comma 281, L. n.147/2013. Di conseguenza il ricorso di primo grado è stato rigettato e l'atto impugnato confermato; le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 110 comma 7
"i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti ... sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti ... e, per valore normale ... si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari ..."
La norma impone la determinazione del valore normale per operazioni infragruppo e può essere applicata per riparametrare corrispettivi anche ai fini IRAP; non richiede la prova di intento elusivo, basta dimostrare scostamento dal valore di mercato.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 9 comma 3
Richiamata in combinato disposto con art.110 per le regole di determinazione dei componenti reddituali (citata nel testo come riferimento normativo insieme ad art.110).
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) art. 12
I limiti procedurali previsti (PVC e termine dilatorio) si applicano solo quando vi sia stato accesso/ispezione nei locali aziendali; per accertamenti svolti 'a tavolino' non è obbligatorio il PVC/termine dilatorio. L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è generale per tributi non armonizzati come l'IRAP salvo specifica disposizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 446 art. 11-bis
Originariamente collegava la determinazione della base imponibile IRES ai componenti da trasfer pricing ai fini IRAP; pur abrogato per i periodi successivi al 2007, è storicamente rilevante per la ragione di applicazione delle regole di transfer pricing all'IRAP.
Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art.1 comma 50 lettera g) (abrogazione)
"ha abrogato ... art. 11-bis"
Ha abrogato l'art.11-bis con efficacia dal periodo successivo al 31/12/2007, ma l'abrogazione non ha impedito la successiva riconferma dell'applicabilità della disciplina dei prezzi di trasferimento all'IRAP.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art.1 comma 281
"la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento ... deve intendersi applicabile ... anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007"
Norma di interpretazione autentica che conferma espressamente l'applicabilità della disciplina del transfer pricing anche all'IRAP per i periodi successivi al 2007.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 15
Consente al giudice di compensare le spese di lite in presenza di gravi e eccezionali ragioni; tale compensazione è stata disposta per la complessità della questione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 32
Richiamata come titolo delle memorie illustrative depositate dalle parti (norma procedurale sul deposito memorie).
Massime di principio
- La disciplina del transfer pricing (art.110, c.7 TUIR) può essere applicata anche per determinare la base imponibile ai fini IRAP: l'Amministrazione può riparametrare corrispettivi infragruppo sul "valore normale" anche senza provare intento elusivo.
- L'onere probatorio: spetta all'Ufficio dimostrare l'esistenza di operazioni tra parti correlate e uno scostamento evidente rispetto al valore normale; successivamente il contribuente deve fornire prova che i corrispettivi pattuiti sono in linea con il mercato.
- Per l'analisi di comparabilità è ragionevole utilizzare dati pluriennali (OCSE): crisi congiunturali possono essere considerate ma non impediscono l'uso di un arco temporale di analisi quando ciò migliori l'affidabilità della comparazione.
- Il metodo TNMM con indicatore di profitto (es. ROS) è accettabile se applicato correttamente e se le società comparabili sono selezionate secondo criteri coerenti; differenze di dimensione non escludono automaticamente la comparabilità.
- Le contestazioni sulla rilevanza economica di altre linee di business (es. servizi post-vendita) sono irrilevanti ai fini della determinazione del valore normale di una specifica transazione di acquisto di beni, salvo che si dimostri che i servizi sono intrinsecamente legati e valutati insieme al bene nella stessa transazione.
- Le garanzie procedurali previste dall'art.12 L.212/2000 (PVC, termine dilatorio) si applicano solo se c'è stato accesso/ispezione nei locali; gli accertamenti 'a tavolino' non richiedono PVC né il termine dilatorio.
- Non esiste per i tributi non armonizzati (come l'IRAP) un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo che una norma specifica lo preveda.
- In casi complessi di interpretazione giuridica/economica del transfer pricing, il giudice può compensare le spese tra le parti per le "gravi ed eccezionali ragioni".
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