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Sentenza

Sentenza del 17/05/2022 n. 652 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Avviso di accertamento IRAP relativo al 2009: l'Ufficio ha ritenuto che THML avesse acquistato carrelli elevatori dalla collegata svedese a prezzi non conformi al "valore normale" e ha riparametrato i prezzi ai sensi delle norme sul transfer pricing (art. 110, comma 7 TUIR), contestando maggiore IRAP. Il contribuente ha impugnato per motivi procedurali (violazione art.12 L. 212/2000 - contraddittorio/PVC), di merito economico (crisi del settore nel 2009; rilevanza della redditività delle attività accessorie quali assistenza e manutenzione; assenza di utilità nello spostamento di reddito verso la Svezia) e di diritto (inapplicabilità della disciplina dei prezzi di trasferimento all'IRAP).

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Bologna ha ritenuto fondato l'appello dell'Ufficio: ha confermato la corretta applicazione della disciplina del transfer pricing per la determinazione del "valore normale" delle operazioni infragruppo e l'uso del metodo TNMM con indicatore ROS come PLI, avendo l'Ufficio basato l'analisi su dati forniti dalla società e su un arco pluriennale coerente con le Linee Guida OCSE. Le eccezioni procedurali (mancanza PVC/termine dilatorio, obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per IRAP, mancata informazione sull'annualità) sono state respinte: l'art.12 L.212/2000 opera solo per accessi/ispezioni nei locali; il contraddittorio endoprocedimentale non è obbligatorio per tributi non armonizzati come l'IRAP; e la società era stata informata nell'accesso 2013 che la verifica riguardava anche annualità precedenti. Inoltre è stato confermato che la disciplina del transfer pricing si applica anche all'IRAP, in particolare per effetto dell'art.1, comma 281, L. n.147/2013. Di conseguenza il ricorso di primo grado è stato rigettato e l'atto impugnato confermato; le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 110 comma 7

    "i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti ... sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti ... e, per valore normale ... si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari ..."

    La norma impone la determinazione del valore normale per operazioni infragruppo e può essere applicata per riparametrare corrispettivi anche ai fini IRAP; non richiede la prova di intento elusivo, basta dimostrare scostamento dal valore di mercato.

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) art. 9 comma 3

    Richiamata in combinato disposto con art.110 per le regole di determinazione dei componenti reddituali (citata nel testo come riferimento normativo insieme ad art.110).

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) art. 12

    I limiti procedurali previsti (PVC e termine dilatorio) si applicano solo quando vi sia stato accesso/ispezione nei locali aziendali; per accertamenti svolti 'a tavolino' non è obbligatorio il PVC/termine dilatorio. L'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è generale per tributi non armonizzati come l'IRAP salvo specifica disposizione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1997, n. 446 art. 11-bis

    Originariamente collegava la determinazione della base imponibile IRES ai componenti da trasfer pricing ai fini IRAP; pur abrogato per i periodi successivi al 2007, è storicamente rilevante per la ragione di applicazione delle regole di transfer pricing all'IRAP.

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 244 art.1 comma 50 lettera g) (abrogazione)

    "ha abrogato ... art. 11-bis"

    Ha abrogato l'art.11-bis con efficacia dal periodo successivo al 31/12/2007, ma l'abrogazione non ha impedito la successiva riconferma dell'applicabilità della disciplina dei prezzi di trasferimento all'IRAP.

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147 art.1 comma 281

    "la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento ... deve intendersi applicabile ... anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007"

    Norma di interpretazione autentica che conferma espressamente l'applicabilità della disciplina del transfer pricing anche all'IRAP per i periodi successivi al 2007.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 15

    Consente al giudice di compensare le spese di lite in presenza di gravi e eccezionali ragioni; tale compensazione è stata disposta per la complessità della questione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 32

    Richiamata come titolo delle memorie illustrative depositate dalle parti (norma procedurale sul deposito memorie).

Massime di principio

  • La disciplina del transfer pricing (art.110, c.7 TUIR) può essere applicata anche per determinare la base imponibile ai fini IRAP: l'Amministrazione può riparametrare corrispettivi infragruppo sul "valore normale" anche senza provare intento elusivo.
  • L'onere probatorio: spetta all'Ufficio dimostrare l'esistenza di operazioni tra parti correlate e uno scostamento evidente rispetto al valore normale; successivamente il contribuente deve fornire prova che i corrispettivi pattuiti sono in linea con il mercato.
  • Per l'analisi di comparabilità è ragionevole utilizzare dati pluriennali (OCSE): crisi congiunturali possono essere considerate ma non impediscono l'uso di un arco temporale di analisi quando ciò migliori l'affidabilità della comparazione.
  • Il metodo TNMM con indicatore di profitto (es. ROS) è accettabile se applicato correttamente e se le società comparabili sono selezionate secondo criteri coerenti; differenze di dimensione non escludono automaticamente la comparabilità.
  • Le contestazioni sulla rilevanza economica di altre linee di business (es. servizi post-vendita) sono irrilevanti ai fini della determinazione del valore normale di una specifica transazione di acquisto di beni, salvo che si dimostri che i servizi sono intrinsecamente legati e valutati insieme al bene nella stessa transazione.
  • Le garanzie procedurali previste dall'art.12 L.212/2000 (PVC, termine dilatorio) si applicano solo se c'è stato accesso/ispezione nei locali; gli accertamenti 'a tavolino' non richiedono PVC né il termine dilatorio.
  • Non esiste per i tributi non armonizzati (come l'IRAP) un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale salvo che una norma specifica lo preveda.
  • In casi complessi di interpretazione giuridica/economica del transfer pricing, il giudice può compensare le spese tra le parti per le "gravi ed eccezionali ragioni".

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