Sentenza del 17/05/2022 n. 386 - Comm. Trib. Prov. Genova
Imposta di registro - altro - decreto ingiuntivo - enunciazione - promessa di pagamento - natura - ricognizione di debito - imposta - proporzionale - misura dell'1% - applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato parzialmente accolto: l'avviso di liquidazione è stato annullato in parte con riferimento al riconoscimento del debito enunciato nel decreto, dovendo a tale atto trovare applicazione l'aliquota dell'1% di cui all'art. 3, Tariffa, Parte I. L'Ufficio è mandato a rideterminare l'imposta e le sanzioni conseguenti. Le spese di lite sono compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha liquidato l'imposta di registro applicando l'aliquota del 3% alla somma indicata nel decreto ingiuntivo, ritenendo che la scrittura privata enunciata contenente una promessa di pagamento costituisse una ricognizione di debito con contenuto patrimoniale innovativo. La ricorrente ha invece sostenuto che la promessa/ricognizione è un atto puramente dichiarativo che non crea, modifica né estingue rapporti patrimoniali preesistenti, rilevando solo sul piano probatorio, e pertanto deve essere assoggettata all'imposta nella misura dell'1% (art. 3, Parte I, Tariffa DPR n.131/1986) o, secondo altro orientamento, alla misura fissa di Parte II. Il Collegio ha ritenuto che la promessa enunciata sia un atto dichiarativo (ricognizione di debito) e non fonte autonoma di obbligazione, applicando la misura dell'1% e richiedendo la rideterminazione dell'imposta da parte dell'Ufficio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986 - Tariffa, Parte I, art. 3
art. 3, Parte I, Tariffa DPR n.131/1986
Applicata per tassare la scrittura privata di ricognizione/promessa di pagamento come atto dichiarativo con imposta proporzionale all'1% sul valore indicato.
D.P.R. n. 131/1986 - Tariffa, Parte I, art. 9
art. 9, Parte I, Tariffa DPR n.131/1986
Norma di carattere generale per atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (aliquota 3%). Il Collegio ha ritenuto che la sua applicazione richieda un atto idoneo a costituire, modificare o estinguere rapporti patrimoniali, requisito non sussistente nella ricognizione di debito.
D.P.R. n. 131/1986 - Tariffa, Parte I, art. 8, lett. b
art. 8, lett. b) Tariffa Parte I, DPR n.131/1986
Norma che prevede la tassazione del decreto ingiuntivo esecutivo recante condanna al pagamento di somme; il Collegio non ha contestato la legittimità dell'applicazione di tale previsione al decreto ingiuntivo ma ha distinto la tassazione dell'atto enunciato.
D.P.R. n. 131/1986 - Tariffa, Parte II, art. 2 (e art.4 menzionato nel ricorso)
Parte II art. 2 n.1; art. 4 Tariffa Parte II allegata al DPR 131/1986
Richiamate dalla ricorrente come possibili riferimenti per l'applicazione di un'imposta in misura fissa; il Collegio ha però adottato l'orientamento della Parte I art.3 (1%) per la ricognizione dichiarativa.
T.U. imposta di registro - art. 22
Ricordato dall'Ufficio insieme all'art.9 come base normativa per la liquidazione, ma il Collegio ha richiesto la valutazione della natura sostanziale dell'atto per l'identificazione della corretta aliquota.
Massime di principio
- Distinguere la natura sostanziale dell'atto: se l'atto crea, modifica o estingue rapporti patrimoniali (effetto innovativo) è applicabile l'aliquota generale del 3% (art. 9 Parte I); se l'atto è meramente dichiarativo/di ricognizione (conferma di un debito già esistente, rilevante solo sul piano probatorio) si applica l'aliquota dell'1% (art. 3 Parte I).
- Quando in un provvedimento giurisdizionale (es. decreto ingiuntivo) è enunciata una scrittura privata contenente una promessa di pagamento, occorre tassare separatamente le diverse componenti in base alla loro natura: il decreto ingiuntivo esecutivo può rientrare nella disciplina dell'art. 8 (3%), mentre la promessa/ricognizione, se pur dichiarativa, va assoggettata all'1%.
- La qualificazione giuridica sostanziale prevale sulla mera dizione formale: la presenza della dicitura "ricognizione" o "promessa" non basta se l'atto manifesta effetti patrimoniali innovativi; viceversa, un atto espresso come promessa ma che non muta la sfera patrimoniale va trattato come dichiarativo.
- Esistono orientamenti giurisprudenziali differenziati (alcune decisioni hanno ritenuto applicabile la misura fissa di Parte II): pertanto in caso di dubbio è consigliabile sollevare la questione davanti alla Commissione tributaria e, se possibile, chiedere la ripartizione della tassazione tra le varie parti dell'atto.
- Documentare e argomentare la natura meramente probatoria di una ricognizione (e la mancata creazione/modifica/estinzione di obbligazioni) aumenta la probabilità di ottenere l'aliquota ridotta; citare la giurisprudenza di legittimità (es. Cass. n. 3379/2020) rafforza la posizione.
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