Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24041/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorso tra un'azienda sanitaria regionale e una collaboratrice che aveva prestato attività dal 1 aprile 2011 al 30 novembre 2015 in forza di un contratto formalmente qualificato come collaborazione coordinata e continuativa. La lavoratrice ha chiesto l'accertamento della natura subordinata del rapporto, con condanna dell'ente al risarcimento del danno e al pagamento delle differenze retributive. La Corte d'appello ha accolto la domanda ritenendo che il contratto fosse stato stipulato in assenza delle condizioni richieste dall'art. 7 del d.lgs. n. 165/2001, che la prestazione fosse stata utilizzata per esigenze ordinarie dell'ufficio e che la lavoratrice fosse sottoposta al potere direttivo, gerarchico e di controllo dell'amministrazione. Ha inoltre applicato l'art. 2126 c.c. per riconoscere il diritto al trattamento retributivo per il periodo di effettiva esecuzione del rapporto. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 416, comma 3, c.p.c., sostenendo che le circostanze di fatto erano state contestate e non potevano ritenersi pacifiche; 2) violazione dell'art. 2094 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la Corte territoriale aveva sovrastimato elementi compatibili anche con il lavoro autonomo e aveva svalutato il regolamento contrattuale che escludeva la subordinazione; 3) violazione dell'art. 2126 c.c., assumendo che la lavoratrice non avesse allegato e provato adeguatamente le modalità qualitative e quantitative della prestazione ai fini della quantificazione della retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo non coglieva la ratio decidendi, perché la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulla mancata contestazione delle allegazioni, ma sulle risultanze istruttorie. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva in realtà a criticare un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla subordinazione, fondato su una pluralità di indici sintomatici e insindacabile in cassazione, oltre che conforme ai principi consolidati in tema di impiego di fatto alle dipendenze di ente pubblico non economico. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile, poiché la Corte d'appello si era uniformata al principio secondo cui il rapporto subordinato nullo instaurato di fatto con una pubblica amministrazione rientra nell'art. 2126 c.c. e dà diritto al trattamento retributivo per il tempo di effettiva esecuzione; inoltre la quantificazione era stata compiuta sulla base della documentazione prodotta e delle mansioni ritenute riconducibili alla categoria contrattuale indicata. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 d.lgs. n. 165/2001

    La collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica amministrazione è utilizzabile solo al ricorrere delle condizioni di legge; la loro assenza è indice di irregolarità del rapporto, ma la qualificazione finale dipende dall'accertamento concreto delle modalità di svolgimento della prestazione.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione va verificata in concreto attraverso gli indici sintomatici del potere direttivo, gerarchico e di controllo, non essendo decisivo il solo nomen iuris del contratto.

  • art. 2126 c.c.

    Il rapporto di lavoro subordinato di fatto, anche se nullo per difetto dei presupposti legali o di formale nomina presso ente pubblico non economico, produce effetti retributivi per il periodo di effettiva esecuzione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove quando il giudice di merito ha fondato la decisione su effettive risultanze istruttorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione della norma è deducibile solo se il giudice abbia attribuito alle prove un valore legale diverso da quello previsto; non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 416, comma 3, c.p.c.

    La doglianza sulla contestazione dei fatti è irrilevante se la decisione di merito si basa comunque sull'apprezzamento delle prove raccolte.

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza per errori processuali è configurabile solo se il vizio denunciato incide effettivamente sulla decisione impugnata.

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    La deduzione della violazione di legge non può trasformarsi in una richiesta di riesame del merito; il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata, pena l'inammissibilità.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di declaratoria di inammissibilità sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 228 del 2012

    Ha modificato il regime del contributo unificato richiamato ai fini del raddoppio in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e attinenti alla reale ratio decidendi della sentenza impugnata; la censura che non si confronta con la motivazione decisiva è inammissibile.
  • La qualificazione di un rapporto come subordinato richiede un accertamento concreto delle modalità di svolgimento della prestazione, valorizzando indici sintomatici come inserimento nell'organizzazione, osservanza di orari, direttive, controllo e potere disciplinare.
  • Il nomen iuris del contratto e la formale qualificazione come collaborazione autonoma non impediscono la riqualificazione del rapporto se le prove dimostrano una prestazione effettivamente subordinata.
  • Per i rapporti di fatto instaurati alle dipendenze di un ente pubblico non economico, la nullità del titolo o l'assenza delle condizioni legali non escludono il diritto del prestatore al trattamento retributivo per il periodo di effettiva esecuzione, ai sensi dell'art. 2126 c.c.
  • La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere usata per ottenere un nuovo esame delle prove o un diverso apprezzamento dei fatti, che resta riservato al giudice di merito.
  • Il vizio motivazionale oggi rilevante in cassazione riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice mancata valorizzazione di singoli elementi istruttori.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.