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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19892/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la conferma della confisca disposta nei confronti di beni nella disponibilità di Nicola Garofalo e intestati a lei e al figlio, articolando due motivi: (1) violazione del principio di irretroattività e vizio di motivazione per avere la Corte di appello applicato il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("codice antimafia"), nella parte in cui consente l'applicazione disgiunta della confisca patrimoniale anche in assenza di una misura personale, con effetti retroattivi rispetto ai fatti posti in essere anteriormente all'entrata in vigore del codice; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per presunta inefficacia del provvedimento ablatorio per superamento del termine previsto dall'art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011, essendo la ricorrenza fondata sull'assunto che i periodi di sospensione dei termini disposti dal d.l. "Cura Italia" e successivi provvedimenti relativi al Covid-19 sarebbero stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale (sent. n.140/2021) e, dunque, che il termine di efficacia della confisca sarebbe decorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. In ordine al primo motivo, ha confermato l'orientamento delle Sezioni Unite (sent. n. 4880/2014, Spinelli) che qualifica la confisca di prevenzione come misura preventiva e ne dispone la regolazione secondo la legge vigente al tempo della loro applicazione/esecuzione (art. 200 c.p.), ritenendo dunque legittima l'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 anche rispetto a fatti anteriori nei limiti previsti dalla disciplina preventiva (accertamento, anche incidentale, della pericolosità passata e del nesso con l'acquisizione dei beni). Quanto al secondo motivo, la Corte ha ricalcolato i termini escludendo alcuni periodi e ha ritenuto che, anche espungendo i periodi di sospensione collegati all'emergenza pandemica, il termine di efficacia della confisca non risultasse decorso (calcolando un complessivo di 1 anno, 5 mesi e 29 giorni), concludendo per l'infondatezza della doglianza. Conseguentemente il ricorso viene dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), non essendo ravvisabile colpa nella proposizione del ricorso secondo la Corte costituzionale (sent. n.186/2000).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ("codice antimafia")

    Consente l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali anche senza contestuale misura personale, a condizione che sia accertata la pericolosità sociale passata del soggetto e il nesso temporale con l'acquisizione dei beni; la Corte d'appello ha applicato tale normativa e la Cassazione ne ha ritenuto legittimo l'uso.

  • art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011

    termine di efficacia della confisca stabilito in un anno e sei mesi

    Disciplina il termine di efficacia della confisca; la Corte ha calcolato i periodi utili e ritenuto che il termine non fosse decorso, anche tenendo conto (nel modo ritenuto congruo) delle sospensioni previste dalla normativa.

  • art. 200 cod. pen.

    Principio per cui le misure di prevenzione, qualificate come preventive dalle Sezioni Unite, sono regolate dalla legge vigente al tempo della loro applicazione/esecuzione; base per applicare il d.lgs. 159/2011 alla confisca impugnata.

  • Sezioni Unite, sent. n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli)

    Ha affermato la natura preventiva della confisca di prevenzione e la conseguente applicazione della disciplina vigente al tempo dell'esecuzione (richiamata dalla Corte di cassazione come principio decisivo).

  • d.l. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 9 (norma "Cura Italia")

    prevedeva sospensione di termini procedurali e della prescrizione per taluni periodi fino al 30/06/2020

    Introdusse sospensioni di termini in conseguenza dell'emergenza Covid-19; parte della disciplina invocata per sospendere il decorso dei termini in materia di misure di prevenzione è stata oggetto di scrutinio costituzionale.

  • Corte costituzionale, sent. n. 140 del 2021

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 83, comma 9, d.l. 17/03/2020 n. 18 nella parte considerata

    Ha censurato la norma nella parte in cui prevedeva la sospensione della prescrizione per specifici procedimenti e periodi; la Corte di cassazione ha osservato che gli effetti della sentenza sono circoscritti alla sospensione della prescrizione e non si estendono automaticamente a tutti i termini previsti dagli artt. 24, 27 e 304 d.lgs. 159/2011, fermo restando l'obbligo di ricalcolo dei termini.

  • Corte EDU, De Tommaso vs Italia (23/02/2017) e Corte costituzionale, sent. n. 24 del 2019

    Richiamate dalla ricorrente per profili di prevedibilità e tassatività delle norme preventive; la Corte di cassazione ha ritenuto che tali pronunce riguardino la sufficiente determinazione delle norme e la garanzia di prevedibilità, ma non implichino di per sé la revisione della qualificazione preventiva della confisca o il divieto di applicare una disciplina più recente ai fini di esecuzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di comminare una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso infondato o inammissibile; applicata per condannare la ricorrente al versamento di euro 3.000,00.

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso da parte della parte, ma non ostativa alla declaratoria di inammissibilità e all'applicazione delle conseguenti sanzioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione è qualificata come misura preventiva: nelle successioni di leggi si applica la disciplina vigente al tempo della loro esecuzione (art.200 c.p.), per cui norme più favorevoli o che ampliano la modalità di applicazione possono essere operanti anche se i fatti sono anteriori.
  • L'applicazione disgiunta della confisca patrimoniale rispetto a una misura personale è possibile secondo il codice antimafia, ma richiede l'accertamento (anche incidentale) della pericolosità sociale passata e del nesso tra tale pericolosità e l'acquisizione dei beni.
  • Le pronunce di Corte EDU e della Corte costituzionale su tassatività e prevedibilità delle norme impongono che le fattispecie preventive siano formulate con sufficiente determinatezza; tuttavia esse non impediscono automaticamente l'applicazione della normativa preventiva più recente quando la confisca sia qualificata come misura preventiva.
  • Se si eccepisce l'inefficacia di un provvedimento per decorso termini, incombe sul ricorrente l'onere di dimostrare concretamente il mancato rispetto del termine, con ricalcolo preciso anche alla luce delle sospensioni eventualmente invalide per interventi costituzionali relativi a misure emergenziali (es. Covid).
  • La semplice evocazione di una decisione costituzionale che ha annullato talune disposizioni di sospensione non produce automaticamente l'illegittimità del provvedimento ablatorio: il Giudice deve verificare il computo effettivo dei termini e l'eventuale incidenza della declaratoria di illegittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità per motivi manifestamente infondati può comportare condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la proposizione del ricorso, seppur non colpevole, non impedisce tali conseguenze.

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