Cassazione Penale, Sentenza n. 19862/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino del 12/07/2021 (conferma del giudizio di primo grado) per i reati di indebita compensazione ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000. I motivi di ricorso lamentavano: 1) vizio di motivazione e insufficienza probatoria per la mancata acquisizione degli F24 che avrebbero dovuto provare la materiale utilizzazione di crediti inesistenti e il superamento della soglia di punibilità; 2) errata determinazione del tempus commissi delicti, con conseguente applicazione retroattiva della disciplina più grave introdotta dal d.lgs. n. 158/2015; 3) errata applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 relativamente alla confisca per equivalente; 4) violazione dell'art. 597 c.p.p. (presunta dichiarazione inammissibilità o difetto di motivazione procedurale).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato soltanto con riferimento al secondo motivo (errata individuazione del momento consumativo del reato). Ha confermato la responsabilita penale della ricorrente per indebita compensazione (art. 10-quater d.lgs. 74/2000) sulla base di elementi probatori diversi dalla mera acquisizione fisica degli F24 (testimonianza della funzionaria dell'Agenzia delle Entrate, dichiarazione IVA, altri riscontri). Tuttavia, avendo accertato che l'ultimo F24 pertinente era stato presentato il 01/10/2015, il fatto si è consumato anteriormente all'entrata in vigore della disciplina sanzionatoria piu' grave (d.lgs. n. 158/2015, entrato in vigore il 22/10/2015); ne consegue l'inapplicabilità retroattiva della nuova sanzione. Per questo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha determinato direttamente la pena nella misura del minimo edittale ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 62-bis c.p. (così adeguando il trattamento sanzionatorio al regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 158/2015). Sul resto la sentenza di merito è stata confermata: resta l'accertamento del reato e la confisca del profitto è stata ritenuta applicabile; non è emersa reformatio in peius perché il beneficio della sospensione condizionale non risultava revocato.
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce l'indebita compensazione di crediti tributari. La Corte conferma che il reato può essere provato anche con elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (testimonianze e riscontri contabili), non necessariamente con la fisica acquisizione dell'F24
d.lgs. n. 158 del 2015, art. 9, comma 1
testo della sentenza: la norma ha modificato l'art. 10-quater creando una disciplina piu' severa entrata in vigore il 22/10/2015
Introduce una disciplina piu' grave (pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per crediti inesistenti). La Corte ha ritenuto tale disciplina inapplicabile retroattivamente perché il fatto si è consumato anteriormente alla sua entrata in vigore
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Regola la confisca del profitto per i reati tributari. La Corte ha ritenuto applicabile la confisca (anche per equivalente) in continuità con l'estensione prevista dalla legge n. 244/2007
art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007
Ha esteso l'istituto della confisca obbligatoria del profitto anche ai reati tributari contemplati dall'art. 10-quater; la Corte lo considera come norma di continuità rispetto all'art. 12-bis
Prevede la diminuzione di pena di un terzo per specifiche circostanze (applicata dalla Corte per ridurre il minimo edittale nella determinazione diretta della pena)
art. 620, lett. l), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, quando annulla in parte senza rinvio, di determinare direttamente la pena; applicata per fissare la pena al minimo edittale ridotto di un terzo
Richiede il grado di certezza necessario per la decisione penale; la Corte richiama che il convincimento del giudice può fondarsi anche su indizi gravi, precisi e concordanti quando la prova documentale diretta non è acquisita
Sez. 3, sent. n. 44737 del 20/06/2019
"l'indebita compensazione deve (...) risultare dal modello F24 mediante il quale la stessa è stata realizzata, indicandovi, appunto in compensazione, crediti inesistenti o non spettanti"
La Corte chiarisce che quella sentenza attiene al piano dell'oggettiva sussistenza del reato (occorrenza dell'F24 come strumento tecnico): nel processo concreto la prova può comunque essere raggiunta con altri mezzi ove sussistano indizi gravi, precisi e concordanti
Richiamato indirettamente come norma collegata all'istituto della confisca obbligatoria del profitto; la confisca per equivalente resta applicabile
Massime di principio
- La sussistenza del reato di indebita compensazione può essere accertata anche senza la fisica acquisizione degli F24 se esistono indizi gravemente concordanti (testimonianze, confronti tra dichiarazioni e modelli) che permettono di ricostruire la condotta con la certezza richiesta dall'art. 533 c.p.p.
- Il momento consumativo del reato è la presentazione dell'F24 che ha determinato il superamento della soglia di punibilità; eventi amministrativi successivi (es. cancellazione della società dalla Camera di Commercio) non possono essere fatti coincidere con la consumazione per giustificare l'applicazione retroattiva di una disciplina entrata in vigore dopo la presentazione dell'F24
- La modifica normativa che inasprisce le sanzioni non può essere applicata retroattivamente se il fatto si è consumato anteriormente all'entrata in vigore della nuova disciplina; in tal caso va applicata la disciplina previgente
- La confisca del profitto (anche per equivalente) prevista per i reati tributari segue la continuità normativa normativa e resta applicabile salvo specifiche ragioni contrarie
- La declaratoria di annullamento parziale senza rinvio può comportare la determinazione diretta della pena da parte della Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620 c.p.p., quando gli elementi per la quantificazione siano pacifici e non richiedano nuovi accertamenti
- Non configura automaticamente reformatio in peius l'annullamento parziale disposto dalla Corte di legittimità se dal dispositivo della sentenza di merito non risulta peggioramento dei benefici concessi (es. sospensione condizionale) che non siano stati revocati
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