Cassazione Penale, Sentenza n. 19866/2022 del 20/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato inutilizzabile la cosiddetta "lista Falciani" ex art. 240, comma 2 c.p.p. ma aveva comunque confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato (prescrizione). Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata pronuncia di proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2 c.p.p., sostenendo che, escludendosi la "lista Falciani", non restavano prove sufficienti e che la Corte d'appello avrebbe travisato la documentazione prodotta dalla difesa che dimostrerebbe che l'imputato era solo un intermediario e non il titolare o gestore dei rapporti bancari contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso mirasse a un riesame del merito e della motivazione (valutazione delle prove e travisamento del fatto), materie inammissibili in sede di legittimità, e ha richiamato il principio consolidato (S.U. Tettamanti) secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. può essere adottato solo quando l'innocenza emerga dagli atti in modo evidente e incontestabile. Poiché il ricorso non dimostrava tale evidente prova di innocenza ma chiedeva una rivalutazione delle prove, è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma del reato originariamente ascritto all'imputato; la condanna non è stata pronunciata perché il reato si è estinto per prescrizione
art. 240, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato per dichiarare l'inutilizzabilità della "lista Falciani", ritenuta documentazione formata attraverso la raccolta illecita di informazioni
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Norma sul proscioglimento nel merito che può essere pronunciata dal giudice solo quando dagli atti risulti in modo evidente e incontestabile l'innocenza dell'imputato; la Corte ha richiamato la giurisprudenza (S.U. Tettamanti) che limita l'applicazione di tale formula
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Fondamento normativo dei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione/travisamento), ma la Cassazione ha ritenuto tali deduzioni inammissibili perché implicano revisione del merito
Norma che ha consentito di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle Ammende
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20
Richiamato come norma procedurale per il trattamento del ricorso (il ricorso è stato trattato ai sensi di questa disposizione)
Massime di principio
- Se il reato è estinto per prescrizione, il giudice può prosciogliere ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p. solo quando l'innocenza dell'imputato risulti dagli atti in modo chiaro e incontestabile; in mancanza, si dichiara semplicemente che non si deve procedere per estinzione.
- In Cassazione non è ammesso il riesame delle prove o la rivalutazione del fatto: i motivi che chiedono una diversa valutazione delle risultanze probatorie o contestano il cosiddetto travisamento sono in larga parte inammissibili.
- L'esclusione di determinate prove (es. "lista Falciani") non determina automaticamente l'assoluzione quando esistano altre fonti probatorie ritenute sufficienti dai giudici di merito; va sempre valutato il complesso probatorio già acquisito nei precedenti gradi.
- Chi propone ricorso per cassazione deve concentrare le censure su profili di diritto e di legittimità procedurale, non su una nuova valutazione delle prove; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
- Le statuizioni sanzionatorie accessorie (spese e somme a favore della Cassa delle Ammende) possono essere ordinate anche quando il ricorso è dichiarato inammissibile, salvo che ricorra colpa grave del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.
Testo integrale
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