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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19858/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La difesa ha proposto tre motivi: 1) contestazione dell'accertamento della fittizietà delle fatture sostenendo che fossero solo soggettivamente inesistenti e quindi non integrassero il reato previsto dall'art. 2 DLgs 74/2000; 2) censura di nullità o inammissibilità dell'impugnazione proposta dalla pubblica accusa per presunta tardività; 3) eccezione di prescrizione, con riferimento al più remoto dei due reati, invocando termini prescrizionali antecedenti all'entrata in vigore della norma che li ha prolungati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso della difesa inammissibile. Sul primo punto la Corte ha ribadito che l'uso in dichiarazione di fatture riferenti operazioni soggettivamente inesistenti integra il reato di dichiarazione fraudolenta ex art. 2 DLgs 74/2000 e che il dolo consiste nella consapevolezza di ottenere un vantaggio fiscale mediante l'uso di tali documenti. Sul secondo punto ha ritenuto tempestiva l'impugnazione della Procura generale in quanto, per effetto del termine di sessanta giorni concesso dal giudice di primo grado per la motivazione, il termine d'appello della pubblica accusa era di 45 giorni ai sensi degli artt. 544 e 585 c.p.p., e il ricorso è stato depositato nei termini. Sul terzo punto ha escluso la prescrizione: la norma che ha introdotto il comma 1‑bis dell'art. 17 del DLgs 74/2000 ha ampliato il termine prescrizionale a dieci anni con efficacia ratione temporis che rendeva i reati ancora non prescritti; inoltre la definitiva acquisizione della responsabilità (sentenza di appello del 9 luglio 2020) rende irrilevante una eventuale maturazione formale della prescrizione successiva. In conseguenza il verdetto di condanna è definitivo, con conferma dell'accertamento di responsabilità e con la riforma in appello che ha disposto la confisca del profitto; la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 DLgs n. 74/2000

    La Corte interpreta la norma nel senso che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti si realizza anche quando le fatture siano solo soggettivamente inesistenti; non è richiesta la simultanea sussistenza di una fittizietà oggettiva. Il dolo consiste nella consapevolezza dell'uso del documento per conseguire indebito vantaggio fiscale.

  • art. 17, comma 1‑bis, DLgs n. 74/2000

    La Corte applica la modifica normativa che ha dilatato i termini prescrizionali (da 7 anni e 6 mesi a 10 anni) ratione temporis quando la norma è entrata in vigore prima della commissione del reato più remoto, escludendo quindi la prescrizione per i reati contestati.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    Il termine di sessanta giorni per il deposito delle motivazioni concesso dal giudice di primo grado incide sui termini di impugnazione previsti per la parte pubblica e privata.

  • art. 585, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. d), c.p.p.

    La Corte ha ritenuto che, alla luce dell'art. 544 c.p.p., il termine per l'impugnazione della pubblica accusa è stato correttamente computato (45 giorni) e che il reclamo della Procura generale è stato proposto tempestivamente.

Massime di principio

  • L'uso in dichiarazione di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta: non è necessario dimostrare la fittizietà oggettiva dell'operazione.
  • Il dolo si configura quando chi utilizza la fattura è consapevole che il documento comporta un indebito vantaggio fiscale perché l'effettivo esecutore della prestazione non ha fatturato/versato l'IVA.
  • Per valutare la tempestività dell'impugnazione della pubblica accusa occorre tener conto dei termini speciali legati al deposito delle motivazioni (art. 544 c.p.p.); questi possono allungare il termine ordinario di impugnazione della Procura.
  • Le modifiche normative che estendono i termini prescrizionali (art. 17 DLgs 74/2000 comma 1‑bis) possono operare ratione temporis e impedire la prescrizione se entrate in vigore prima della commissione del reato più remoto.
  • Una volta divenuta definitiva la pronuncia di condanna in sede di appello o per dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione, eventuali maturazioni formali della prescrizione successive sono irrilevanti ai fini dell'estinzione del reato.
  • In casi simili il difensore deve: verificare attentamente la natura (soggettiva/oggettiva) delle fatture contestate e la prova del dolo; controllare i termini processuali decorrenti dal deposito delle motivazioni; proporre tempestive eccezioni di prescrizione prima della definitività e valutare le conseguenze patrimoniali (confisca) disposte in sede di impugnazione.

Testo integrale

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