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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19864/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per realizzazione e gestione di discarica non autorizzata (artt. 192 e 256, comma 3, d.lgs. n.152/2006). Tre motivi principali: (1) vizio di qualificazione della condotta — si sarebbe trattato non di discarica ma di deposito incontrollato di rifiuti; la Corte territoriale si sarebbe limitata ad aderire alla stima degli Agenti senza accertamento oggettivo; (2) motivazione illogica in relazione al requisito temporale della definizione di 'discarica abusiva' (sostenuto che i rifiuti erano presenti da circa sei mesi, non oltre un anno); (3) rilevanza della disciplina di estinzione delle contravvenzioni ambientali (artt. 318-bis ss. d.lgs. 152/2006 come modificati dalla L. 68/2015 e art. 318-quater comma 2) con possibile riqualificazione nella contravvenzione e applicazione del pagamento estintivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi: la qualificazione della condotta come discarica non autorizzata è supportata da elementi oggettivi (area di circa 400 mq, varietà e rilevante quantità di rifiuti — stima di circa 300 quintali — e degrado tendenziale dei luoghi); la definizione normativa di 'discarica' è stata interpretata nel senso di comprendere anche aree adibite allo smaltimento da parte del produttore, perciò il profilo temporale invocato dal ricorrente non è risolutivo come prospettato. Il terzo motivo è stato invece dichiarato inammissibile perché non sollevato in sede di appello (violazione del divieto di introdurre in cassazione questioni non dedotte in appello). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, della somma di euro 3.000,00 (oltre alle spese del procedimento).

Norme richiamate

  • d.lgs. n.152 del 2006 (Codice dell'ambiente), artt. 192 e 256, comma 3

    Norme applicate per la configurazione del reato di realizzazione/gestione di discarica non autorizzata; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato in base a quantità, estensione e degrado tendenziale dei luoghi

  • d.lgs. n.36 del 2003, art. 2, comma 1, lett. g

    area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi

    La definizione di 'discarica' è stata interpretata in senso ampio: non è decisivo soltanto il dato temporale invocato dal ricorrente; rientrano anche aree usate dal produttore per lo smaltimento

  • decreto-legge n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. a

    Citato dal ricorrente nella prospettazione della qualificazione del fatto come deposito incontrollato; la Corte non ha ritenuto sussistente tale riqualificazione alla luce degli elementi dimensionali e quantitativi

  • artt. 318-bis e ss. d.lgs. n.152 del 2006 (modificati dalla L. n.68 del 2015) e art. 318-quater, comma 2

    Disciplina del pagamento estintivo per alcune contravvenzioni ambientali; la Corte ha rilevato che la questione è stata proposta per la prima volta in cassazione e quindi è inammissibile per difetto di deduzione in appello, senza entrare nel merito dell'applicabilità

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. b) e comma 3

    Regole di ammissibilità del ricorso per cassazione: le censure di merito sono valutate solo se adeguatamente richieste in grado d'appello; la Corte ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non dedotto in appello

  • codice di procedura penale, art. 609

    Coordinato con l'art. 606 per escludere la proposizione in cassazione di questioni non prospettate in appello (evitare il rischio di annullamento per profili non esaminati dal giudice di appello)

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle Ammende; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000,00

Massime di principio

  • La distinzione tra 'deposito incontrollato' e 'discarica non autorizzata' dipende essenzialmente da quantità, estensione dell'area e carattere tendenzialmente definitivo del deposito; grandi quantità e vasta area orientano verso la qualificazione come discarica.
  • La stima quantitativa operata dalla polizia giudiziaria e le risultanze testimoniali possono essere valutate come prove sufficienti senza obbligo di accertamento tecnico formale, se coerenti con il quadro probatorio complessivo.
  • La definizione normativa di 'discarica' va interpretata nel suo complesso; elementi temporali (es. presenza per oltre un anno) non sono sempre l'unico parametro decisivo se la fattispecie rientra comunque nelle altre caratteristiche della definizione legislativa.
  • Questioni novative (es. richiesta di applicazione di meccanismi estintivi o riqualificazioni) devono essere tempestivamente dedotte in sede di appello: se sollevate solo in cassazione sono, di regola, inammissibili.
  • Se si intende invocare l'applicazione di meccanismi amministrativi di estinzione della contravvenzione o pagamenti estintivi, occorre averli proposti e documentati già in appello per evitare di perderne la trattazione in cassazione.
  • In difesa, è essenziale contestare in modo completo e documentato sia la qualificazione giuridica dei fatti sia la prova raccolta in primo e secondo grado; omissioni difensive in appello possono precludere la cassazione.
  • La Corte di Cassazione valuta se le motivazioni del giudice di merito siano logicamente fondate e ancorate agli elementi probatori: censure che sollevano mera discrezionalità valutativa senza errori di diritto spesso risultano infondate.

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