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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19861/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della sentenza che lo aveva dichiarato colpevole, in rito abbreviato, del reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR n. 309/1990 (detenzione di gr. 166 di cocaina, destinata allo spaccio), con pena di 4 anni di reclusione e € 2.000 di multa. I motivi principali del ricorso riguardavano: (1) carenza di motivazione sul collegamento fra la sostanza rinvenuta in una intercapedine esterna e l'imputato; (2) errata qualificazione del fatto sotto il comma 1 dell'art. 73 invece che come fattispecie di lieve entità ai sensi del comma 5 (sostenendo un apporto causale modesto); (3) mancata applicazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p. richiamato dalla difesa); (4) mancata derubricazione a favoreggiamento personale; (5) criticità nella determinazione della pena e nell'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non riesaminabili in sede di legittimità le valutazioni di fatto della Corte territoriale quando non manifestamente illogiche: qui la motivazione della Corte di appello è apparsa congrua (soprattutto per il rinvenimento della sostanza in un borsone corrispondente a quello osservato dagli agenti, la presenza del telefono cellulare del prevenuto agganciato a una cella nelle vicinanze, il ritrovamento di strumenti tipici del traffico e conversazioni collegate). Ha escluso la riconducibilità del caso alla lieve entità ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, poiché la quantità (166 g, idonea a 675 dosi medie) esclude la lieve entità; inoltre ha affermato la coerenza del principio secondo cui, in un concorso di persone, il medesimo titolo di reato è attribuito ai concorrenti quando il loro apporto consapevole contribuisce alla realizzazione dell'illecito. Ha negato la minima partecipazione perché l'apporto del ricorrente non era trascurabile (emergeva dalle conversazioni intercettate un intenso flusso informativo). Ha ritenuto infondata la derubricazione a favoreggiamento, osservando che la condotta si è svolta durante la disponibilità dello stupefacente (reato permanente) e dunque integra il concorso. Ha confermato l'esclusione delle attenuanti generiche per la sottrazione del prevenuto all'esecuzione di una misura cautelare. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • DPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    La norma è stata applicata per la qualificazione del fatto come detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi per l'imputazione ai sensi del comma 1.

  • DPR n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    La possibilità di qualificare la condotta come ipotesi di 'lieve entità' è stata esclusa a causa della quantità di sostanza (idonea a centinaia di dosi). Inoltre la Corte ha espresso il principio secondo cui, nel concorso di persone, non è coerente attribuire titoli di reato diversi tra i concorrenti quando tutti hanno contribuito consapevolmente alla realizzazione dell'illecito.

  • Codice penale, art. 114

    Richiamato dalla difesa come riferimento alla circostanza attenuante della minima partecipazione; la Corte ha ritenuto che la minima partecipazione non fosse configurabile perché l'apporto del ricorrente non era trascurabile e il reato non si sarebbe realizzato nella stessa forma senza il suo apporto.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per irrogare al ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto svolte dalla Corte di merito (collegamento del sospetto alla res) non sono rivedibili in Cassazione se non manifestamente illogiche: prove indiziarie e elementi concreti che collegano l'imputato allo stupefacente legittimano la condanna.
  • La quantità e la qualità della sostanza sono criteri fondamentali per escludere la lieve entità ex art. 73, comma 5 DPR 309/1990: quantità idonee a centinaia di dosi escludono l'applicazione della lieve entità.
  • Nel concorso di persone, se più concorrenti hanno contribuito consapevolmente alla realizzazione dell'illecito, la qualificazione del reato tende a essere unitaria; non è agevole attribuire a alcuni concorrenti una fattispecie attenuata (comma 5) e ad altri la fattispecie piena (comma 1) se il loro apporto è rilevante.
  • La circostanza attenuante della minima partecipazione si configura solo quando il contributo causale del concorrente è sostanzialmente trascurabile e il reato si sarebbe realizzato nella stessa forma anche senza di lui.
  • Il favoreggiamento personale richiede che la condotta sia successiva rispetto alla commissione del reato; se l'azione mantiene la disponibilità dello stupefacente durante la sua flagranza (reato permanente) essa può integrare il concorso e non il mero favoreggiamento.
  • La sottrazione all'esecuzione di misure cautelari e la mancata collaborazione possono giustificare l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche.
  • La determinazione della pena entro il minimo edittale non necessita di ampia giustificazione; aumenti o esclusioni di attenuanti richiedono motivazione specifica da parte della Corte di merito.

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