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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38007/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due soci, ciascuno titolare del 50% di una società a ristretta base sociale, avevano impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il maggior reddito della società per l'anno 2012, recuperando IRES, IVA e IRAP e imputando la ripresa anche ai soci in ragione della presunta distribuzione degli utili extracontabili. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento, ritenendo non operante la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati perché il maggior reddito era stato accertato proprio tramite la contabilità della società. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, del D.P.R. 600/1973, dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 7 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR non aveva applicato il consolidato principio secondo cui, nelle società a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci, salvo prova contraria.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha richiamato il principio secondo cui, nelle società di capitali a ristretta base sociale, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, in assenza di prova contraria. Ha osservato che nel caso concreto il maggior reddito era stato accertato attraverso l'esame della contabilità sociale e che la mancata dichiarazione di ricavi effettivamente conseguiti integra un occultamento di ricavi produttivo di evasione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, D.P.R. 600/1973

    è richiamato quale norma sulla rettifica del reddito d'impresa; la Corte ne valorizza l'applicazione in presenza di redditi non dichiarati e utili extracontabili accertati in capo alla società

  • art. 2729 c.c.

    è richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte afferma che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale è conforme ai requisiti presuntivi e può essere vinta con prova contraria

  • art. 7 D.Lgs. 546/1992

    è evocato nel motivo di ricorso come parametro processuale, ma la decisione si incentra sul corretto uso delle presunzioni in materia tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    è il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la loro distribuzione ai soci in proporzione alle rispettive quote, salvo prova contraria.
  • La presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati non integra una presunzione di secondo grado vietata, perché il fatto noto rilevante è la ristretta base sociale, unita al normale reciproco controllo tra i soci, e non il solo maggior reddito accertato.
  • La presunzione può essere superata dal socio dimostrando che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma sono stati accantonati o reinvestiti dalla società, oppure provando la propria estraneità alla gestione sociale.
  • La mancata contabilizzazione di ricavi effettivamente conseguiti costituisce occultamento di redditi idoneo a fondare il recupero fiscale e, nelle società a ristretta base, anche l'imputazione presuntiva ai soci.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoPartecipazioni sociali
RamiTributiSocietario
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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