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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22773/2025 del 06/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra una struttura accreditata per la riabilitazione psichiatrica e l’azienda sanitaria provinciale, in merito alla remunerazione delle prestazioni rese a pazienti collocati temporaneamente in un modulo diverso da quello destinato ai trattamenti socio-riabilitativi. La struttura sosteneva che, a seguito di un provvedimento amministrativo poi annullato in sede amministrativa, dovesse esserle corrisposta la retta più elevata prevista per i programmi terapeutici (e non quella inferiore prevista per i trattamenti socio-riabilitativi), oltre al risarcimento dei danni e agli interessi. Il tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la sentenza amministrativa avesse riconosciuto il diritto alla retta maggiore; la corte d’appello aveva confermato in larga parte la decisione, riconoscendo il credito e gli interessi, con parziale riforma solo sul dies a quo degli interessi. L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione, sostenendo che la pretesa derivasse dall’illegittimità del provvedimento amministrativo e rientrasse nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; 2) violazione del giudicato amministrativo e omessa pronuncia, sostenendo che la sentenza amministrativa non imponesse automaticamente il pagamento della retta più alta; 3) violazione dell’onere della prova, per non essere stati dimostrati né l’obbligo di pagare la retta maggiore in ragione del modulo di accoglienza né il pregiudizio economico subito dalla struttura; 4) violazione della disciplina sugli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, perché il rapporto originario risaliva al 2001; 5) violazione dell’art. 4 del medesimo decreto, per insussistenza del presupposto del rendiconto e dell’inadempimento; 6) violazione dell’art. 91 c.p.c. in tema di spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi, osservando in particolare che le censure sulla giurisdizione e sul giudicato erano formulate in modo non autosufficiente o non correttamente veicolate, che l’interpretazione della domanda e del giudicato amministrativo compiuta dal giudice di merito era logicamente congrua, che il ricorso non specificava adeguatamente i termini dei rinnovi contrattuali e non si correllava alla ratio decidendi sulla decorrenza degli interessi, e che la regolazione delle spese era conseguenza della soccombenza complessiva. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’azienda sanitaria provinciale. Ha quindi lasciato ferma la decisione di merito della Corte d’appello, che aveva confermato il diritto della struttura sanitaria al pagamento del corrispettivo ritenuto dovuto e agli interessi, con sola correzione del dies a quo degli interessi. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    richiamato come rito introduttivo della domanda proposta dalla struttura sanitaria in primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.

    invocato per il motivo sulla giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato per le censure di violazione di legge relative a giurisdizione, giudicato, prova, interessi e spese.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 7 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo.

  • art. 133 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie collegate all’illegittimità dell’atto.

  • art. 30 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente in tema di tutela risarcitoria davanti al giudice amministrativo.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per la dedotta violazione del giudicato sostanziale formatosi sulla sentenza amministrativa.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 112 c.p.c. per sostenere l’omessa pronuncia o ultrapetizione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia sul motivo di appello.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la prova dell’obbligo di pagamento e del pregiudizio economico.

  • d.lgs. n. 231/2002, art. 11

    richiamato per contestare l’applicabilità della disciplina sugli interessi ai rapporti originati prima dell’entrata in vigore del decreto.

  • d.lgs. n. 231/2002, art. 4

    richiamato per la decorrenza automatica degli interessi moratori dal termine di pagamento concordato.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura che investe l’interpretazione della domanda o delle eccezioni del giudice di merito non può essere trattata come violazione di legge, ma richiede la deduzione del vizio motivazionale nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c.; il mero dissenso sulla lettura degli atti non integra, di per sé, un error in iudicando.
  • La deduzione della violazione del giudicato esterno impone al ricorrente un onere di specifica autosufficienza: il ricorso deve riportare in modo completo il contenuto della decisione invocata, non essendo sufficiente il richiamo a singoli stralci o al solo dispositivo.
  • Quando il giudice di merito fonda la decisione sul contenuto di un giudicato esterno o su una precedente pronuncia amministrativa annullatoria, le censure che presuppongono una diversa lettura di quel giudicato restano inammissibili se non si confrontano puntualmente con la ratio decidendi adottata.
  • La doglianza sulla decorrenza degli interessi moratori è inammissibile se non si confronta con il presupposto, accertato in fatto dal giudice di merito, dell’esistenza di un rapporto contrattuale rinnovato o prorogato oltre la data di entrata in vigore della disciplina invocata.
  • Il giudice di appello, ove riformi anche solo in parte la decisione di primo grado, deve procedere a un nuovo regolamento delle spese secondo l’esito complessivo della lite; la statuizione sulle spese segue la soccombenza globale e può essere censurata solo con specifico motivo di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveMoraInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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